Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35253 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35253 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MAGENTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. ottobre 2020 n. 137 e succ. mod., con la quale il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino confermava la decisione del 4 ottobre 2019, con la quale il Tribunale di Vercelli aveva condannato NOME COGNOME alla pena di quattro mesi di reclusione e 3.333,00 euro di multa perché ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286 del 1998, consistito nell’aver occupato alle proprie dipendenze, quale socio amministratore di “RAGIONE_SOCIALE“, nel periodo intercorrente tra il 10 e I’ll aprile 2017, NOME COGNOME, cittadino straniero privo del permesso di soggiorno.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, sulla base di due motivi.
2.1. Con il primo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 131-bis cod. pen. e 445, comma 2, cod. proc. pen.
Si rimprovera alla Corte di appello di aver escluso la non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. a causa delle molteplici violazioni della normativa a tutela del lavoro ascritte all’imputato, omettendo di considerare che tali reati erano stati dichiarati estinti, sicché non potevano rilevare ai fini della integrazione del comportamento abituale ostativo alla concessione della causa di non punibilità.
Né sarebbero potuti rilevare quali fatti della stessa indole, in quanto le norme violate attenevano a beni giuridici eterogenei (immigrazione e condizione dello straniero, ambiente, salute e sicurezza dei lavoratori, produzione e vendita di prodotti alimentari).
L’applicazione dell’art. 131-bis si sarebbe, d’altro canto, potuta giustificare alla luce dell’occasionalità del fatto, atteso che l’imputato aveva alle proprie dipendenze altri lavoratori stranieri, muniti di regolare permesso di soggiorno, come riconosciuto in sentenza.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa denuncia mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di sostituzione della pena detentiva irrogata nei confronti dell’imputato con quella pena pecuniaria, ai sensi dell’art. 53 I. n. 689 del 1981, come modificato dalla Riforma Cartabia.
Il AVV_NOTAIO generale di questa Corte, nella sua requisitoria inviata in forma scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., con assorbimento del secondo motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
Giova premettere che l’estinzione del reato oggetto di una sentenza di patteggiamento, in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., opera “ipso iure” e non richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell’esecuzione (Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, dep. 2022, Raccuia, Rv. 282515 – 02).
Occorre, poi, precisare che, in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai fini della valutazione del presupposto ostativo del comportamento abituale ex art. 131-bis, comma terzo, cod. pen., non rilevano i reati estinti ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., in quanto l’estinzione del reato elide ogni effetto penale della sentenza. (Sez. 5, n. 24089 del 05/05/2022, Cupo, Rv. 283222 – 01).
Va, infine, rammentato, sullo stesso tema, che il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l’autore abbia commesso altri reati della stessa indole, per tali intendendosi quelli che, anche se incriminati da norme diverse, presentino caratteri fondamentali comuni per le circostanze oggettive e le condizioni ambientali nelle quali le azioni sono state compiute, o per i motivi che li hanno determinati (Sez. 1, n. 9858 del 24/01/2024, S., Rv. 286154 – 01).
Tanto premesso, rileva il Collegio che la Corte di appello di Torino ha negato, nella specie, il riconoscimento della particolare tenuità del fatto poiché “l’imputato risulta gravato da diversi precedenti che attengono a violazioni commesse nell’ambito dell’esercizio dell’attività imprenditoriale e alla sfera dell’organizzazione del lavoro e dell’esercizio dell’attività imprenditoriale”.
Tuttavia, come desumibile dal certificato aggiornato del casellario giudiziale in atti, a riscontro di quanto dedotto in ricorso, i reati presi in considerazione sono stati dichiarati estinti, ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., con tr distinte ordinanze emesse in sede di esecuzione nelle date del 5 giugno 2023 (estinzione del reato iscritto al n. 1 del certificato), 29 agosto 2023 (estinzione del reato iscritto al n. 2 del certificato) e 7 marzo 2023 (estinzione del reato iscritt al n. 3 del certificato).
Ne consegue che, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, poc’anzi richiamata, elidendo l’estinzione del reato ogni effetto penale della sentenza, non potevano detti reati essere ritenuti rilevanti ai fini della valutazione del presupposto del comportamento abituale ex art. 131-bis cod. pen.
La sentenza va, quindi, annullata sul punto, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino, che dovrà rivalutare i presupposti di cui alla disposizione citata senza poter fare riferimento, ai fini del giudizio circ l’abitualità, ai reati giudicati con le sentenze di patteggiamento di cui ai nn. 1), 2
e 3) del certificato penale, dichiarati estinti in sede di esecuzione ex art. 445, comma 2 cod. proc. pen.
Va, in ogni caso, sottolineato che, diversamente da quante sostenuto in ricorso, i precedenti, seppure erroneamente valutati per le ragioni appena esposte, sono stati correttamente ritenuti dalla Corte territoriale della “stessa indole”, in quanto tutti attinenti a “violazioni commesse nell’ambito dell’esercizio dell’attività imprenditoriale e alla sfera dell’organizzazione del lavoro e dell’esercizio dell’attività imprenditoriale”.
Quanto al secondo motivo di ricorso, va rammentato che, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, che non dev’essere formulata necessariamente con l’atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione del gravame (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017 – 01).
La doglianza è fondata, posto che nella stessa sentenza di appello si dà atto che l’imputato, in sede di conclusioni, aveva chiesto l’applicazione della pena sostitutiva ex art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022.
Tale secondo motivo sarebbe assorbito dall’accoglimento del primo, come prospettato dal AVV_NOTAIO generale nella sua requisitoria, solo se il giudice del rinvio provvedesse ad applicare la causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.; viceversa, se confermasse il relativo diniego, per ragioni diverse da quelle, precluse, dell’abitualità della condotta, non potrebbe non pronunciarsi sulla richiesta di pene sostitutive avanzata, in sede di conclusioni, dall’imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente