Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46913 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 46913 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Catania, DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del 12 gennaio 2023 del Tribunale di sorveglianza di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; letta la memoria depositata dall’AVV_NOTAIO il 2 ottobre 2023, con la quale si insiste nell’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 5 marzo 2021, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava la richiesta di liberazione condizionale proposta nell’interesse di NOME COGNOME, collaboratore di giustizia sottoposto alla detenzione domiciliare speciale in relazione alla pena di 23 anni, 8 mesi e 19 giorni di reclusione determinata con provvedimento di cumulo del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Catania dell’8 ottobre 2020, con fine pena al 18/10/2027.
Proposto ricorso per cassazione, questa Corte annullava la predetta ordinanza rilevando come il provvedimento impugnato risultava essenzialmente incentrato sul parere contrario della D.N.A., esplicitamente riconosciuto come “lapidario”, peraltro in conflitto con le positive informazioni acquisite in ordine all’andamento della detenzione domiciliare, nelle quali era stato evidenziato, invece, come il COGNOME vivesse lontano dal luogo di origine, avesse sempre rispettato le prescrizioni imposte e lavorasse regolarmente mantenendo il proprio nucleo familiare. Precisava, altresì, come il rigetto non si sarebbe potuto giustificare esclusivamente in ragione del mancato adempimento delle obbligazioni civili e, in AVV_NOTAIO, dell’assenza di iniziative risarcitorie nei confronti delle vittime o dei familiari “se è vero, infatti, che l’assenza di una qualche manifestazione di interesse per la vittima e di intendimenti di riparazione da parte del condannato può assumere rilevanza nell’ambito del giudizio sul ravvedimento, è vero, altresì, che, nel caso di specie, tale profilo non viene adeguatamente valorizzato dalla motivazione, restando avulso dalla traiettoria argomenta tiva sviluppata dal Tribunale, che, pur dando atto della circostanza, sembra accantonarla nella complessiva economia della valutazione compiuta. Pertanto, l’incompiutezza del giudizio articolato dalla RAGIONE_SOCIALE, espresso in termini estremamente sintetici e senza l’opportuno richiamo a specifiche circostanze di fatto e, su un piano differente, la mancata esplicitazione delle carenze specificamente ravvisabili nel percorso rieducativo del condannato, apparentemente positivo, impongono un nuovo passaggio valutatívo che sappia farsi carico degli evidenziati profili d incompletezza del tessuto giustificativo della decisione impugnata”.
Celebrato il giudizio di rinvio, il Tribunale, con l’ordinanza impugnata rigettava nuovamente la domanda deducendo come non vi fosse prova di un concreto ravvedimento in ragione della particolare gravità dei fatti per i quali era intervenuta condanna e dell’assenza di prova di un effettivo ravvedimento per mancanza di iniziative riparatorie in favore delle vittime e dei loro familiari.
Avverso tale decisione ricorre nuovamente il COGNOME articolando tre motivi di censura, tutti intimamente connessi tra loro e formulati sotto i profili del violazione di legge e del vizio di motivazione.
In estrema sintesi, il ricorrente deduce che il Tribunale avrebbe ritenuto persistente il difetto di ravvedimento basandosi, di fatto, unicamente sul difetto di condotte riparatorie, mancando così di operare proprio quella necessaria valutazione globale e unitaria indicata da questa Corte nella sentenza di annullamento. E ciò in aperta violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., e, peraltro, anche della normativa speciale, nella parte in cui non prevede il
requisito del risarcimento o della riparazione quale condizione necessaria per accedere al beneficio.
La motivazione, peraltro sarebbe logicamente contraddittoria nella parte in cui lo stesso Tribunale aveva fondato il precedente rigetto adeguandosi pedissequamente al “lapidario” parere negativo della RAGIONE_SOCIALE, laddove, a fronte di un sopravvenuto parere positivo, ha inteso discostarsene, senza valutare una pluralità di circostanze tutte indiscutibilmente favorevoli al riconoscimento de beneficio richiesto: la condotta irreprensibile e partecipativa; il rispetto puntu degli obblighi connessi allo status rivestito; la rigorosa osservanza delle prescrizioni dettate; la fruizione di permessi premio, liberazione anticipata e detenzione domiciliare; le ottime relazioni intrattenute con i familiari e con referenti istituzionali; i plurimi pareri positivi ottenuti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’art. 16 -nonies decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, subordina la concessione del beneficio penitenziario della liberazione condizionale alla condizione che l’istante abbia espiato una parte della pena in corso di esecuzione (ammontante a un quarto della frazione detentiva in caso di condanna alla reclusione o a dieci anni in caso di condanna all’ergastolo), che sia acquisita la prova della resipiscenza del condannato ancorata al parametro del “sicuro ravvedimento” e che non vi siano elementi tali da fare ritenere persistenti collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.
La nozione di “sicuro ravvedimento” è stata chiarita dalla giurisprudenza di legittimità, che ha dato conto della consistente differenza qualitativa rispett all’ordinaria buona condotta carceraria, statuendo che il requisito prescritto dall’art. 176, comma primo, cod. pen. “implica comportamenti positivi da cui poter desumere l’abbandono delle scelte criminali, tra i quali assume particolare significato la fattiva volontà del reo di eliminare o di attenuare le conseguenze dannose del reato” (Sez. 1, n. 486 del 25/09/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 265471-01).
In altri termini, il “ravvedimento” deve consistere nell’insieme degli atteggiamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante il tempo dell’esecuzione della pena, che consentano il motivato apprezzamento della convinta revisione critica delle scelte criminali di vita antefatta e la formulazione in termini di “certezza”, ovvero di elevata e qualifica “probabilità” confinante co la certezza – di un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato al quadro di riferimento ordinamentale e sociale, con cui egli entrò in conflitto con la commissione dei reati
per i quali ebbe a subire la sanzione penale (Sez. 1, n. 3312 del 14/01/2020, Chiavetta, Rv. 277886).
In questo contesto, l’avere dato corso a iniziative risarcitorie nei confront delle vittime dei reati commessi è certamente un indice sintomatico del ravvedimento del collaboratore di giustizia (costituendo la concretizzazione di “atti e comportamenti di concreta apertura e disponibilità relazionale verso i parenti delle vittime dei gravi delitti commessi”: Sez. 1, n. 45042 del 11/07/2014, COGNOME, Rv. 261269-01), ma non tanto sotto il profilo dell’avvenuta eliminazione del pregiudizio cagionato, quanto piuttosto della serietà della revisione critica del condannato rispetto alle pregresse scelte criminali (Sez. 5, n. 11331 del 10/12/2019, dep. 2020, Cesarano, Rv. 279041; Sez. 1, n. 5132 del 11/12/1992, dep. 1993, COGNOME, Rv, 195932).
L’eventuale assenza di tali iniziative, tuttavia, non è, di per sé stessa, ostativa alla concessione della liberazione condizionale, dovendo il requisito in questione essere valutato nel contesto complessivo del giudizio prognostico formulato nei confronti del detenuto (Sez. 1, n. 98152 del 15/02/2008, COGNOME, Rv. 23918201); contesto nel quale, tra gli elementi sintomatici del percorso rieducativo del collaborante, vanno presi in considerazione anche tutti gli altri dat comportamentali, quali l’ampiezza dell’arco temporale nel quale si è manifestato il rapporto collaborativo; i rapporti con i familiari e il personale giudiziario svolgimento di attività lavorativa o di studio; lo svolgimento di attività sociali c forniscano la prova dell’aspirazione del detenuto al suo riscatto morale (Sez. 1, n. 17831 del 20/04/2021, Celona, Rv. 281360).
Ebbene, il Tribunale fonda il rigetto della richiesta in via esclusiva sull evidenziata mancanza di “atteggiamenti risarcitori”. E ciò nonostante dia atto dei plurimi elementi emersi, favorevoli al condannato (la collaborazione, la riconosciuta volontà di appropriarsi di uno stile di vita orientato ai valori de convivenza civile, la buona condotta, la mancanza di criticità nella gestione extramuraria, l’esistenza di un nucleo familiare stabile) e dei paralleli e conformi pareri acquisiti.
Ciò rappresenta, ancora una volta, una valutazione parziale che non tiene conto di quanto esplicitamente evidenziato nella precedente ordinanza con la quale questa Corte ha annullato il precedente provvedimento reiettivo e dei consolidati principi ermeneutici in precedenza sinteticamente evidenziati.
L’ordinanza impugnata, quindi, deve essere annullata e con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma, in diversa composizione, affinché si proceda ad una nuova, globale, valutazione sistematica di tutti gli elementi acquisiti.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Così deciso il 12 ottobre 2023
Il Copsiqiiere estenspre
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