Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 40495 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 40495 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/06/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CAMPAGNA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CAMPAGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIR:ETTO
Con sentenza del 28 novembre 2022 la Corte d’appello di Salerno ha confermato la sentenza del 2 febbraio 2021. del Tribunale di Salerno che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti (tra gli altri) di NOME COGNOME NOME in ordine al reato di cui agli artt. 110, cod. pen., 44, lett b), d.P.R. n. 380 del 2001, perchè estinto per prescrizione; reato loro ascrit perché, in tesi accusatoria, quali responsabili dell’istruttoria, avevano istr favorevolmente una richiesta di rilascio di permesso di costruire per la realizzazione di un manufatto in violazione delle distanze stabilite dall’a 2.11.1. N.d.a. del PUC, nonché dall’art. 9, d.m. n. 1444 del 1968, in modo da consentire l’illegittima l’edificazione del manufatto medesimo.
2.Per l’annullamento della sentenza ricorrono i sigg.ri COGNOME e COGNOME articolando due motivi.
2.1.Con il primo deducono la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione.
La Corte d’appello, lamentano, ha omesso di considerare che nella seduta cui lo COGNOME aveva preso parte come responsabile dell’istruttoria, la variant che avrebbe violato le norme sulle distanze non era stata approvata. Aggiunge, inoltre, che l’estraneità al fatto di entrambi i ricorrenti emergerebbe da peculiarità del ruolo del responsabile in riferimento al procedimento espletato, che non comporterebbe alcun coinvolgimento volitivo del responsabile stesso, né alcun potere di influenzare il corso dell’istruttoria, essendo tale funzione rido alla mera raccolta di dati e documenti nonché delle determinazioni della commissione approvatrice, come testimonierebbe l’attività sostanzialmente esecutiva svolta dai ricorrenti, nonché la mancanza delle competenze tecniche necessarie, in materia urbanistica, in capo al NOME.
2.2.Con il secondo motivo deducono la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen., per non avere la Corte d’appello considerato che il manufatto concretamente realizzato non violava le norme urbanistiche, non essendo assoggettato ai vincoli di cui agli artt. 5, legge reg. Campania n. 19 del 2009, 9, D.M. n. 1444 del 1968 il cui combinato disposto esclude l’applicazione dei vincoli sugli immobili situati nella zona B del P.R.G., tra cui quello realizzato con il contributo dei ricorrenti, che riguarderebbero invece soltanto gli immobil situati nella zona C.
3.1 ricorsi sono inammissibili.
4.0sserva il Collegio:
4.1.a) l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari puniti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esule, infatti, dai poteri della Colte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 – 01); b) l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile “ictu oculi”, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi cii macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U’ n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794); c) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME Francesco, Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903); d) è possibile esaminare direttamente le prove solo quando ne viene dedotto il travisamento, vizio configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, COGNOME, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, COGNOME, Rv. 257499);
4.2.ne consegue che: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l’indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato,
nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuo dalla fattispecie incriminatrice applicata; b) oggetto di cognizione in sede legittimità, dunque, non è il fatto come ricostruibile in base alle prove assunte nella fase di merito, bensì il fatto come ricostruito (e descritto) nel provvedimento impugnato. Il vizio di motivazione, dunque, deve essere apprezzato in base alla lettura diretta e immediata del testo del provvedimento impugnato senza la “mediazione” di elementi spuri ad esso estranei (inequivoco il riferimento al “testo del provvedimento impugnato” contenuto nella lettera “e” del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen.); c) l’esame può avere ad oggetto direttamente la prova quando se ne deduce il travisamento, purché l’atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralment trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali; d) la natura mani della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione d sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunq ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli;
4.3.nel caso di specie, a sostegno del malgoverno dell’art. 129 cod. proc. pen., i ricorrenti deducono, con entrambi i motivi, mere circostanze di fatt (delle quali non viene nemmeno denunziato il travisamento) dando per scontata la possibilità della Corte di cassazione di accedere al contenuto del fascicolo d dibattimento e di prendere atto, dalla rilettura diretta delle prove indicate ricorso, della evidenza della prova della loro innocenza che la Corte di appello ha ritenuto non tale; operazione, come detto, preclusa, non essendo questo il concetto di “evidenza” spendibile in sede di legittimità;
4.4.peraltro, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata i quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 3549 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244275 – 01; Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino, Rv. 192471 – 01);
5.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, E’X art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorren (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 3.000,00.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 09/06/2023.