Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45839 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45839 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di sorveglianza di Messina, con l’ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibile la richiesta di misure alternative ordinarie, di cui agl artt. 47 e 47-ter Ord. pen., proposta da NOME COGNOME concedendo al predetto la detenzione domiciliare umanitaria, nella misura di un anno, in surroga del differimento pena.
Si rileva che COGNOME è stato condannato per aver commesso il reato di cui agli artt. 319, 81, comma secondo, 321, 479 cod. pen., il primo da gennaio a giugno 2019, il secondo il 10 ottobre 2019, quindi dopo l’entrata in vigore della legge n. 3 del 9 gennaio 2019.
2.Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso il condannato, per il tramite del difensore denunciando violazione degli artt. 4-bis Ord. pen., 656, comma 9, lett. a) cod. proc. pen.
Si rileva che le richieste di misure alternative alla detenzione sono state, in sostanza, respinte per aver ritenuto COGNOME condannato per reati contenuti nella previsione di cui all’art. 4-bis Ord. pen.
La difesa evidenzia che la sentenza di condanna è del 25 novembre 2020 e riguarda i reati di cui agli artt. 319, 321, 479 cod. pen. e che per i primi due stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’articolo 323-bis, comma secondo, cod. pen.
Ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1-bis.1 Ord. pen., il riconoscimento della fattispecie di cui all’articolo 323-bis cod. pen. è ritenuta eccezione al carattere ostativo dei delitti, purché si dimostri l’adempimento delle obbligazioni civili degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di dare adempimento e si alleghino elementi specifici, diversi dalla regolare condotta carceraria, la partecipazione del detenuto al percorso rieducativo che consentano di escludere l’attualità dei collegamenti con il contesto nel quale il reato è stato commesso.
Si ritiene poi rilevante che con la legge n. 199 del 30 dicembre 2022 è stato convertito con modificazioni il decreto-legge n. 162 del 31 ottobre 2022. Tale fonte ha espunto dal numero dei reati ostativi alla concessione dei benefici di cui all’art. 4-bis Ord. pen. i delitti commessi contro la pubblica amministrazione, escludendo la preclusione alla sospensione dell’ordine esecutivo come richiamato dall’articolo 656, comma 9, lett. a) cod. proc. pen.
3.11 Sostituto Procuratore generale di questa Corte, NOME COGNOME, ha chiesto con requisitoria scritta l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato nei limiti innanzi indicati.
2.L’avvenuto riconoscimento da parte della sentenza di applicazione di pena, per i reati di cui agli artt. 319, 319-bis e 321 cod. pen. della circostanza attenuante speciale di cui all’art. 323-bis, comma secondo, cod. pen. (per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322bis, cod. pen., per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi), rendev obbligatoria – nel regime introdotto dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3 , successivamente soppresso dalla legge del 30 dicembre 2022, n. 199 -la sospensione dell’ordine di esecuzione ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
L’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., stabilisce che quando sia irrogata condanna per pene detentive brevi nei termini ivi indicati “il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l’esecuzione”: in tal modo, la norma, da un lato, delinea in via generale i presupposti per applicare la sospensione dell’ordine di esecuzione, onde consentire al condannato la possibilità di formulare istanza di ammissione ad una misura alternativa, tant’è che è testuale la prescrizione per cui il Pubblico ministero procedente, quando adotti il decreto di sospensione, nel notificarlo al condannato ed al suo difensore, deve inserire anche l’avviso che, entro trenta giorni, potrà essere presentata istanza per la concessione delle misure alternative alla carcerazione, disciplinate dalla legge sull’ordinamento penitenziario. Dall’altro, si rinvia ai divieti derogator della previsione generale, regolati dai successivi commi sette e nove.
Tale disposizione introduce la previsione tassativa di situazioni di esclusione dalla sospensione dell’ordine di esecuzione, iniziando alla lett. a) proprio dall’intervenuta condanna per i delitti di cui all’art. 4-bis Ord. pen. e successive modificazioni.
Secondo quanto già affermato dal costante e condivisibile orientamento di questa Corte di legittimità, la formulazione testuale dell’art. 656 citato e richiamo esplicito, quale condizione ostativa, all’intervenuta condanna per uno dei delitti indicati nella norma speciale dell’art. 4-bis Ord. pen. manifesta l’intento del legislatore, ai fini del diniego del beneficio, di assegnare esclusiv rilievo a tale profilo oggettivo sulla scorta del mero titolo del reato giudicato, ragione della presunzione di specifica pericolosità di quanti ne siano stati ritenuti responsabili, a prescindere dalla modulazione delle decisioni assunte in tema di C”.7 )
trattamento punitivo e di bilanciamento tra circostanze eterogenee (cfr. Sez. U, n. 20 del 13/07/1998, COGNOME, Rv. 211467; Sez. 1, n. 20796 del 12/04/2019 Rv., Bozzaotre, 276312 – 01; Sez. 1, n. 36318 del 19/09/2012, COGNOME, Rv. 253784; Sez. 1, n. 16741 del 02/04/2008, COGNOME, Rv. 240128).
Il rinvio operato dall’art. 656, comma 9 cod. proc. pen., all’elenco dei reati dell’art. 4-bis Ord. pen. è, di tipo formale non recettizio. Infatti, “non recepisce materialmente la norma richiamata ed i suoi presupposti soggettivi di applicabilità, ma si limita ad affidare alla norma richiamata l’individuazione delle categorie di delitti per i quali non si applica la sospensione delle pene detentive brevi” (Sez. U Aloi).
