Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29470 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29470 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
In nome del Popolo Italiano
Data Udienza: 25/06/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME CASA
Sent. n. sez. 2190/2025
– Relatore –
NOME COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 26/03/2025 del TRIBUNALE di RAGIONE_SOCIALE di Roma
vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
In motivazione si evidenzia, in sintesi: a) che il Savino Ł sottoposto alla detenzione domiciliare solo dal 2023, con necessità di ulteriore sperimentazione; b) che il presupposto del ‘ravvedimento’ non subisce attenuazioni per la qualità soggettiva dell’istante e, pertanto, non può essere formulato un giudizio di certezza in proposito, a fronte della particolare gravità dei delitti in espiazione.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge NOME COGNOME Il ricorso Ł affidato a due motivi con cui si deduce erronea applicazione della disciplina regolatrice e vizio di motivazione.
In sintesi, la difesa del ricorrente evidenzia che il Tribunale ha in primis errato nella individuazione del dies a quo della ammissione al beneficio della detenzione domiciliare. NOME Ł sottoposto a detto trattamento dal 2016 ed ha pertanto dato prova di particolare affidabilità. Inoltre, si evidenzia che il Tribunale ha del tutto omesso di valutare gli aspetti altamente positivi correlati al percorso collaborativo, iniziato nel 2010, di cui si rievocano gli aspetti di maggior rilievo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
La decisione del Tribunale, ferma restando la esattezza del principio di diritto espresso (per cui il requisito del “ravvedimento” previsto dall’art. 16nonies , comma 3, del d.l. 15
gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991 n. 82, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell’avvenuta collaborazione e dell’assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori e specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l’effettiva sussistenza: v. per tutte Sez. 1 n. 43256 del 22/05/2018, Rv. 274517), muove da una ricognizione errata della condizione trattamentale del Savino.
Costui, da collaboratore di giustizia, Ł stato ammesso alla detenzione domiciliare già sul finire del 2016 (lì dove il Tribunale indica la data del 2023) e pertanto ha dato concreta dimostrazione di affidabilità, in un lungo arco temporale.
Si tratta di un aspetto non irrilevante nella economia complessiva della decisione, con un errore percettivo che finisce per alterare le coordinate e gli ambiti della valutazione giurisdizionale.
Va pertanto disposto l’annullamento della decisione impugnata, con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma.
Così Ł deciso, 25/06/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME