Ravvedimento e Liberazione Condizionale: Perché le Vecchie Lettere Non Bastano
Ottenere la liberazione condizionale richiede un percorso interiore profondo e dimostrabile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che il ravvedimento non può essere provato con gesti isolati e risalenti nel tempo, come l’invio di lettere di scuse. È necessario un cambiamento tangibile e attuale, che vada oltre le semplici parole.
I Fatti del Caso
Un uomo condannato presentava ricorso contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza, che gli aveva negato la liberazione condizionale. A sostegno della sua richiesta, l’uomo allegava delle lettere che aveva scritto ai familiari delle vittime molti anni prima, nel 1985 e nel 1992, ritenendole una prova sufficiente del suo pentimento e della sua revisione critica del passato.
Il ricorrente sosteneva che queste missive dimostrassero il suo cambiamento interiore e che, pertanto, il requisito del sicuro ravvedimento richiesto dalla legge fosse soddisfatto. La questione giunta all’esame della Suprema Corte era quindi se tali manifestazioni, così distanti nel tempo, potessero essere considerate sufficienti oggi per concedere un beneficio così importante.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione del Tribunale di Sorveglianza. Secondo gli Ermellini, i motivi presentati dal ricorrente erano manifestamente infondati. La Corte ha ribadito un principio consolidato: il percorso di revisione critica e di pentimento deve manifestarsi attraverso gesti reali e concreti, non potendosi esaurire in comunicazioni verbali o scritte avvenute decenni prima.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Ravvedimento Richiede Gesti Concreti
La Corte ha fondato la sua decisione su un orientamento giurisprudenziale ben preciso. Anche quando un condannato si trovi nell’oggettiva impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato (come il risarcimento del danno), il giudice deve comunque valutare l’esistenza del ravvedimento su un piano morale.
Questo significa che la manifestazione di interesse per la vittima e gli intendimenti di riparazione, anche se non materiali, devono essere concreti e attuali. Le lettere scritte nel 1985 e nel 1992, secondo la Corte, non sono idonee a dimostrare un percorso di revisione critica attuale e consolidato. Il dovere di “ristoro” nei confronti delle persone offese è un passaggio essenziale del percorso di un condannato e può esprimersi in molteplici forme, che vanno oltre il mero invio di lettere.
Il ravvedimento deve essere provato con gesti che “rivelino in modo reale, e non soltanto a parole, l’esistenza del pentimento”. Il ricorrente, nel suo ricorso, non ha fornito alcuna prova di aver compiuto azioni recenti e tangibili in tal senso, limitandosi a fare affidamento su eventi del lontano passato.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica per chiunque si trovi ad affrontare un percorso di reinserimento. Il ravvedimento, ai fini della concessione dei benefici penitenziari, non è un concetto statico che si cristallizza in un singolo atto di pentimento. È, al contrario, un processo dinamico e continuo che deve essere costantemente alimentato e dimostrato.
La decisione sottolinea che i giudici di sorveglianza, nel valutare la richiesta di liberazione condizionale, guarderanno non solo al passato, ma soprattutto al presente del condannato. Sarà fondamentale dimostrare, con azioni concrete e attuali, di aver intrapreso un serio percorso di revisione critica del proprio operato e di aver sviluppato una genuina sensibilità verso le conseguenze delle proprie azioni sulle vittime.
È sufficiente dimostrare l’impossibilità di risarcire il danno per provare il proprio ravvedimento?
No. Secondo la Corte, anche se è dimostrata l’impossibilità oggettiva di adempiere alle obbligazioni civili, il giudice può e deve valutare la sussistenza del ravvedimento sul piano morale, analizzando la manifestazione di interesse per la vittima e gli intendimenti di riparazione.
L’invio di lettere di scuse in passato è una prova sufficiente di ravvedimento per la liberazione condizionale?
No. L’ordinanza chiarisce che gesti isolati e risalenti nel tempo, come l’invio di lettere, non sono idonei a dimostrare un percorso di revisione critica attuale e consolidato. Il pentimento deve essere provato con gesti concreti e presenti.
Cosa si intende per ‘gesti che rivelino in modo reale l’esistenza del pentimento’?
Si intendono azioni concrete e tangibili che vanno oltre le semplici parole. Questi gesti devono dimostrare un’effettiva e attuale revisione critica del proprio passato e un sincero interesse verso le persone offese, anche solo sul piano morale, rivelando un cambiamento profondo e non solo formale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24168 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24168 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SANTA MARIA DI LICODIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che i motivi di ricorso siano manifestamente infondati, in quanto:
l’ordinanza impugnata è applicazione conforme dell’orientamento espresso dalla Corte di legittimità, secondo cui “in tema di liberazione condizionale il fatto che risulti dimostra obiettiva impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, secon quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 176 cod. pen., non esclude che la manifestazione o meno di interesse per la vittima e di intendimenti di riparazione, se non sul piano materiale quanto meno su quello morale, possano essere legittimamente valutati dal giudice ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza o meno del requisito del rwivedimento” (Sez. 1, Sentenza n. 12782 del 24/02/2021, Minichini, Rv. 280864);
il ricorso attacca la motivazione dell’ordinanza allegando lettere scritte dal condannato a familiari delle vittime nel 1985 e nel 1992, ma si tratta di deduzione non idonea ad introdurre un vizio nella motivazione dell’ordinanza impugnata, in quanto i doveri di ristoro nei confront delle persone offese, che sono un passaggio essenziale del percorso di revisione critica, si possono svolgere anche in forme diverse dal mero invio di lettere, mediante gesti che rivelino in modo reale, e non soltanto a parole, l’esistenza del pentimento e della revisione critica, e su d essi non vi è allegazione alcuna da parte del ricorrente;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 aprile 2024.