Gestione Rifiuti e Reati Ambientali: L’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La tutela dell’ambiente è un tema centrale nel nostro ordinamento, e la corretta gestione dei rifiuti speciali ne è un pilastro fondamentale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre spunti importanti sui reati ambientali e sui limiti del giudizio di legittimità. Il caso analizzato riguarda la condanna di un imprenditore per lo smaltimento illecito di sanse, un sottoprodotto della lavorazione delle olive.
I Fatti del Processo
Il titolare di un frantoio veniva condannato dal Tribunale per violazione della normativa ambientale, in particolare per la gestione non conforme di rifiuti speciali non pericolosi. Secondo l’accusa, confermata in giudizio, il deposito delle sanse era parzialmente scoperto e soggetto all’azione della pioggia. Le acque meteoriche, dilavando i rifiuti, confluivano al di fuori dell’area pavimentata, contaminando il terreno circostante permeabile.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato, attraverso i suoi legali, ha presentato ricorso alla Suprema Corte basandosi su tre principali doglianze:
1. Carenza dell’elemento oggettivo del reato: Si contestava la sussistenza stessa del fatto illecito, sostenendo che le prove non fossero sufficienti a dimostrare una reale violazione.
2. Mancata applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto: Si lamentava che il giudice non avesse considerato l’ipotesi prevista dall’art. 131-bis del codice penale, che esclude la punibilità per reati di minima gravità.
3. Estinzione del reato per prescrizione: Si sosteneva che fosse decorso il termine massimo di cinque anni per la prescrizione del reato.
La Decisione della Corte: Reati ambientali e Limiti Processuali
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando tutte le argomentazioni della difesa. Questa decisione, pur non entrando nel merito della vicenda, stabilisce principi procedurali di grande rilevanza per chi affronta un processo per reati ambientali.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La decisione della Corte si fonda su un’analisi rigorosa dei limiti del proprio potere di giudizio.
Sulla Ricostruzione dei Fatti e la Responsabilità Penale
La Corte ha ribadito un principio cardine: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. I giudici supremi non possono riesaminare le prove (come le testimonianze) già valutate dal Tribunale. Poiché il giudice di merito aveva adeguatamente motivato la condanna basandosi sulle prove raccolte, che dimostravano la scorretta gestione dei rifiuti, la Cassazione non poteva intervenire per offrire una diversa lettura dei fatti.
Sulla Causa di Non Punibilità
Anche il secondo motivo è stato respinto per ragioni procedurali. La difesa sollecitava una valutazione più favorevole sulla gravità del fatto, ma non aveva mai richiesto formalmente l’applicazione dell’art. 131-bis nel corso del giudizio di merito. La Cassazione ha chiarito che tale richiesta non può essere avanzata per la prima volta in sede di legittimità, che non consente una nuova analisi delle emergenze istruttorie.
Sulla Prescrizione dei Reati Ambientali
Il motivo relativo alla prescrizione è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. La Corte ha eseguito un calcolo preciso: partendo dalla data del fatto (09/11/2017), ha sommato ben 664 giorni di sospensione del termine. Di conseguenza, alla data della sentenza di merito (13/12/2023), il termine prescrizionale non era ancora maturato. Inoltre, l’inammissibilità del ricorso impedisce di considerare il tempo trascorso successivamente, cristallizzando la situazione a quel momento.
Conclusioni: Cosa Insegna Questa Ordinanza
L’ordinanza in esame è un monito importante su tre aspetti fondamentali del processo penale:
1. Tempestività delle difese: Tutte le questioni, incluse quelle relative alla particolare tenuità del fatto, devono essere sollevate e argomentate nel corso del giudizio di merito. Non è possibile ‘recuperare’ in Cassazione ciò che non è stato chiesto prima.
2. Rigore nel calcolo della prescrizione: La prescrizione non è un calcolo automatico; bisogna tenere conto di tutti i periodi di sospensione, che possono allungarne notevolmente la durata.
3. Natura del giudizio di Cassazione: Il ricorso alla Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio per riesaminare i fatti, ma uno strumento per controllare la corretta applicazione del diritto. Una condanna basata su una motivazione logica e coerente con le prove è, di norma, inscalfibile in sede di legittimità.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità, non di merito. Non può rivalutare le prove (come le testimonianze) già esaminate dai giudici delle precedenti istanze, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Cosa succede al termine di prescrizione se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
L’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di calcolare nel termine prescrizionale il tempo trascorso dopo l’emanazione della sentenza di secondo grado. In pratica, la situazione relativa alla prescrizione si ‘cristallizza’ al momento della decisione precedente.
Si può chiedere per la prima volta in Cassazione l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
No. Secondo quanto stabilito in questa ordinanza, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere avanzata nel corso del giudizio di merito. Non è possibile proporla per la prima volta in sede di legittimità, poiché richiederebbe una nuova valutazione dei fatti non consentita alla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37532 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37532 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MINTURNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2023 del TRIBUNALE di CASSINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigr fe indicata, con l quale il Tribunale di Cassino lo ha condanNOME per i reati di cui agli artt. 2.6, comma 1, D 152/2006 e 137 D.Ivo 152/2006. Il ricorrente deduce, con unico motivo «i ricorso, violazion di legge in ordine all’affermazione della responsabilità per carenza dell’ele Enento oggettivo reato, con il secondo motivo, mancata applicazione della causa di non pur ibilità di cui all 131-bis cod. pen. e con il terzo motivo, l’estinzione del reato per d corso del termi prescrizionale di anni cinque.
In ordine alla prima doglianza, si osserva che il giudice di merito ha ffermato la pen responsabilità per i reati in contestazione richiamando quanto riferito d . tes i, che hanno constatato delle violazioni della normativa relativa all’attività di raccolta e srr altimento d speciali non pericolosi, in quanto il deposito delle sanse provenienti dal fr ntoio era sogg alle acque di prima pioggia, dunque parzialmente scoperto, e che le acq è confluivano fuori dall’area pavimentata lambendo il terreno permeabile per scorrimento.
Per quanto attiene la seconda doglianza, si osserva che il ricorrente sollecita una valutazio in fatto diversa e più favorevole in ordine alla gravità dei fattiR,che non ha ra presentato di fatto richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 13,i…bis cod corso del giudizio di merito; pertanto, non è possibile ottenere in ques a sede una nuov lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, non consentita a Corte di legittimità.
Infine, in ‘ordine alla prescrizione, la doglianza è manifestamente infontata. Risalendo fatto al 09/11/2017, considerati 664 giorni complessivi di sospensione, il termine prescrizion non era decorso alla data del 13/12/2023 in cui è stata emessa la sentenza di merito. L’inammissibilità del ricorso preclude d’altronde la computabilità nel termine prescrizionale periodo successivo all’emanazione della sentenza di secondo grado.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor( della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21/06/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente