Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40017 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40017 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SOLOFRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Avellino, con la quale COGNOME NOME era stato condannato per i reati di cui artt. 256comma 1, 137 d.lgs n. 152 del 2006.
Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, per violazione di legge e vizi motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità penale in quanto lo stabilimento ove s avvenuti i fatti è gestito dalla società RAGIONE_SOCIALE, società diversa dalla RAGIONE_SOCIALE, di cui era legale rappresentante come indicato nel capo di imputazione. Errata valutazione dell prove, motivazione apparente essendosi limitati i giudici territoriali a fare riferime relationem alla sentenza di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, i cui motivi possono essere congiuntamente trattati, è inammissibile.
Le censure sollevate dal ricorrente, oltre che generiche e completamente disancorate dalla motivazione della sentenza impugnata, non tengono conto, che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei pass attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, sen alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di m avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell’interpre delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dag del processo.
Anche a seguito della modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen, con la I. 4 sindacato della Corte di Cassazione rimane di legittimità: la possibilità di desumer mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da “altri att processo specificamente indicati nei motivi di gravame”, non attribuisce al giudice legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo q valutare la correttezza dell’iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di proce all’annullamento quando la prova non considerata o travisata incida, scardinandola, sull motivazione censurata (Sez. 6, n.752 del 18.12.2006; Sez. 2, n. 23419 del 2007, COGNOME; Sez. 6 n. 25255 del 14.2.2012).
La Corte territoriale ha, con motivazione congrua ed immune da vizi logici, fonda l’affermazione di responsabilità del COGNOME, in ordine a tutti i reati ascritti, sulla testimoniale che aveva accertato che, all’atto del sopralluogo nel capannone, erano in cors lavorazioni “a spruzzo”, le cui acque reflue erano oggetto di deposito incontrollato, ad oper dipendenti del COGNOME, anch’egli presente al sopralluogo. Da cui ha tratto il convincime che, seppur nel capannone operasse la società RAGIONE_SOCIALE, di cui il COGNOME è peraltro soc all’imputato, presente all’atto delle lavorazioni, ad opera dei suoi dipendenti, che generav reflui non smaltiti correttamente e in assenza di autorizzazione, erano da attribuire i reati si rammenta, non sono reati propri, ma comuni, da cui l’irrilevanza che la società RAGIONE_SOCIALE era legale rappresentante fosse cessata.
Il ricorrente, invece, come risulta dallo stesso ricorso, propone una rivisitazione del mat probatorio.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del GLYPH ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma che pare congruo 3d4 determinare in euro 3.000,00 ai sensi dell’art.616 GLYPH ce0 [YR n 122-“
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali, nonché al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00 .
Così deciso in Roma il 14 novembre 2025
Il Presidente