Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1917 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1917 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GIARRE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA dì CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato la richiesta di affidamento in prova o, in subordine, di semilibertà, presentata da NOME COGNOME, soggetto attualmente detenuto presso la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in espiazione RAGIONE_SOCIALE pena di anni quattro, mesi undici e giorni dieci di RAGIONE_SOCIALE, inflittagli con sentenza del 18/07/2019, per i reati cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo un motivo unico, sebbene articolato in plurimi profili di doglianza, attraverso il quale viene denunciata inosservanza o erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale, o di altre norme giuridiche delle quali si deve tener conto nell’applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. In ipotesi difensiva, il Tribunale ha disattes la richiesta basandosi sulla mera esistenza di una condanna, inflitta in relazione al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990; avrebbe dovuto, al contrari applicare l’art. 4-bis, comma 1-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, che consente l’accesso ai benefici anche ai condannati per reati cd. ostativi, allorquando vengano acquisiti elementi idonei a dimostrare la rescissione dei collegamenti, fra tali detenuti e la criminalità organizzata. Si tratta, infatti, di un soggetto che ha riportato condanne per episodi temporalmente posteriori, rispetto a quello per il quale è intervenuta la condanna in espiazione; a carico del ricorrente, inoltre non risultano controlli di polizia che possano evidenziarne contatti con soggetti pregiudicati. Le condotte in relazione alle quali è stata irrogata la pena, del resto sono parecchio risalenti nel tempo, né si può dimenticare il profilo RAGIONE_SOCIALE limitat partecipazione del soggetto al fatto criminoso per il quale si procede. A tutto ciò deve aggiungersi il tenore sicuramente positivo delle relazioni redatte dall’U.E.P.E. e dall’RAGIONE_SOCIALE, che contribuiscono a rendere viepiù apodittiche le conclusioni negative sussunte nel provvedimento impugnato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. Nella motivazione, infatti, difetta il riferimento ag elementi obiettivi e documentali evidenziati dalla difesa, risultando carente una effettiva valutazione prognostica, in ordine alla futura condotta di vita d condannato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Giova ricordare come l’art. 4-bis Ord. pen., nel test:o antecedente al dl. 31 ottobre 2022, n. 162, stabilisse una presunzione, in ordine al profilo RAGIONE_SOCIALE mancata rescissione dei legami con la criminalità organizzata, nei confronti del soggetto condannato per reati “ostativi di prima fascia”, che non avesse intrapreso una collaborazione con la giustizia ai sensi dell’art. 58-ter Ord. pen. In ragione dell’esistenza di tale presunzione (di carattere assoluto, appunto in quanto non superabile, se non attraverso l’attivazione RAGIONE_SOCIALE collaborazione stessa) tale norma determinava la declaratoria di inammissibilità di tutte le richieste di concessione di misure alternative, che fossero state avanzate da condannato non collaborante; l’unica residuale eccezione era rappresentata dai casi i cui la collaborazione fosse risultata impossibile o irrilevante, ai sensi del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALE medesima disposizione normativa.
I successivi interventi operati dalla Corte costituzionale hanno arginato la valenza, estremamente rigida, di tale esclusione. La sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale n. 253 del 2019, riferita al tema dei permessi premio, ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., nella parte in cui non prevedeva che – in relazione ai delitti ivi contemplati – foss consentito l’accesso a tale beneficio anche in carenza di collaborazione con la giustizia, purché fossero emersi elementi tali da portare a ritenere inesistente tanto l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, quanto il perico che tali collegamenti potessero essere ripristinati. Tale pronuncia ha lasciato intonsa la natura ostativa RAGIONE_SOCIALE mancata collaborazione con la giustizia, in ordine al profilo RAGIONE_SOCIALE concessione delle misure alternative e RAGIONE_SOCIALE liberazione condizionale. Stando alla giurisprudenza di legittimità, infatti, la sentenza n. 253 del 2019 RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale non poteva trovare applicazione analogica a benefici diversi, rispetto al permesso-premio (Sez. 1, n. 17:100 del 01/04/2021, COGNOME, Rv. 281416). È stata sollevata, in seguito, questione di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis, comma 1, e 58-ter Ord. pen., nonché dell’art. 2 d. I. n. 152 del 1991, convertito con modificazioni nella legge n. 203 del 1991, nella parte in cui escludevano che il condannato all’ergastolo – per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis cod. peri., ovvero al fine agevolare l’attività delle associazioni in esso previste – potesse essere ammesso alla liberazione condizionale, in assenza di collaborazione con la giustizia. La Corte costituzionale, con ordinanza n. 97 del 2021, ha differito la tratta ione del procedimento di un anno, in attesa delle determinazioni del Legislator In tale
quadro è andato a innestarsi il d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, che ha integralmente sostituito il comma 1-bis dell’art. 4-bis Ord. pen. e – con ordinanza n. 227 del 2022 – la Corte costituzionale ha restituito gli atti alla Corte di cassazione, essendo demandata al giudice a quo la verifica in merito alle conseguenze RAGIONE_SOCIALE nuova normativa.
2.1. La recente novella, in sostanza, postula che venga verificata la sussistenza dei requisiti che consentono l’accesso alle misure invocate dal ricorrente, con riferimento al parametro rappresentato dalla nuova veste assunta dalla precedente presunzione di persistenza – in caso di mancata collaborazione – dei collegamenti con l’organizzazione di appartenenza, avendo tale presunzione assunto attualmente una veste relativa e superabile. Rientra nel perimetro valutativo riservato al Tribunale di sorveglianza, quindi, la verifica – da condurr anche attraverso il ricorso agli ampliati poteri istruttori – circa l’event superamento di detta presunzione, sulla base degli indici, stringenti e cumulativi, indicati dalla nuova disciplina; indici che si sostanziano nella necessità d verificare, in concreto, la portata del percorso rieducativo compiuto dal ricorrente, nonché di valutare l’assenza di collegamenti – siano essi di natura attuale, ovvero anche solo potenziale – con la criminalità organizzata.
2.2. Tale valutazione non risulta effettuata, ad opera del Tribunale di sorveglianza di Catania, che si è limitato a rimarcare la natura ostativa – in assenza di collaborazione con la giustizia – del titolo di reato in esecuzione nei confron del condannato; si realizza – in tal modo – una carenza, anche grafica, RAGIONE_SOCIALE motivazione, in ordine a un punto essenziale RAGIONE_SOCIALE questione dedotta.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l’impugnata ordinanza deve essere annullata, con rinvio degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2023.