Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30796 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30796 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il 28/06/1982
avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
Arena NOME,
Condannato per il reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 alla pena di un anno e due mesi di reclusione, articolando quattro motivi di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione c
riguardo alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato (primo motivo), alla sussistenza del dolo (secondo motivo), al decorso della prescrizione (terzo motivo) e al diniego delle circostanze attenuanti generiche e di cui all’art. 8
152 del 1991, conv. dalla I. n. 203 del 1991;
Considerato che il primo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di meri
non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa ri delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processual
valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha rimarcato l’avvenuta istituzione delle scrit
“A.G.
contabili da parte della ditta individuale del ricorrente, la
RAGIONE_SOCIALE COGNOME Girolamo”, l’omessa esibizione di sei fatture rispetto alle venti emesse, il rinvenimento di tali sei fatture presso le società destinatarie (la “RAGIONE_SOCIALE
“RAGIONE_SOCIALE“), l’annotazione nelle scritture contabili della “RAGIONE_SOCIALE Arena Girolamo” di solo cin fatture, ed ha poi concluso in modo congruo che la ricostruzione del volume di affari dell’impresa dell’attuale ricorre
è stata possibile solo all’esito dell’esame di tutta la documentazione, e, quindi, anche di quella rinvenuta esclusivamen presso i clienti;
Osservato che pure il secondo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi d
specifica critica con il ricorso, ed inoltre volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura de probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai
giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché deve ritenersi sussistente il dolo, evidenziando come la condotta di occultamento o distruzione delle scritture contabili si è verificata in un contes di sistematica omissione delle dichiarazioni fiscali per gli anni 2011, 2012 e 2013, e come, inoltre, l’imputato si si volte sottratto a plurimi tentativi di contatto da parte della Guardia di Finanza nel corso dell’attività di verifica;
Reputato che il terzo motivo espone censure manifestamente infondate, perché il fatto risulta commesso il 30 settembre 2016, come non contestato nel ricorso, e, quindi, in applicazione della disciplina di cui all’art. 17, comma bis, d.lgs. n. 74 del 2000, il termine di prescrizione, senza computare sospensioni’ maturerebbe soio il 30 settembre 2026;
Constatato che il quarto motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, giacché il giudice di secondo grado ha correttamente rappresentato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento sia delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando che l’odierno ricorrente e gravato da molteplici precedenti penali, sia dell’attenuate della collaborazione, siccome riferita a vicende processuali del tutto distinte;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2025
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente