Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9034 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9034 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a OPPIDO MAMERTINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale di questa Corte, AVV_NOTAIO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
letta la memoria fatta pervenire dal difensore, AVV_NOTAIO, con p.e.c. del 16 novembre 2023 con la quale ha concluso chiedendo l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza di misura alternativa RAGIONE_SOCIALEa detenzione domiciliare, presentata nell’interesse del collaboratore di giustizia NOME COGNOME, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 16nonies d. I. n. 82 del 1991.
2.Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso il condannato, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, che denuncia tre vizi.
2.1.Con il primo motivo si contesta inosservanza ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 16-nonies cit. e 47-ter Ord. pen. e correlato vizio di motivazione.
L’odierno ricorrente, dopo un rilevante periodo di detenzione di circa dieci anni e l’attivo percorso di collaborazione per quasi cinque anni, nonché il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa liberazione anticipata e RAGIONE_SOCIALEa collaborazione, avendo svolto attività lavorativa e di volontariato, ha chiesto la più contenuta misura alternativa RAGIONE_SOCIALEa detenzione domiciliare ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 16-nonies RAGIONE_SOCIALEa legge n. 82 del 1991 come modificata.
Il provvedimento di rigetto assume che i reati sono particolarmente gravi e che non vi è prova di effettivo ravvedimento, dovendosi ritenere il beneficio prematuro in ragione del necessario riconoscimento di un ulteriore periodo di osservazione.
Tale motivazione stride, secondo la difesa, con le risultanze istruttorie e con i concordi pareri RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Il diniego fonda, poi, anche sulla presunta assenza dal domicilio nonostante che dagli atti risulta che il ricorrente è stato posto in domicilio protetto, avendo beneficiato degli arresti in località riservata, nota al RAGIONE_SOCIALE centrale di protezione.
Il Tribunale, poi, non terrebbe conto RAGIONE_SOCIALEa puntuale osservanza da parte del condannato di tutti gli obblighi di legge e si sarebbe limitato ad un assertivo rimando all’insufficienza del periodo di osservazione compiuto.
Da altra parte, però, la stessa ordinanza tiene conto di importanti elementi di valutazione comprovanti l’effettivo ravvedimento di COGNOME, pur disconoscendo, nella stessa motivazione, la portata sostanziale di questi elementi, negando loro qualsiasi valenza ai fini RAGIONE_SOCIALEa concessione del beneficio.
L’ordinanza, invece, si concentra sul recente parere, espresso dall’RAGIONE_SOCIALE, circa la richiesta di permesso premio avanzata dal detenuto che ha condotto l’Ufficio di sorveglianza a negare detto permesso.
L’ordinanza, a parere RAGIONE_SOCIALEa difesa, non tiene conto RAGIONE_SOCIALEa circostanza che il condannato non commette reati da oltre cinque anni e da quasi cinque anni ha reciso qualsiasi contatto con la criminalità, collaborando con la giustizia.
Questi ha scontato complessivamente quasi dieci anni di RAGIONE_SOCIALE e ha trascorso due anni agli arresti domiciliari in località protetta, ottenendo la liberazione anticipata e l’accertamento giudiziale RAGIONE_SOCIALEa collaborazione.
Si valorizzano anche ulteriori circostanze quali l’ammissione all’attività lavorativa, al programma speciale di protezione e la partecipazione fattiva al trattamento RAGIONE_SOCIALE con pareri favorevoli, da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, i primi due dei quali valorizzano, tra l’altro, il processo di revisione critica rispetto a sce devianti operato dal condannato.
Di tali pareri – RAGIONE_SOCIALEo psicologo, RAGIONE_SOCIALEa DNA e RAGIONE_SOCIALEa DDA – il ricorso riporta stralci rimarcando che tutti gli elementi positivi sono stati sostanzialmente inesplorati,.rimarcando il mancato esame di questi.
2.2.Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione e violazione RAGIONE_SOCIALEe medesime norme di legge.
Il condannato che ha prestato ampia e qualificata collaborazione con l’autorità giudiziaria può beneficiare dì misure alternative in deroga in presenza di rigorose condizioni, dovendo il giudice accertare l’inizio di un percorso di ravvedimento.
La prima RAGIONE_SOCIALEe condizioni previste per l’accesso al beneficio è che si proceda per uno dei reati di cui all’articolo 51 comma 3-bis cod. proc. pen.
Il secondo requisito è che il condannato abbia prestato rilevante collaborazione nelle indagini e nei processi, la terza è che questi abbia scontato a un quarto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in esecuzione.
Gli altri requisiti impongono che il condannato non abbia mantenuto alcun collegamento con la criminalità organizzata e non si sia mai rifiutato di sottoporsi a interrogatori ed esami. A ciò si aggiungano le relazioni di sintesi positive.
A fronte di queste evenienze istruttorie, inspiegabilmente, il Tribunale di sorveglianza ha ancorato il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda unicamente al presupposto RAGIONE_SOCIALEa necessità di un ulteriore periodo di osservazione, necessità che in quanto motivata in maniera illogica e, comunque, carente, rende illegittimo il provvedimento di diniego.
COGNOME ha scontato dieci anni di reclusione rispetto ai tredici da eseguire, ha già trascorso due anni agli arresti domiciliari in località protetta, ha mantenuto una condotta collaborativa e responsabile dal periodo successivo all’inizio RAGIONE_SOCIALEa collaborazione.
Il Tribunale di sorveglianza ha, invero, l’onere di valutare gli elementi istruttori e giudicare, in base a questi, con criterio di adeguatezza in conformità
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alla normativa di riferimento. L’apparato motivazionale del provvedimento impugnato si è, invece, sostanziato nella mera necessità di un ulteriore periodo di osservazione, argomentazione questa che potrebbe applicarsi a qualsiasi situazione similare a quella in esame.
Inoltre, si rimarca che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘istituto richiesto sufficiente secondo la giurisprudenza di legittimità che sia accertato l’inizio di un percorso di ravvedimento il quale, nel caso di specie, si evince dalle relazioni degli organi preposti.
Ciò comporta che l’istanza deve essere riesaminata dal giudice RAGIONE_SOCIALEa sorveglianza e che si deve tenere conto del fatto che è stato richiesto, a fronte di delitti assai risalenti negli anni, la misura RAGIONE_SOCIALEa detenzione domiciliare pur i presenza di requisiti per accedere anche alla liberazione condizionale.
In definitiva, il Tribunale di sorveglianza, a parere del ricorrente, pur riconoscendo l’esistenza positiva di tutti i requisiti previsti per l’accesso al misura, ha in modo elusivo rigettato la domanda rimandando a un ulteriore generico periodo di osservazione, senza adeguatamente motivare sul punto.
Con riferimento alla condotta tenuta dal condannato, poi, questa deve essere valutata soltanto durante il tempo RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e non può essere considerata condizione di ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda la gravità dei reati relativi alla RAGIONE_SOCIALE in espiazione.
Diversamente, deve essere valutato, al fine di concedere o meno il beneficio, il percorso comportamentale e le positive esperienze premiali o domiciliari (nella specie positivamente avvenute dal 2019 al 2022) in vista di un giudizio di affidabilità e meritevolezza.
Infine, si richiama giurisprudenza di legittimità che ha rimarcato la necessità, da parte del Tribunale di sorveglianza, di approfondire aspetti di ravvedimento e rieducazione già mostrati dal condannato nel corso degli anni e RAGIONE_SOCIALEa collaborazione, rilevando l’omessa, necessaria valutazione globale e l’adeguato ineludibile approfondimento RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie.
Tutti gli elementi istruttori che sono emersi e che vengono riportati esplicitamente anche dal giudice di sorveglianza in realtà sono stati soltanto elencati ma, di fatto, non sono stati presi in considerazione perché altrimenti avrebbero dovuto condurre ad un epilogo positivo circa l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda.
2.3.Con il terzo motivo si denuncia il travisamento del fatto e il vizio di motivazione.
Si è negato il beneficio, reputando insussistente un domicilio presso il quale fruire RAGIONE_SOCIALEa misura alternativa, tanto da avere avuto, proprio per questo motivo, il rigetto del permesso premio.
Va, invece, rilevato che COGNOME è titolare RAGIONE_SOCIALEe misure di protezione in quanto tale domiciliato ex lege presso il Ministero RAGIONE_SOCIALE‘Interno non potendo disvelare il proprio domicilio, RAGIONE_SOCIALE la violazione degli obblighi assunti nella sottoscrizione del programma di protezione.
Inoltre, dalle informative risulta che l’interessato ha un domicilio qualificato protetto, in cui ha trascorso circa due anni di arresti domiciliari fino al passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza relativa ai reati per cui è in esecuzione la RAGIONE_SOCIALE per la quale viene fatta la richiesta.
La disponibilità del domicilio, peraltro, viene confermata dalla relazione psicologica di sintesi e RAGIONE_SOCIALEa competente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e si giunge al pregresso rigetto del permesso premio fondato, sullo stesso evidente equivoco.
Il Sostituto Procuratore generale, COGNOMENOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità.
La difesa ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. del 16 novembre 2023, memoria ex art. 121 cod. proc. pen. insistendo per l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘impugnata ordinanza, per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 16-nonies cit. e per vizio di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso, pur alla luce RAGIONE_SOCIALEe ulteriori argomentazioni prospettate con la memoria difensiva, da ultimo, fatta pervenire a questa Corte, è infondato.
1.1.11 primo motivo di ricorso è infondato.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato il principio, che il Collegio intende ribadire condividendolo (Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018, COGNOME, Rv. 274517 – 01; Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, COGNOME, Rv. 257671; Sez. 1, n. 1115 del 27/10/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 245945; Sez. 1, n. 34283 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 232219; Sez. 1, n. 48505 del 18/11/2004, COGNOME, Rv. 230137) secondo cui, ai fini RAGIONE_SOCIALEa concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito «ravvedimento», previsto dall’art. 16-nonies, comma 3, d.l. n. 8 del 1991, conv. dalla legge n. 82 del 1991, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta collaborazione e RAGIONE_SOCIALE‘assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l’effettiva sussistenza.
Il ravvedimento, previsto dalla L. n. 8 del 1991, art. 16 nonies cit., postula, in particolare, una valutazione globale RAGIONE_SOCIALEa condotta del soggetto, in modo da
accertare se l’azione rieducativa, complessivamente svolta (realizzata anche in virtù RAGIONE_SOCIALEa corretta gestione di tutti i benefici penitenziari già fruiti) a prodotto il risultato del ravvedimento.
Tra i vari elementi di valutazione del sicuro ravvedimento e di riscatto morale vanno presi in considerazione, in via esemplificativa, i rapporti con i familiari, personale carcerario e i compagni di detenzione, nonché lo svolgimento di un’attività lavorativa o di studio, onde verificare se c’è stata da parte del collaboratore una revisione critica RAGIONE_SOCIALEa sua vita anteatta e una reale ispirazione al suo riscatto morale (Sez. 1, n. 3675 del 16/01/2007, Tedesco, Rv. 235796; Sez. 1, n. 9887 del 01/02/2007, COGNOME, Rv. 236548), o manifestazioni di resipiscenza, tra le quali concrete iniziative riparatorie nei confronti di chi ha subito le conseguenze dei reati commessi, dotate di forza e ampiezza tali da rivelare un serio intento di riconciliazione con la società civile gravemente offesa (Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, COGNOME, Rv. 257671 – 01; Sez. 1, n. 1115 del 27/10/2009, dep. 2010 COGNOME, Rv. 245945.
Né può dubitarsi che tale ravvedimento vada, in concreto, rapportato alla natura e consistenza del beneficio richiesto, valendo anche per i collaboratori il criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, COGNOME, Rv. 270016; Sez. 1, n. 20551 del 04/02/2011, COGNOME, Rv. 250231; Sez. 1, n. 31999 del 06/07/2006, COGNOME, Rv. 234889).
Detto criterio, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, è suggerito dall’esperienza e risponde a un razionale apprezzamento RAGIONE_SOCIALEe esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il significato stesso del trattamento RAGIONE_SOCIALE; e ciò vale particolarmente quando i reati commessi siano sintomatici di una non irrilevante capacità a delinquere, manifestata in contesti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, dep. 1999, Foti, Rv. 212794), come quello ampiamente descritto nel provvedimento impugnato rispetto all’odierno ricorrente.
Dunque, va ribadita, anche con riferimento ai benefici applicabili ai collaboratori di giustizia, la necessaria gradualità RAGIONE_SOCIALE‘accesso alle misure alternative, in quanto il sistema di accesso a detti benefici penitenziari, in sé, è fondato sulla progressività e gradualità (Sez. 1, n. 22443 del 17/1/2019, COGNOME, Rv. 276213: il Tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre).
Osserva il Collegio, poi, che pur dopo la maturazione dei requisiti di legge, in sede di ammissione del collaboratore di giustizia al beneficio RAGIONE_SOCIALE il giudice di sorveglianza conserva la sua autonomia valutativa, pur dovendone
dare conto con motivazione adeguata, conforme alla normativa speciale di riferimento ed esente da aporie logiche.
Tanto premesso, si rileva che la motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata è immune da violazione di legge e risponde ai canoni citati, perché – ispirandosi ad una prudenza effettivamente giustificata non solo dal pesante passato criminale del condannato – il provvedimento valorizza, nella sostanza, l’assenza di un vero e proprio reinserimento sociale e reputa non sicuro il ravvedimento cui è giunto il condannato, nonostante il percorso rieducativo intrapreso e la fruizione di benefici penitenziari.
A tale conclusione, il giudice di merito perviene facendo logico e ineccepibile riferimento alla carenza di condotte attive di riparazione dei danni arrecati alle persone offese dal reato, familiari RAGIONE_SOCIALEe vittime del reato di omicidio per il quale è in esecuzione la RAGIONE_SOCIALE (rispetto al quale, peraltro, il Tribunale valorizza il ruolo significativo assunto da COGNOME che lo aveva commissionato assieme ad un complice assicurando, altresì, il pagamento ai due killer che lo avevano eseguito), oltre che ad aspetti comportamentali, successivi all’intrapresa collaborazione, segnalati recentemente dalla struttura penitenziaria ove il detenuto è ristretto. Si rimarca, all’uopo, il parere non espresso in senso positivo, nella presente procedura, dall’RAGIONE_SOCIALE, oltre al pronunciato diniego di permesso premio da parte dei giudici di sorveglianza (anche per la riscontrata impossibilità di riallacciare rapporti con i familiari madre e un fratello, in quanto soggetti non sottoposti a programma di protezione).
Si tratta di ragionamento che, nel complesso, riflette ineccepibilmente la necessità di saggiare, mediante un opportuno supplemento di osservazione, l’effettività del ravvedimento, nel grado proporzionato alla misura alternativa richiesta (in ciò consistendo il requisito di legge), dopo aver individuato precisi ambiti di ulteriore approfondimento del processo di revisione critica.
A tanto, peraltro, il Tribunale perviene senza trascurare il contenuto dei pareri positivi espressi dagli organi competenti (cfr. parere RAGIONE_SOCIALEa competente DDA del 4 maggio 2023) che, anzi, il provvedimento esamina (tanto da confutare l’individuazione RAGIONE_SOCIALE‘entità RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE residua da espiare operata in quella sede e indicata dal giudice di sorveglianza come superiore a tre anni di reclusione), così come rende conto di benefici già fruiti e degli esiti del percorso intramurario intrapreso.
Infine, non deve essere trascurato che il ricorrente, in sostanza, richiede, in parte, una rivisitazione di elementi istruttori non consentita in questa sede e, comunque, per altra parte, non indica, specificamente, in che misura i pareri in atti attengano proprio al processo di revisione critica del passato da parte del ricorrente e a un diverso, più consistente, spessore del grado di ravvedimento
cui sarebbe giunto COGNOME, rispetto alle conclusioni cui è giunto il Tribunale, tanto da poter reputare ammissibile, nella presente sede di legittimità, il lamentato vizio di travisamento per omissione di dette risultanze istruttorie (cfr. anche memoria difensiva pervenuta a mezzo p.e.c).
2.2.11 secondo motivo è infondato.
Il provvedimento censurato non contesta la sussistenza dei presupposti perché il condannato, che ha prestato qualificata collaborazione con l’autorità giudiziaria, possa beneficiare di misure alternative in deroga.
Il Tribunale, però, richiama il condivisibile principio secondo il quale detta condotta non può essere, di per sé, espressione di sicuri indici positivi di ravvedimento, nel senso sopra esposto.
Infatti, va precisato che non sussiste alcuna contraddittorietà nel percorso argomentativo RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, nella parte in cui non attribuisce automatica valenza di ravvedimento alla corretta collaborazione con la giustizia.
La concedibilità RAGIONE_SOCIALEa misura alternativa, invero, non si sottrae al criterio RAGIONE_SOCIALEa valutazione discrezionale da parte del giudice, che deve riguardare, al di là RAGIONE_SOCIALE‘indefettibile accertamento RAGIONE_SOCIALEe condizioni soggettive di ammissibilità, l’opportunità del trattamento alternativo che, come per ogni altra misura RAGIONE_SOCIALEa stessa categoria, deve concernere le premesse meritorie e l’attingibilità concreta, in relazione alla personalità del condannato: in altri termini, pur se la richiesta provenga da persona ammessa a speciale programma di protezione, la facoltà di ammettere alle misure alternative detti soggetti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, riguarda soltanto le limitazioni in tema di condizioni di ammissibilità, ma non si estende ai presupposti relativi all’emenda e alle finalità di conseguire la loro stabile rieducazione.
Infondata, dunque, appare la censura di contraddittorietà e presunta illogicità del giudizio negativo espresso, rispetto al riconoscimento di una rilevante collaborazione nei procedimenti RAGIONE_SOCIALEli e alla riconosciuta adesione all’attività di trattamento. Del resto, così opinando, all’infuori RAGIONE_SOCIALE‘adesione al regole espiative, verrebbe a mancare qualsiasi criterio di valutazione e si dovrebbe pervenire alla conclusione, contraria alla costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui, trattandosi di soggetto sottoposto a programma di protezione, la concessione del beneficio verrebbe a risultare obbligatoria, senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale da parte del giudice di sorveglianza (Sez. 1, n. 3312 del 14/01/2020, COGNOME, Rv. 277886; Sez. 1, n. n. 10421 del 19/02/2009, COGNOME, Rv. 242900 – 01).
Né, diversamente da quanto dedotto, l’apparato motivazionale del provvedimento impugnato si è limitato a rimarcare la mera necessità di un ulteriore periodo di osservazione, senza rendere adeguatamente conto RAGIONE_SOCIALEe ragioni RAGIONE_SOCIALEa scelta.
L
2.3.11 terzo motivo è inammissibile.
In alcuna parte del provvedimento censurato si espone, espressamente, che l’istanza di detenzione domiciliare è negata dal Tribunale di sorveglianza a COGNOME per mancanza di domicilio.
I giudici di sorveglianza, invece, rendono conto di un parere negativo manifestato dall’RAGIONE_SOCIALE in diversa procedura, che ha condotto al diniego di permesso premio.
Dunque, il dedotto travisamento ~9è inammissibile perché non rilevante e, in quanto, non se ne illustra, specificamente, la decisività ai fini d una diversa, più favorevole, conclusione per il condannato.
Tanto, considerato che il contenuto decisivo RAGIONE_SOCIALEa motivazione, ai fini del pronunciato diniego, attiene al grado di ravvedimento che, allo stato, ha raggiunto il condannato, secondo il ragionamento non manifestamente illogico del Tribunale di sorveglianza e all’applicazione del principio di gradualità, nella concessione dei benefici penitenziari, anche rispetto a condannati, collaboratori di giustizia, che abbiano tenuto regolare condotta intramuraria e rispettato gli impegni inerenti alla collaborazione.
Seguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spesi processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Così deciso il 30 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente