Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38464 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38464 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a RECANATI il DATA_NASCITA
NOME nato a SAN NOME ROTONDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME e COGNOME NOME;
Considerato che il primo motivo proposto, che contesta la correttezza della motivazione in relazione alla condanna degli imputati per i reati di cui agli artt 110, 628 cod. pen. e 4 L.110/75, tende ad ottenere un’inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice d merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato ragioni del suo convincimento;
che, sul punto, la Corte di Appello, condividendo le conclusioni a cui era giunto il giudice di prima istanza, ha ritenuto provata la responsabilità penale degli imputati sulla base di una pluralità di elementi, tra cui il noleggio e la disponibili degli imputati dell’autovettura con cui è stata perpetrata la rapina, l’analisi dell celle telefoniche che collocano uno di essi sul luogo del fatto nel tempo in cui è stata commessa e, soprattutto, l’analisi delle telecamere di sorveglianza che consentono di riconoscere, nelle persone degli odierni imputati, due dei tre soggetti che hanno noleggiato l’autovettura e che sono entrati nella tabaccheria per commettere il delitto ad essi ascritto, sulla scorta di elementi precisi, quali g indumenti indossati e gli oggetti che tenevano in mano (sul punto si vedano le pagg. 5-6 della sentenza impugnata);
inoltre, alla stregua della ricostruzione in fatto operata dalla corte di merit risulta inverosimile che, come allega la difesa nel ricorso, l’autovettura prima sarebbe stata noleggiata dagli imputati, salvo poi trovarsi in uso ad altri soggetti al momento della rapina, poiché, così opinando, non si spiegherebbe il successivo rinvenimento della stessa da parte della polizia giudiziaria ore dopo il fatto con a bordo gli imputati e parte della refurtiva, nonché la precisa coincidenza dei vestiti dei soggetti che hanno noleggiato l’auto con quelli che hanno posto in essere l’azione delittuosa, così come dimostrato dalle telecamere di sorveglianza nei pressi delle zone;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge per aver ritenuto ostativo alle misure sostitutive alla detenzione il reato aggravato di cui all’art. 628 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (sul punto si vedano pagg. 6-7 della sentenza impugnata e Sez. 1, n. 9173 del 14/12/2022 (dep. 03/03/2023), COGNOME (non mass.);
che, il motivo di ricorso si fonda sull’assunto secondo cui l’art. 59 I. n. 689/1981, nell’operare un rinvio all’art. 4-bis ord. pen. in tema di reati ostativi alle pene sostitutive della detenzione breve, determinerebbe una totale sovrapponibilità della disciplina con la conseguenza che, in caso di rapina aggravata, sarebbe possibile per il giudice applicare la pena sostitutiva, qualora venga dimostrato che l’imputato non ha legami con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva ex art. 4-bis, comma 1 ter, ord. pen.
Diversamente opinando, si aggiunge, si determinerebbe una irragionevolezza del sistema dovuta dalla circostanza che un soggetto condannato per l’ipotesi di cui all’art. 628, comma 3, cod. pen., non potrebbe ottenere in sede di giudizio una pena sostitutiva ma, anche in sede di esecuzione, avrebbe accesso ad ulteriori e, ad avviso del ricorrente, più favorevoli istituti, tra cui la misura alternativa lavoro di pubblica utilità.
In realtà, quando al primo profilo, dal tenore letterale della norma e dalla giurisprudenza di legittimità si evince come il rimando operato dall’art. 59 I. n. 689/1981 non riguarda il contenuto dell’art. 4-bis ord. pen. ma unicamente il catalogo dei reati ivi indicati, senza che perciò vengano in rilievo le ulterio condizioni – come detto, l’assenza di collegamenti con criminalità organizzata, terroristica o eversiva – previste dalla disposizione per la concessione all’imputato dei suddetti benefici (sul punto, si veda Sez. 2, n. 23247 del 23/04/2025, COGNOME, non mass.).
In relazione, invece, alla presunta irragionevolezza della previsione, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 50 del 2020 ha chiarito come tra i vari istituti che consentono di evitare la reclusione in carcere, come le sanzioni sostitutive e le misure alternative, non vi è una graduatoria determinata dal presunto maggior grado afflittivo di una rispetto ad un’altra, ma tutte delineano una trama complessa che compone il sistema, tale per cui la circostanza che per un medesimo reato una sola misura risulti ostativa a vantaggio di altre, rientra nella piena discrezionalit del legislatore che, pertanto, non determina alcuna irragionevolezza;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2025
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Il Presidente