Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13518 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13518 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto d ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 10 maggio 2023 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo proposto da NOME COGNOME contro il diniego di un permesso premio, pronunciato dal magistrato di sorveglianza di Torino.
Il Tribunale ha ritenuto corretto il diniego perché l’istante, pur avendo completamente espiato la parte di pena relativa al delitto compreso nell’art. 4bis, comma 1-bis, Ord. pen., non ha ancora espiato la quota di pena richiesta per i reati ostativi di cui all’art. 4-bis, comrna 1-ter, Ord. pen. Tale valutazione rende superfluo valutare la necessità o meno di espiare altresì il quarto di pena irrogato per un delitto comune, mentre il fatto di avere espiato interamente la pena relativa al delitto ostativo compreso nell’art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen. rende irrilevante la richiesta di valutare l’inutilità della collaborazione l’impossibilità di una utile collaborazione.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale lamenta l’inosservanza dell’art. 30-ter, Ord.pen., e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Egli sta espiando, dall’Il giugno 2008, una pena cumulativa relativa a due condanne, una a dodici anni di reclusione per un reato assolutamente ostativo, e l’altra a diciassette anni e due mesi di reclusione, di cui quindici anni e quattro mesi di reclusione per reati ostativi previsti dall’art. 4-bis, comma 1-ter, Ord. pen., e il residuo per reati comuni. Il Tribunale, sciogliendo il cumulo, ha ritenuto espiata la pena di dodici anni di reclusione ma espiata solo in parte quella relativa ai reati di cui alla seconda condanna, così da non rientrare ancora nei limiti previsti per la concessione del permesso premio.
Egli aveva proposto al Tribunale di valutare, con riferimento al delitto ostativo di cui all’art. 4-bis, comma Ord.pen., l’inutilità di una collaborazione, essendo stati i fatti completamente accertati, e l’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, così da eliminare la necessità di espiare la pena per i reati del tutto ostativi e computare la pena espiata sui restanti reati. Il Tribunale non ha valutato tali argomentazioni, neppure per respingerle, limitandosi a ripetere che la pena espiata deve essere computata per prima sul reato ostativo. La motivazione risulta perciò apparente, incongrua e illogica, in contrasto con il principio del favor rei che anima l’art. 30-ter Ord.pen.
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Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha c:hiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte, con la quali chiede l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, in accoglimento del ricorso, disponendo che il Tribunale di sorveglianza effettui gli accertamenti circa l’impossibilità di collaborazione e l’avvenuto adempimento delle obbligazioni civili o la sua impossibilità, e l’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.
Il ricorrente pretende di modificare la regola di computo della pena espiata, escludendone l’applicazione per il reato ostativo di cui all’art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., ipotizzando un esito positivo di un accertamento mai effettuato, circa l’impossibilità di una collaborazione e l’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, al solo fine di beneficiare del permesso premio in relazione ad un altro reato ostativo, ma riconnpreso tra quelli di cui all’art. 4-bis, comma 1-ter, Ord. pen. Tale operazione, peraltro allo stato solo ipotizzabile, mancando gli accertamenti richiesti, è inammissibile.
La giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente ha da tempo stabilito che la pena espiata, nel caso di cumulo materiale c:omprendente pene inflitte per reati ostativi, deve essere previamente computata per questi ultimi. Si veda Sez. 1, n. 35469 del 09/04/2014, Rv. 260539, secondo cui «Nel computo del periodo minimo di pena espiata previsto come condizione per la concessione di misure alternative alla detenzione (nella specie, la semilibertà), il “dies a quo” decorre, nel caso di cumulo materiale comprensivo anche di pene inflitte per reati ostativi, dal momento in cui si è esaurita l’espiazione delle pene relative a tali reati e non da quello di inizio della detenzione» (conforme Sez. 1, n. 51037 del 04/07/2017, Rv. 271297). Similmente, anche nella previsione dello scioglimento del cumulo per consentire l’accesso ai benefici penitenziari, la precondizione è l’avvenuta espiazione delle pene relative ai reati ostativi: «In presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, è legittimo lo scioglimento del cumulo nel corso dell’esecuzione quando occorre procedere al giudizio sull’ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario (nel caso di specie, l’affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare), che trovi ostacolo nella presenza nel cumulo di uno o più titoli di reato inclusi nel novero di quelli elencati nell’art. 4-bis ord. pen., semp
che il condannato abbia espiato la parte di pena relativa ai delitti ostativi» (Sez. 1, n. 13041 del 11/12/2020, dep. 2021, Rv. 280982).
Si tratta di una interpretazione conforme al favor rei, dal momento che la presenza di pene relative a reati assolutamente ostativi, ancora da espiare, continuerebbe ad impedire l’accesso ai benefici penitenziari.
3. Il ricorrente, invece, chiede di attribuire la pena espiata, dopo lo scioglimento del cumulo, ad un reato ostativo compreso nell’art. 4-bis, comma 1-ter, Ord. pen., mediante un’operazione che dovrebbe portare all’annullamento del divieto di benefici per il reato ostativo compreso nell’art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., dopo che la pena per detto reato è stata completamente espiata. L’avvenuta espiazione della pena per il reato ostativo “di prima fascia” rende, però, inammissibile l’accertamento delle circostanze che avrebbero, astrattamente, consentito di accedere ad alcuni benefici penitenziari, in quanto di tale reato, nello scioglimento del cumulo, non deve più tenersi conto, anche per evitare che un esito negativo di tale accertamento renda impossibile la concessione di benefici in relazione agli altri reati (cfr., per una situazione in parte assimilabile, Sez. 1, n. 49713 del 08/1.0/2019, Rv. 278462).
L’operazione proposta è resa impossibile dall’avvenuta espiazione della pena, anche perché a tale espiazione consegue l’impossibilità di richiedere la concessione di benefici penitenziari in relazione al reato ostativo, ed è impossibile, per conseguenza, richiedere gli accertamenti previsti dall’art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen. La giurisprudenza di legittimità ritiene infatti inammissibile un’istanza pregiudiziale di accertamento delle condizioni previste dall’art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen, dovendo la stessa essere formulata nell’ambito della richiesta di concessione di uno specifico beneficio («In tema di benefici penitenziari in favore di condannati per reati ostativi, l’accertamento incidentale dell’oggettiva impossibilità di collaborazione con la giustizia, di cui all’art. 58-ter ord. pen., – pur spettando al Tribunale di sorveglianza – non può essere autonomamente richiesto dal detenuto al Tribunale, neppure in pendenza del procedimento di concessione del beneficio, di competenza del magistrato di sorveglianza, spettando a quest’ultimo la valutazione della pregiudizialità in concreto di tale accertamento rispetto alla decisione da adottare». Sez. 1, n. 22410 del 23/03/2021, Rv. 281395).
Correttamente, quindi, il Tribunale non ha dato corso alla proposta di un accertamento incidentale delle condizioni previste dall’art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., esulando ciò dalle sue competenze sia per le modalità dell’istanza, non collegata alla richiesta di un beneficio in relazione a quel delitto, sia per la
già intervenuta espiazione della pena inflitta per il reato ostativo “di fascia”.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve esser pertanto, esser-e-rigettato, e il ricorrente deve essere condannato al pagame delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso il 24 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il President:e