Ne segue che il catalogo dei delitti ostativi alla sospensione della esecuzione di pene detentive brevi, è identico a quello dei delitti che impediscono di accedere alle misure alternative alla carcerazione; ciò in base alla ratio dell’istituto processuale di cui all’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., dal momento che l’ordinamento prevede di non procedere immediatamente ad espiazione nei casi in cui consente al condannato di proporre istanza per una misura alternativa. E ciò sulla base della sola astratta applicabilità di tale misura, dal momento che l’effettivo apprezzamento dei presupposti per la sua concessione resta affidato al Tribunale di sorveglianza.
A partire dalla pronuncia resa dalle Sezioni Unite di questa Corte, n. 24561 del 30/5/2006, Aloi, Rv.233976, si è affermato che l’art. 4-bis introduce un sistema di accesso alle misure alternative alla detenzione e ad altri benefici penitenziari, quali l’assegnazione al lavoro all’esterno ed i permessi premio, che opera con diverse modalità in relazione ai reati in esso previsti, raggruppati in distinte categorie, in funzione della medesima natura e della conseguente pericolosità sociale dei condannati.
Per quanto qui rileva, rispetto alle quattro “fasce” di reati in esso previsti, i reati contro la pubblica amministrazione (“delitti di cui agli articoli 314, pri comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, cod. pen”), all’epoca della decisione in verifica, erano collocati in quella prevista dal primo comma per i quali “L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata” potevano essere concessi “solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell’articolo 58-ter della presente legge o a norma dell’articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale”.
A seguito dell’interpolazione operata dalla legge del 9 gennaio 2019, n. 3, si riscontra nel testo dell’art. 4-bis, comma 1, Ord. pen. una commistione, determinata da evidenti ragioni di sintesi, tra la disciplina dettata per i reati ostativi in caso di collaborazione, inesigibile o impossibile, con il richiamo all’ar
58-ter Ord. pen., e quella rivolta alla particolare categoria di reati ostativ costituti dai reati contro la pubblica amministrazione, nel caso di riconoscimento dell’attenuante speciale della collaborazione di cui all’art. 323-bis cod. pen.
Da un’interpretazione sistematica degli istituti coinvolti risulta, tuttavi evidente che, ai fini della sospensione dell’ordine di esecuzione di cui all’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., le due situazioni non sono sovrapponili e devono necessariamente dare luogo a effetti diversi: l’accertamento della collaborazione di cui all’art. 58-ter Ord. pen., quale condizione di accesso ai benefici penitenziari, è rimessa alla magistratura di sorveglianza ed implica la valutazione di elementi fattuali anche estranei o sopravvenuti al giudizio di cognizione; l’accertamento dell’attenuante di cui all’art. 323-bis cod. pen. può essere riconosciuta solo in sede di cognizione, con la sentenza irrevocabile.
Ne segue che, a differenza dell’accertamento della collaborazione impossibile o inesigibile, il Pubblico ministero, al momento della decisione sulla sospensione dell’ordine di esecuzione, è perfettamente in grado di verificare l’avvenuto riconoscimento della circostanza attenuante della collaborazione, trattandosi di elemento che deve necessariamente risultare dal titolo in esecuzione e che non è nemmeno suscettibile, nella successiva fase esecutiva o di sorveglianza, di rivalutazione o di modifiche, al pari di tutte le statuizi coperte dal giudicato.
Se a ciò si aggiunge la pacifica ratio del sistema previsto dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., ossia quella di evitare la carcerazione a soggetti che, sin dal momento dell’emissione dell’ordine di esecuzione sono legittimati, al netto di valutazioni discrezionali, ad essere ammessi a misure alternative alla detenzione, il riferimento inserito nell’art. 4-bis, comma 1, Ord. pen. dalla legge n. 3 del 2019 ai condannati ai quali è stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’articolo 323-bis, secondo comma, cod. pen. deve essere necessariamente interpretato nel senso di escludere dal catalogo dei reati ostativi, per i quali sussiste il divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione, reati contro la pubblica amministrazione di cui agli artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322 e 322-bis cod. pen. qualora sia stata riconosciuta l’indicata circostanza attenuante. E ciò in ragione del già intervenuto accertamento della condizione di immediato accesso ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 6763 del 08/11/2022 dep. 2023, Rv. 284370 01, di cui si ripercorrono le condivisibili argomentazioni).
Va, dunque, ribadito il principio di diritto secondo il quale, In tema di esecuzione, non costituisce causa di esclusione della sospensione delle pene detentive la condanna per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui all’art. 4-bis ord. pen., come modificato dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in caso di avvenuta concessione dell’attenuante speciale di cui all’art. 323-bis,
comma secondo, cod. pen., costituendo tale diminuente una condizione di immediato accesso ai benefici penitenziari, non suscettibile di rivalutazione o di modifica in fase esecutiva o di sorveglianza.
Infine, va tenuto presente che prima della pronuncia l’art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 2022, n. 199, nel disporre conversione, con modificazioni, del decreto-legge del 31 ottobre 2022 n. 162, ha soppresso dall’art. 4 -bis, comma 1, Ord. pen. tutti i riferimenti ai reati contro la pubblica amministrazione, escludendoli dal catalogo dei reati ostativi.
Consegue l’annullamento del provvedimento impugnato, relativamente alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza di misure alternative ordinarie, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Messina.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza di misure alternative ordinarie ex artt. 47 e 47-ter Ord. pen., con rinvio per nuovo giudizio su tali punti al Tribunale di sorveglianza di Messina.
Così deciso, il 4 luglio 2023
Il Consigliere estensore
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Il Presidente