Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9671 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9671 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a GELA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva l’istanza del AVV_NOTAIO di giustizia NOME COGNOME, detenu domiciliare, volta ad ottenere, in deroga alle vigenti disposizioni, ai sensi dell 16-nonies d.l. n. 8 del 1991, conv. dalla I. n. 82 del 1991, la liberazio condizionale.
Il Tribunale, pur dato atto del lineare comportamento del condanNOME, rispettoso delle prescrizioni nascenti dalla misura alternativa in corso ( eccezione di una violazione in data 18 dicembre 2019), riteneva che questi non avesse ancora raggiunto il grado di ravvedimento necessario al beneficio invocato, in assenza di elementi positivi che dimostrassero il definiti superamento delle passate scelte altamente devianti e il suo effettivo impegno anche in funzione riparativa.
COGNOME ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia denunciando con due distinti motivi – ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e), cod. proc. pen. – l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 176 co pen. e 16-nonies d.l. n. 8 del 1991, conv. dalla I. n. 82 del 1991, nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe ignorato l’ampiezza e l’importanza delle condotte di collaborazione con la giustizia, già in sé assai sintomatiche del netta cesura rispetto al contesto criminale di pregressa appartenenza. Avrebbe, inoltre, disatteso l’istanza di ammissione alla liberazione condizionale sen tener conto delle informazioni, assolutamente positive, acquisite in ordine al su comportamento carcerario nel periodo intercorso a far data dalla precedente ordinanza reiettiva di identica richiesta, nonché dell’intervenuta recisione di o legame con ambienti criminali e della sussistenza della condizione, normativamente prevista, dell’intervenuto ravvedimento.
Il Sostituto Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritt depositata in data 12 giugno 2023, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.
La giurisprudenza di legittimità, chiamata a circoscrivere l’ambito della verifica demandata alla magistratura di sorveglianza in vista dell’ammissione dei
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collaboratori di giustizia alla liberazione condizionale, ha ripetutamente afferma (Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018, COGNOME, Rv. 274517; Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, COGNOME, Rv. 257671; Sez. 1, n. 1115 del 27/10/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 245945) che, ai fini della concessione dei benefici penitenziari i favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del «ravvedimento», previ dall’art. 16-nonies, comma 3, d.l. n. 8 del 1991, conv. dalla legge n. 82 del 1991, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell’avvenuta collaborazione e dell’assenza di persistenti collegamenti de condanNOME con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positiv sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l’effettiva sussistenza.
Né può dubitarsi che tale ravvedimento vada in concreto rapportato alla natura e consistenza del beneficio richiesto, valendo anche per i collaboratori criterio di sperimentazione progressiva dei benefici penai-penitenziari (su di es v. Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, COGNOME, Rv. 270016; Sez. 1, n. 20551 del 04/02/2011, COGNOME, Rv. 250231; Sez. 1, n. 31999 del 06/07/2006, COGNOME, Rv. 234889), il quale, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, suggerito dall’esperienza e risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il significato stesso trattamento instaurato in corso di espiazione; e ciò vale particolarmente quando i reati commessi siano sintomatici di una non irrilevante capacità a delinquere manifestata in contesti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n. 5689 18/11/1998, dep. 1999, Foti, Rv. 212794).
In questo ambito valutativo, tra gli elementi che possono essere utilizzati fini della formulazione di un giudizio prognostico favorevole al AVV_NOTAIO d giustizia, devono prendersi in esame «i rapporti con i familiari, con il persona giudiziario, nonché lo svolgimento di attività lavorativa o di studio onde verific se c’è stata da parte del reo una revisione critica della sua vita anteatta reale ispirazione al suo riscatto morale» (Sez. 1, n. 9887 dell’01/02/200 Pepe,cit.). Può, pertanto, concludersi nel senso che, ai fini dell’accertamento presupposto del ravvedimento, si deve avere riguardo non solo agli esiti del trattamento penitenziario, ma anche alla complessiva condotta del soggetto, affinché entrambi questi indici possano fondare, sulla base di obiettivi paramet di riferimento, un giudizio prognostico sicuro riguardo al venir meno della pericolosità sociale dello stesso e alla effettiva capacità del suo ordina inserimento nel tessuto sociale (tra le altre, Sez. 1, n. 18022 del 24/04/20 COGNOME, Rv. 237365; Sez. 1, n. 9001 del 04/02/2009, Manibro, Rv. 243419; Sez. 1, n. 34946 del 17/07/2012, Somma, Rv. 253183
Pur dopo la maturazione dei requisiti di legge, in sede di ammissione del AVV_NOTAIO di giustizia al beneficio penitenziario il giudice di sorveglia conserva la sua autonomia valutativa, del cui esercizio deve dar conto con motivazione adeguata, conforme alla normativa speciale di riferimento ed esente da aporie logiche.
Ritiene il Collegio che, nei caso in esame, il Tribunale di sorveglianza esame si sia conformato ai richiamati canoni ermeneutici.
Se è vero, infatti, che l’istante ha da tempo avviato un proficuo percorso d collaborazione con l’autorità giudiziaria e si è impegNOME in uno sforzo revisione critica del proprio vissuto criminale, tuttavia non possono trascurarsi evidenze segnalate nella nota in data 27 gennaio 2023 che pongono in rilievo la mancata partecipazione, dalla data della detenzione domiciliare del 2017, all’opera di rieducazione così come, dalla data della domanda di liberazione condizionale, l’assenza di documentazione di azioni intraprese in favore dell collettività a titolo di condotta riparativa, ovvero attività di volontariato o st
L’ordinanza impugnata si fonda condivisibilmente sulla necessità di rispettare il principio di progressività nella sperimentazione dei benef penitenziari e, ispirandosi a una prudenza obiettivamente giustificata dall gravità dei reati e dall’entità delle condanne, riflette ineccepibilment necessità di saggiare, mediante un opportuno supplemento di osservazione, l’effettività del ravvedimento, nel grado proporzioNOME alla misura d risocializzazione più ampia prevista dall’ordinamento in sede di esecuzione penale.
Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sens dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 19 ottobre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente