Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35504 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35504 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 01/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 1 marzo 2024, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza di ammissione alla misura della detenzione speciale ex art. 16 nonies d.l.n. 8/1991 avanzata da NOME COGNOME. Ha ritenuto che, nonostante il detenuto avesse avviato un percorso di collaborazione con la giustizia apprezzabile per serietà, avesse manifestato disponibilità al confronto con gli operatori e avesse partecipato con costanza alle attività trattamentali, a fronte del ruolo fiduciario da lui rivestito nella pericolosa compagine camorristica del RAGIONE_SOCIALE, i risultati del brevissimo periodo di trattamento intramurario fossero insoddisfacenti e mancassero elementi idonei a dimostrare il ravvedimento quale riflessione profonda delle conseguenze prodotte dai reati commessi e quale destrutturazione e superamento della mentalità di sopraffazione e violenza manifestata nella lunga militanza nella compagine criminale.
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: erronea applicazione dell’art. 16 nonies d.l. n. 8/91 e illogicità della motivazione.
2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., si lamenta che il Tribunale di sorveglianza non ha tenuto conto della sussistenza dei requisiti di accesso al beneficio, ha svalutato i contenuti della relazione di equipe, si è limitato a valutare il trattamento intramurario senza tenere conto che il percorso rielaborazione era stato avviato e proficuamente proseguito già prima dell’ingresso in carcere mentre era sottoposto agli arresti domiciliari, ha introdotto un presupposto non richiesto dalla norma che prevede il beneficio, cioè la prova di un completo ravvedimento.
2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., si lamenta l’illogicità della motivazione, che non si era confrontata con il parere favorevole del AVV_NOTAIO, che cadeva in contraddizione laddove dava conto dei progressi trattamentali per poi affermare l’insussistenza degli elementi idonei a concedere la misura alternativa alla detenzione e infine che non aveva approfondito gli elementi favorevoli al condannato.
Il AVV_NOTAIO Generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso perché deduce valutazioni sottratte al giudice di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
I motivi sono strettamente connessi e possono pertanto essere congiuntamente trattati. Il ricorrente lamenta per un verso che non sia stato correttamente applicato nel caso di specie il disposto di cui all’art. 16 nonies I.n. 82/91 in presenza di elementi che facevano emergere i presupposti di legge e per altro verso che la motivazione del diniego fosse contraddittoria e illogica.
Rileva la Corte che il provvedimento impugnato contiene una compiuta disa Th9 di tutti gli elementi sottoposti alla valutazione del Tribunale di sorveglianza, che dimostra di avere messo a confronto le risultanze relative al percorso trattamentale durante la detenzione di COGNOME con la sua pregressa militanza criminale. Dopo avere formulato un giudizio ampiamente positivo sulla serietà dell’impegno collaborativo, sulla disponibilità al confronto con gli operatori e sulla concreta partecipazione alle attività trattamentali, il Tribunale di sorveglianza ha considerato ancora breve il periodo nel quale il ricorrente avev
avviato il percorso di ripensamento delle sue condotte e comunque ancora insufficiente per saggiarne la solidità a fronte di contegni non immuni da superficialità, di un ben più lungo periodo di militanza criminale e dell’elevata pericolosità sociale manifestata fino ad epoca antecedente la collaborazione.
Giova ricordare che «ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del “ravvedimento” previsto dall’art. 16nonies, comma 3, del dl. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell’avvenuta collaborazione e dell’assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori e specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l’effettiva sussistenza» (così Sez. 1 n. 43256 del 22/05/2018, Rv. 274517-01, che, in applicazione di tale principio, ha rigettato il ricorso avverso l’ordinanza di diniego del beneficio della detenzione domiciliare con cui il tribunale di sorveglianza aveva rilevato che il pesante passato criminale del ricorrente, le pregresse violazioni del regime degli arresti domiciliari, nonché i comportamenti intimidatori in costanza di detenzione, anche successivamente all’intrapresa collaborazione, non consentivano di valutare il recente miglioramento della condotta intrannuraria quale indice di pieno ed irreversibile ravvedimento).
Specifico oggetto di censura da parte del ricorrente è proprio lo snodo motivazionale che dà rilevanza alla verifica del ravvedimento e che evidenzia come sulla base dei dati acquisiti non vi siano elementi sufficientemente univoci in questa direzione. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente che esclude la possibilità di valorizzare l’indagine sul ravvedimento ai fini della concessione del beneficio richiesto, è principio condiviso quello secondo il quale «ai fini della concessione della liberazione condizionale chiesta da un collaboratore di giustizia, ai sensi dell’art. art. 16-nonies, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 il giudice deve tener conto di indici sintomatici del “sicuro ravvedimento”, quali l’ampiezza dell’arco temporale nel quale si è manifestato il rapporto collaborativo, i rapporti con i familiari e il personale giudiziario, lo svolgimento di attività lavorativa, di studio o sociali, successive alla collaborazione, non potendo assumere rilievo determinante la sola assenza di iniziative risarcitorie nei confronti delle vittime dei reati commessi» (Sez. 1 n. 17831 del 20/04/2021, Rv. 281360-01).
Tutti questi indici sintomatici sono stati passati in rassegna e congruamente esaminati dal provvedimento impugnato senza alcuna lacuna e senza alcuna contraddittorietà. Né possono ricavarsi vizi dal fatto che motivatamente il Tribunale di sorveglianza si è discostato dal parere favorevole della RAGIONE_SOCIALE, che si basava solo sul fatto che COGNOME
non potrebbe oggi più essere considerato affidabile dagli altri esponenti della sua cosca (dato questo, che, come già sopra evidenziato, non è considerato dalla giurisprudenza di legittimità sufficiente ai fini della concessione del beneficio); e anche sulle relazioni degli operatori il Tribunale di sorveglianza ha operato un vaglio critico, correttamente traendone i dati e formulando proprie autonome valutazioni.
Frutto di un ragionamento logicamente connesso alle risultanze e pertanto incensurabile nel giudizio di cassazione deve pertanto considerarsi la conclusione cui giunge il provvedimento e secondo la quale non possono aversi, a conclusione di un breve periodo di trattamento e in presenza di un atteggiamento apprezzato come ancora superficiale, i necessari elementi univoci del superamento della mentalità di sopraffazione e violenza manifestatasi nei numerosi reati di cui in passato COGNOME si è reso protagonista.
E d’altronde, anche sotto questo profilo, la decisione appare pienamente rispondente ai principi generali che ispirano le disposizioni in materia di misure alternative alla detenzione e in base ai quali «il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello» (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Rv. 276213-01).
4. Il ricorso deve essere quindi respinto con ogni conseguente statuizione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 5 luglio 2024 Il C GLYPH ‘ere estensore Ik Presidente