Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51146 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 7 Num. 51146 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello d Reggio Calabria che ha riformato la sentenza del Tribunale di Palmi di condanna per i reati di cui agli artt. 660, 612 e 581, confermando la sentenza di primo grado solo quanto a quest’ultimo agli effetti penali e anche per il reato di cui all’art. 660 cod. pen. (dic prescritto) ai soli effetti civili;
Rilevato che l’AVV_NOTAIO ha depositato memoria per il ricorrente, memoria di cui non può tenersi conto stante il mancato rispetto del termine di cui all’art. 611 c.p.p.
Rilevato che il primo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione, alla palese contraddittorietà tra le sentenze di primo e secondo grado e alla assoluta carenza circa la prova dell’elemento oggettivo del reato di percosse – non è consentito in sede d legittimità perché si tratta di reato di competenza del Giudice di pace; ne consegue che, nonostante tale reato sia stato giudicato dal Giudice superiore, trova applicazione la regol processuale secondo cui, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis de d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in v il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge;
Considerato che comunque detto motivo di ricorso – a prescindere dal ragionamento sopra svolto – è meramente reiterativo di doglianze già adeguatamente affrontate e risolte dalla Corte di appello;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – nella parte in cui il ricorrente lamenta violazi di legge quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 cod.pen.- è manifestamente infondato perché la risposta data dalla Corte di Appello è corretta in diritto; peraltro va segnalato che, trattandosi di reato di competenza del Giudice di pac l’istituto invocato non trova applicazione, giacché l’art. 63 del d.lgs 274 del 2000 fa s l’applicazione della definizione di cui all’art. 34 d.lgs cit., che prevale su quella di cui 131-bis cod. pen. (arg. ex Sez. U, Sentenza n. 5368:3 del 22/06/2017 Ud. (dep. 28/11/2017 ) Rv. 271587 – 01 Imputato: Pmp ed altri, § 4.1.);
Rilevato che il medesimo motivo di ricorso – quando lamenta la mancata applicazione della non menzione – è reiterativo perché la Corte di appello ha chiarito che la «ostinata seriazione» delle condotte (COGNOME è stato prosciolto dal reato di cui all’art. 660 cod. pen., in appello per intervenuta prescrizione) sconsigliavano la concessione del beneficio;
Rilevato che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato nella parte in cui pa sostenere l’illegittimità della condanna alle spese a favore della parte civile perché vi sare stata una caducazione delle statuizioni civili in dipendenza della declaratoria di prescrizione il reato di cui all’art. 660 cod. pen., giacché non considera che la Corte di appell
confermato la decisione di primo grado quanto alla condanna al risarcimento del danno anche per tale fattispecie ex art. 578 c.p.p., limitandosi solo a dichiarare la prescrizi ricostruendo adeguatamente i comportamenti che avevano dato luogo alla contestazione per molestie (oltre che per quella per cui vi è stata conferma della condanna), a prescindere dall regola di giudizio enunciata;
Rilevato che il quinto ed ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato e, soprattutto aspecifico, perché lamenta un’omissione motivazionale inesisi:ente sul trattamento sanzioNOMErio, adeguatamente motivato nel paragrafo 2h della sentenza impugnata (peraltro è stato applicato il minimo edittale);
Considerato che il ricorso è fondato solo nella parte in cui si duole della quantificazione de condanna alla rifusione delle spese in favore delle parti civili, che escrbita rispetto alla sancita dall’art. 12 del d.m. 55 del 2014;
Considerato che a questo errore di quantificazione può porsi rimedio in questa sede, ridimensionando il quantum della condanna alle spese ad euro 1300,00 complessivi per tutte le parti civili (oltre accessori di legge) in ragione dell’analogia di posizione processuale delle civili e dell’unicità della vicenda (che non lascia ritenere vi sia stata la necessità di appr differenti strategie difensive), il che impedisce di stabilire l’aumento del 20 %, c facoltativo;
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle spese liquidate in favore di ciascuna delle parti civili, che ridetermina complessivamente in euro 1300,00, oltre accessor per legge. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, 06 dicembre 2023.