Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17658 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17658 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 474/2025
NOME COGNOME
Relatore –
UP – 10/04/2025
COGNOME
R.G.N. 5207/2025
NOME SESSA
NOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a SANT’OMERO il 16/08/1991
avverso la sentenza del 31/05/2024 della Corte d’appello di L’Aquila Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, NOME
COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 31 maggio 2024, la Corte di appello di L’Aquila, per quanto qui di interesse, confermava la sentenza del Tribunale di Teramo con la quale NOME COGNOME era stata ritenuta colpevole del delitto di cui agli artt. 110 e 624 cod. pen., per avere, in concorso con la coimputata (prosciolta ex art. 131 bis cod. pen.), sottratto capi di abbigliamento (di modico valore, tanto da esserle riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.) dagli scaffali di un esercizio commerciale, occultandoli in una borsa.
Un fatto accaduto in Giulianova il 25 ottobre 2017; la pena irrogata era di mesi quattro di reclusione ed euro 180 di multa.
1.1. La Corte di merito, nel negare alla COGNOME (diversamente da quanto deciso per la coimputata) la causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen., aveva considerato che la medesima era gravata dalle precedenti condanne patite – la prima per traffico di stupefacenti per un fatto consumato nel 2013, la seconda per un furto tentato pluriaggravato, consumato in concorso, nel dicembre 2018 – che non consentivano di concludere per la non abitualità del comportamento criminoso della prevenuta.
Propone ricorso l’imputata, a mezzo del proprio difensore Avv. NOME COGNOME deducendo, con l’unico motivo, il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen.
Il diniego era dipeso dalle precedenti condanne patite dall’imputata: per spaccio di stupefacenti nel 2013 e per un tentato furto pluriaggravato nel 2018.
Secondo la stessa giurisprudenza di legittimità la mera presenza di precedenti non consente di negare la causa di non punibilità, salvo che vi sia stata la dichiarazione di abitualità nel delinquere.
Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME ha inviato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso promosso nell’interesse dell’imputata non merita accoglimento.
Nella pronuncia delle Sezioni unite Tushaj (n. 13681 del 25/02/2016) si è, invero, affermato che, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due
illeciti, oltre quello preso in esame, formulando, a pagina 18, il seguente schema esplicativo (di cui si menzionano i soli punti di interesse):
“L’art. 131-bis cod. pen. si applica ad ogni fattispecie criminosa, in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla medesima norma”.
-“Il comportamento è abituale quando l’autore ha commesso, anche successivamente, più reati della stessa indole, oltre quello oggetto del procedimento”.
Dal ricordato schema si deduce, allora, come non sia affatto necessaria, come invocato nel ricorso, la dichiarazione di abitualità nel delinquere, ma sia, invece, sufficiente, per ostare al proscioglimento di cui all’art. 131 bis cod. pen., la commissione di due reati, oltre quello oggetto del procedimento in cui si invoca la ridetta causa di proscioglimento, purché tutti connotati dalla ‘medesima indole’.
Nel caso di specie, pacifica risultando la medesima indole fra l’odierna imputazione (un furto aggravato) ed il tentato furto pluriaggravato commesso nel 2018, resta solo da verificare se possa considerarsi della ‘stessa indole’ anche la condotta di traffico di stupefacenti consumata nel 2013 (non avendo il rilievo indicato nel ricorso il mero passaggio del tempo fra i fatti oggetto delle diverse pronunce, peraltro, nel caso di specie, piuttosto contratto).
Sul tema (l’identità di ‘indole criminosa’ in tema di applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.), plurime sono le pronunce di questa Corte.
Si è così affermato che:
in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l’autore abbia commesso altri reati della stessa indole, per tali intendendosi quelli che, anche se incriminati da norme diverse, presentino caratteri fondamentali comuni per le circostanze oggettive e le condizioni ambientali nelle quali le azioni sono state compiute, o per i motivi che li hanno determinati: Sez. 1, n. 9858 del 24/01/2024, S., Rv. 286154 – 01;
e, nelle seguenti, proprio in relazione al possibile nesso intercorrente fra delitti inerenti il traffico di stupefacenti e i delitti di furto:
per “reati della stessa indole” devono intendersi non soltanto quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur essendo previsti da testi normativi diversi, presentano nei casi concreti – per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati – caratteri fondamentali comuni (nella specie, la SRAGIONE_SOCIALE. ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva ravvisato la stessa indole nel reato di spaccio di stupefacenti ed in quello di furto in abitazione, assumendo rilevanza, in entrambi i casi, comportamenti dettati da omologhi motivi di indebito lucro): Sez. 6, n. 53590 del 20/11/2014, COGNOME, Rv. 261869 – 01 (questa, più in generale, avuto riguardo alla recidiva) e Sez. 5, n. 53401 del 30/05/2018, M., Rv. 274186 – 01 (questa,
proprio in sede di applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., sollecitando una verifica in concreto che, tuttavia, nel ricorso, non si è espressamente sollecitata).
Date le ricordate premesse, in linea generale, si osserva come, nel caso di specie non vi siano ragioni, né nel ricorso le si esplicitano, per cui debba negarsi quanto implicitamente affermato dalla Corte di merito, circa la medesima indole, rispetto alle condanne patite dalla prevenuta per furto, che connota anche il delitto di traffico di stupefacenti.
Se ne deduce l’infondatezza del motivo di ricorso.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, in Roma il 10 aprile 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME