Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1557 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1557 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CATANZARO il 23/06/1978
avverso l’ordinanza del 02/03/2023 del TRIBUNALE DI RAGIONE_SOCIALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza di detenzione domiciliare presentata ai sensi degli artt. 47-ter ord. pen., 16-nonies, decreto-legge15 gennaio 1991 n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991 n. 82, nell’interesse di NOME COGNOME, collaboratore di giustizia, evidenziando che manca il ravvedimento, non è certo il grado di rilevanza della collaborazione offerta per la quale il condannato non ha neppure ottenuto la speciale attenuante e il percorso di reinserimento è ancora alla fase iniziale, come pure riferisce il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
Ricorre NOME COGNOME a mezzo del difensore avv. M. NOME COGNOME che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge, in relazione agli artt. 47-ter ord. pen., 16-nonies, legge n. 82 del 1991, e la contraddittorietà e illogicità della motivazione perché: la collaborazione è iniziata nel gennaio 2018 e non del 2019 come asserisce il Tribunale; che gli altri procedimenti pendenti sono in corso di definizione, come si desume dal dispositivo di una decisione versato in atti; il detenuto ha già goduto di un permesso, dimostrandosi pienamente aderente alle prescrizioni; la collaborazione offerta è stata giudicata rilevante dai giudici di merito; le attivit risocializzanti e lavorative sono di fatto impossibili, essendo il condannato affidato al Servizio centrale di protezione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
Va premesso che la giurisprudenza di legittimità è orientata ad affermare che «ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del “ravvedimento” previsto dall’art. 16-nonies, comma 3, del D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991 n. 82, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell’avvenuta collaborazione e dell’assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l’effettiva sussistenza» (Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, Marino, Rv. 257671).
2.1. Il Tribunale di sorveglianza ha fatto buon uso del principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità.
Il ricorso non ha sviluppato specifiche censure sul difetto di prova del ravvedimento.
Oltre a ciò, il Tribunale ha sottolineato che la collaborazione del ricorrente è recente e risale a quando COGNOME NOME era già indagato per i fatti per i quali vi è il titolo in espiazione e che soltanto nel luglio del 2022 è stato adottat nei confronti del ricorrente il piano definitivo da parte del Servizio centrale di protezione.
2.2. D’altra parte, il Tribunale sottolinea la mancanza di consapevolezza della gravità dei fatti compiuti e della bontà e intima condivisione della scelta collaborativa compiuta, mentre il ricorso è soltanto assertivo.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 26 ottobre 2023.