Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47387 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47387 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOMECOGNOME nato a OTTAVIANO il 13/02/1965
avverso l’ordinanza del 02/07/2024 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dai Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che conclude chiedendo l’annullamento dell’ordinanza
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Milano, quale giudice dell’esecuzione, con provvedimento in data 2 luglio 2024 revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso COGNOME NOME con la sentenza emessa dalla Pretura di Nola, definitiva il 13/4/1999 nonché il beneficio di cui all’art. 1 L. 241/2006 con riguardo alla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Torre Annunziata.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il difensore di fiducia lamentando la violazione dell’art. 172 cod. pen.
Il ricorrente non contesta né la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso dalla Pretura di Noia, né il beneficio dell’indulto.
Ciò che contesta è la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione della pena inflitta con la sentenza n. 17/99 emessa dalla Pretura di Nola e definitiva il 13/4/99.
Infatti, correttamente il giudice dell’esecuzione ha fatto decorrere il termine decennale di prescrizione della pena dal passaggio in giudicato della sentenza che ha determinato la revoca della sospensione, ma ha errato nel ritenere operativa l’ulteriore preclusione alla declaratoria di estinzione della pena, di cui all’ultimo comma dell’art.172 cod. pen. che riguarda il fatto di avere commesso – durante il tempo necessario alla prescrizione – una condanna per un reato della stessa indole.
Ciò in quanto la condanna riportata da COGNOME e di cui alla sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano riguarda la violazione del DPR 309/90, laddove la sentenza di condanna della Pretura di Nola ha ad oggetto un omicidio colposo.
Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo l’annullamento con rinvio della impugnata ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. In tema di estinzione della pena, per individuare la nozione di “reati della stessa indole”, rilevante ai fini della configurabilità della causa ostativa alla vicenda estintiva per decorso del tempo prevista dall’art. 172, ultimo comma, cod. pen.,, deve farsi riferimento all’art. 101 cod.pen., secondo cui ricorre il requisito di identità di indole, non solo nell’ipotesi di reati che violano la stessa disposizione <l legge, ma anche quando le diverse fattispecie di illecito penale presentano profili di omogeneità sul piano oggettivo, in relazione al bene tutelato ed alle modalità esecutive, ovvero sul piano soggettivo, in relazione ai motivi a delinquere che
hanno avuto efficacia causale nella decisione criminosa. (Sez. 1, Sentenza n. 44255 del 17/09/2014 Rv. 260800 – 01)
Nel caso di specie, è pacifico che nel tempo necessario a fare maturare la prescrizione della pena inflitta dalla Pretura di Noia, il ricorrente abbia riportato una ulteriore condanna; tale condizione è necessaria ma non sufficiente a impedire l'effetto estintivo della pena, poiché è altrettanto necessario che la condanna riportata sia per un delitto della stessa indole; l'art. 172 cod. pen. richiede, infatti che la condanna alla reclusione riportata nei dieci anni, per avere effetto ostativo, sia per delitto della stessa indole.
Il giudice dell'esecuzione ha completamente omesso ogni valutazione sul punto, accontentandosi di verificare l'intervenuta successiva condanna, ma senza effettuare alcuna indagine circa la identità di indole dei reati sanzionati con le due successive decisioni.
Circa la nozione di "reati della stessa indole" si intende richiamare e ribadire un insegnamento di questa Corte secondo cui occorre fare riferimento all'art. 101 c.p. a mente del quale ricorre il requisito della identità dell'indole non solo quanto i reati violano una medesima disposizione di legge, ma anche quando, pur essendo previsti da disposizioni di legge diverse, presentano profili di omogeneità sul piano oggettivo della "natura dei fatti" in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive, ovvero sul piano soggettivo in relazione ai "motivi che li determinarono", ossia ai motivi a delinquere che hanno avuto efficacia causale nella decisione criminosa, (in senso analogo Sez. 3, n. 36319 del 05/07/2001, PM in proc. COGNOME, Rv. 220031).
L'impugnato provvedimento è dunque errato laddove omette tale valutazione e deve quindi essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano.
Così deciso il 29 novembre 2024
Il Consigliere estensore