Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5300 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 5300  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Belpasso il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 31/01/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma GLYPH ha respinto la richiesta di detenzione domiciliare ex art. 16-noniesl. 82/91 proposta da NOME COGNOME, collaboratore di giustizia ammesso a speciale programma di protezione (unitamente alla famiglia), attualmente detenuto in espiazione della pena definitiva di cui al provvedimento di cumulo della Procura generale presso la Corte di appello di Catania del 23 novembre 2021.
In particolare, il Tribunale di sorveglianza – pur dando atto della regolarità della condotta inframuraria, della scelta collaborativa e dell’avvenuta fruizione dei permessi premio – ha osservato che, dai risultati dell’attività di trattamento, non era ancora possibile formulare una prognosi certa in ordine al ravvedimento del condannato, non potendosi la stessa desumere automaticamente dalla scelta di collaborare peraltro avvenuta in epoca recente, essendo invece necessari comportamenti sintomatici del ripudio dei valori tipici della vita anteatta ed una autentica revisione critica.
Avverso la predetta ordinanza AVV_NOTAIO, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen., insisten per l’annullamento della stessa.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione dell’art.16-nonies della 1.82/91; al riguardo osserva che, nel caso di specie, sussistevano tutte le condizioni previste dalla citata disposizione ai fini della concessione della misura alternativa alla detenzione richiesta e che, quindi, il Tribunale di sorveglianza nel rigettare la domanda sarebbe incorso nella violazione della norma in oggetto.
2.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione illogica e contraddittoria poiché le argomentazioni svolte dal Tribunale di sorveglianza per respingere la richiesta di detenzione domiciliare si porrebbero in antitesi rispetto alle risultanze istruttorie e, in particolare, con i risultati dell’osservazione inframuraria, con la collaborazione con la giustizia e con la positiva fruizione dei permessi premio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
Invero con entrambi i motivi di ricorso, pur formalmente devolvendo censure ammissibili in questa sede, si richiede una – non consentita rivalutazione di atti, di cui viene sollecitata la rilettura da parte di questa Corte d legittimità, nonché di elementi di fatto già vagliati dal Tribunale di sorveglianza con ragionamento non manifestamente illogico e immune da censure di ogni tipo.
2.1. In particolare, con riferimento all’esame della relazione di sintesi, che il Tribunale capitolino ha svolto, con ragionamento lineare e immune da illogicità manifesta, un giudizio di non pieno ravvedimento da parte del collaboratore. Inoltre, il provvedimento censurato fonda il rigetto su una valutazione di fatto, basata non solo sul contenuto della relazione di sintesi che dimostra di aver adeguatamente vagliato, ma anche sull’entità del passato criminale di COGNOME, su un miglioramento delle condizioni di rivisitazione critica del proprio passato, tuttavia non ancora consolidato stante l’assenza di una approfondita riflessione rispetto alle sofferenze causate con l’omicidio e le estorsioni da lui commessi’.
2.2. Con riferimento a tale profilo, la motivazione del Tribunale di sorveglianza risulta, peraltro, in linea con l’orientamento di questa Corte di legittimità secondo il quale (Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018, Sarno, Rv. 274517) ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del “ravvedimento” previsto dall’art. 16-nonies, comma 3, del dl. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell’avvenuta collaborazione e dell’assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata. Esso, invece, richiede la presenza di ulteriori e specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l’effettiva sussistenza. (in applicazione di tale principio, la Corte aveva rigettato il ricorso avverso l’ordinanza di diniego del beneficio della detenzione domiciliare con cui il Tribunale di sorveglianza aveva rilevato che il “pesante” passato criminale del ricorrente, le pregresse violazioni del regime degli arresti domiciliari, nonché i comportamenti intimidatori in costanza di detenzione, anche successivamente all’intrapresa collaborazione,
non consentivano di valutare il recente miglioramento della condotta intramuraria quale indice di pieno ed irreversibile ravvedimento).
2.2. Si deve, inoltre, rilevare che dal provvedimento censurato emerge che il COGNOME da non molto tempo fruisce di permessi premio e che il Tribunale ha valutato sia la relazione di sintesi, sia i pareri prescritti, giungendo – nel rispetto del principio di gradualità dei benefici penitenziari – ad una valutazione prudente che, in quanto assistita da adeguata e logica motivazione, non può essere censurata in questa sede di legittimità.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13 ottobre 2023.