Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43514 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43514 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SOVERIA MANNELLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, CHE ha chiesto il rigetto del ricorso. letta la memoria scritta con cui il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con ordinanza del 12 gennaio 2023 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di liberazione condizionale proposta nell’interesse di NOME COGNOME, collaboratore di giustizia attualmente sottoposto alla detenzione domiciliare speciale, per espiare la pena riportata nel provvedimento di cumulo del Procuratore della Repubblica di Catanzaro del 28 maggio 2020.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che non si colgono sul piano dell’inclinazione valoriale dell’esistenza del condannato i richiesti fattori d completamento del percorso di ridefinizione della personalità, in cui si sostanzia il requisito del ravvedimento, in quanto non risultano atteggiamenti o iniziative del
condannato né per risarcire o riparare i danni materiali e morali delle proprie condotte, né per condividere, anche in forme ideali e simboliche, il proprio pentimento nella prospettiva della eliminazione o attenuazione delle conseguenze dannose di reati commessi.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato per il tramite del difensore.
Con il primo motivo lamenta violazione di legge perché il Tribunale ha negato la misura richiesta sull’erroneo assunto della necessità della condotta riparatoria nei confronti delle vittime del reato, presupposto non previsto dalla legge.
Con il secondo motivo deduce che il Tribunale, ritenendo persistente il difetto di ravvedimento, basandolo unicamente sul difetto di condotte riparatorie, non ha operato una necessaria valutazione globale, pretermettendo il reinserimento socio lavorativo del condannato.
Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con memoria scritta il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
4. Il ricorso è infondato.
I due motivi possono essere affrontati congiuntamente, in quanto sovrapponibili, attengono, infatti, entrambi al peso che il Tribunale di sorveglianza ha attribuito al difetto di condotte riparatorie, anche simboliche, nei confronti delle vittime del reato, che il Tribunale ha assunto come spia del mancato completamento del percorso di ridefinizione della personalità.
Si premette che, con la pronuncia Sez. 1, n. 38599 del 12/03/2021, questa Corte ha già valutato, e respinto, un precedente ricorso di COGNOME contro il rigetto di una precedente istanza di liberazione condizionale. In quella pronuncia la Corte già puntualizzò che “il Tribunale di Sorveglianza esercita, quanto al presupposto del sicuro ravvedimento, gli ordinari poteri valutativi, in una ottica non di ‘inizio’ ma di avvenuta definizione del percorso di adesione ai valori fondanti della società civile. Nel caso in esame la valutazione di merito risulta pienamente adeguata, data la recente sottoposizione alla misura alternativa della detenzione domiciliare (con applicazione del principio di gradualità e di sperimentazione dei progressi trattamentali) e l’assenza di concrete iniziative riparatorie – anche simboliche – nei confronti delle vittime dei reati commessi”.
Con il provvedimento oggetto del presente giudizio il Tribunale di sorveglianza ha negato il beneficio, di nuovo, per il difetto del requisito del ravvedimen ..,
ricavando tale difetto dall’assenza di atteggiamenti o iniziative del condannato per riparare i danni materiali e morali delle proprie condotte, o comunque per attenuare le conseguenze dannose dei reati commessi.
Il ricorso attacca la motivazione della ordinanza deducendo anzitutto, con il primo motivo, che il Tribunale avrebbe introdotto un requisito non previsto dalla norma, che non impone condotte riparatorie nei confronti delle vittime del reato come presupposto indefettibile della concessione della liberazione condizionale.
L’argomento non è fondato, perché, pur essendo vero che l’art. 176 cod. pen., che prevede come condizione ostativa al beneficio la mancanza di iniziative risarcitorie verso le vittime del reato, non si applica direttamente ai collaboratori di giustizia perché derogato dall’art. 16-novies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, è anche vero che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che anche per i collaboratori, tra gli elementi valutabili ai fini del ravvedimento “può essere considerato il grado di interesse e di concreta disponibilità del condannato a fornire alla vittima del reato ogni possibile assistenza” (Sez. 1, Sentenza n. 3675 del 16/01/2007, COGNOME, Rv. 235796).
Il ricorso attacca la motivazione della ordinanza deducendo ancora, con il secondo motivo, che il Tribunale, attribuendo rilievo decisivo alla mancanza di iniziative riparatorie, non avrebbe operato quella necessaria valutazione globale dei comportamenti tenuti dal condannato durante l’espiazione, pretermettendo ad esempio il reinserimento socio lavorativo del condannato.
L’argomento è infondato, perché, pur essendo senz’altro corretto in diritto che “ai fini della concessione della liberazione condizionale chiesta da un collaboratore di giustizia, ai sensi dell’art. art. 16-novies, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 il giudic nel valutare il sicuro ravvedimento dell’istante, deve tener conto di indici sintomatici del “sicuro ravvedimento”, quali l’ampiezza dell’arco temporale nel quale si è manifestato il rapporto collaborativo, i rapporti con i familiari e personale giudiziario, lo svolgimento di attività lavorativa, di studio o sociali successive alla collaborazione, non potendo assumere rilievo determinante la sola assenza di iniziative risarcitorie nei confronti delle vittime dei reati commessi (Sez. 1, Sentenza n. 17831 del 20/04/2021, COGNOME, Rv. 281360), nel caso in esame tale valutazione globale non è mancata nella ordinanza impugnata, perché la mancanza di iniziative riparatorie, anche simboliche, è assunta dal Tribunale come punto di partenza del giudizio complessivo sul mancato completamento del percorso di ridefinizione della personalità, in cui viene evidenziato anche un elemento del tutto scevro dal rapporto con le vittime, che si esaurisce nel foro interno dell’autore del reato, quale la mancanza di pentimento.
In definitiva, per riprendere le parole della pronuncia n. 38599 del 2021 sopra citata, ai fini del giudizio sull’esistenza del requisito normativo del “ravvedimento”
di cui all’art. 176 cod. pen., il Tribunale deve valutare non l’inizio, ma l’avvenuta definizione del percorso del condannato di adesione ai valori fondanti della società civile, che è quanto ha fatto con la motivazione sopra ripercorsa l’ordinanza impugnata, che resiste, pertanto, alle censure che le sono state mosse.
Ne consegue che il ricorso è infondato.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2023.