Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8787 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8787 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MANFREDONIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza di detenzione domiciliare, ex artt. 47 ter Ord. pen. e 16 nonies D.L. 8/1991 avanzata da NOME COGNOME, collaboratore di giustizia, detenuto in espiazione della pena di tredici anni e sei mesi di reclusione, di cui al provvedimento di cui alla sentenza Corte di Assise di appello di Bari del 23/09/2020, per i reati di omicidio aggravato, violazione legge armi, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ed altro, commessi fino al 2017, con fine pena al 18/04/2030.
Il Tribunale ha in particolare ritenuto che, pur avendo il COGNOME prestato un prezioso ed efficace contributo collaborativo, non sussistessero ancora le condizioni
per ammettere il condannato a misura alternativa alla detenzione in carcere, in considerazione della gravità dei crimini commessi, della durata della pena residua da espiare, e del recente ingresso in carcere.
Pur dandosi atto nella relazione di sintesi della regolarità della condotta e della partecipazione del condannato all’opera rieducativa, i giudici di merito hanno, conclusivamente, e conformemente al parere espresso dalla RAGIONE_SOCIALE con nota 07/09/2022, ritenuta la necessità di un «ulteriore periodo di osservazione della personalità del COGNOME allo scopo di verificare la reale manifestazione di elementi di resipiscenza e della volontà di adozione di scelte comportamentali conformi al desiderio di reinserimento sociale, e ciò attraverso la serena gestione degli spazi di libertà connessi all’esperienza premiale (non ancora avviata), che costituisce l’elemento di fondamentale importanza per valutare la capacità del soggetto di integrazione e di recupero sociale».
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando due motivi.
2.1. Con il primo ha dedotto violazione degli artt. 47 ter ord. pen. e 16 nonies comma 4 D.L. 8/1991 ai sensi dell’art. 606 lett. c) cod. proc. pen. e correlata contraddittorietà e illogicità e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen..
La difesa si duole del fatto che il Tribunale non abbia tenuto in debito conto la prolungata e positiva esperienza extramuraria (dal giugno 2020 all’agosto 2022) vissuta dal COGNOME allorchè era agli arresti domiciliari nonché nel corso della successiva detenzione carceraria, avendo il detenuto tenuto una condotta regolare e fattivamente partecipato all’opera rieducativa, come indicato nella relazione di sintesi che concludeva con parere favorevole alla concessione del beneficio. Manifestamente illogica è l’ordinanza impugnata nella parte in cui da un lato svilisce la positiva esperienza extramuraria del COGNOME e dall’altra lamenta I mancato accesso a permessi premio dal momento che «tanto più probante … dovrebbe essere il prolungato periodo di oltre due anni ininterrottamente trascorso extra moenia dal condannato, piuttosto che le sporadiche e brevi esperienze che lo stesso avrebbe vissuto se ammesso al percorso premiale».
2.2. Con il secondo motivo lamenta illogicità e contraddittorietà della motivazione anche per il travisamento dei fatti, ai sensi dell’art. 606 lett e) cod. proc. pen.
Il Tribunale ha in particolare travisato le conclusioni espresse dall’equipe psicologica della casa di reclusione di Roma Rebibbia, ove COGNOME è ristretto, sul punto del ravvedimento del detenuto; nell’ordinanza impugnata si parla infatti, in relazione alle conclusioni della citata relazione di sintesi, esclusivamente di «regolarità della condotta» e di «partecipazione all’opera rieducativa» del condannato, mentre in realtà
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il documento attesta ulteriori e maggiormente significative informazioni sul cammino rieducativo del COGNOME, riportate per stralci in seno al ricorso, del tutto pretermesse dai giudici di merito, al pari delle medesime conclusioni della citata relazione , che si esprimeva in termini favorevoli in merito alla concessione della misura della detenzione domiciliare richiesta.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott.ssa NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato (Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, COGNOME, Rv. 257671; Sez. 1, n. 1115 del 27/10/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 245945; Sez. 1, n. 34283 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 232219; Sez. 1, n. 48505 del 18/11/2004, COGNOME, Rv. 230137) che, ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del «ravvedimento», previsto dall’art. 16-nonies, comma 3, d.l. n. 8 del 1991, conv. dalla legge n. 82 del 1991, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell’avvenuta collaborazione e dell’assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l’effettiva sussistenza. Né può dubitarsi che tale ravvedimento vada in concreto rapportato alla natura e consistenza del beneficio richiesto, valendo anche per i collaboratori il criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari (su di esso v. Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, COGNOME, Rv. 270016; Sez. 1, n. 20551 del 04/02/2011, COGNOME, Rv. 250231; Sez. 1, n. 31999 del 06/07/2006, COGNOME, Rv. 234889), il quale, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, è suggerito dall’esperienza e risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il significato stesso del trattamento penitenziario; e ciò vale particolarmente quando i reati commessi siano sintomatici di una non irrilevante capacità a delinquere, manifestata in contesti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, dep. 1999, Foti, Rv. 212794). Di conseguenza, il Tribunale di sorveglianza, pur quando siano emersi elementi positivi nell’evoluzione del comportamento tenuto dal condannato, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione, anche attraverso l’applicazione di misure più contenitive di quelle richieste, in modo da verificare concretamente l’attitudine del soggetto ad adeguarsi progressivamente alle prescrizioni imposte (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Rv. 270016; Sez. 1, n. 27264
del 14/01/2015, Rv. 264037; Sez. 1, n. 15064 del 06/03/2003, Rv. 224029; Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, dep. 1999, Rv. 212794). Il complessivo giudizio di merito formulato al riguardo se motivatamente rappresentato, considerando le prudenziali coordinate di verifica idonee a favorire il ragionevole bilanciamento delle esigenze di difesa sociale e di quelle rieducative, non può essere fatto oggetto di censure in sede di legittimità.
Passando al caso che ci occupa, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha fatto buon governo di tali principi di diritto e non risulta essere incorso in alcun vizio motivazionale. Invero, il provvedimento impugnato, evidenzia, conformemente al parere espresso dalla RAGIONE_SOCIALE, la necessità di un ulteriore periodo di osservazione della personalità del COGNOME.
La motivazione dell’ordinanza impugnata fondata sulla necessità di un ulteriore periodo di osservazione per ottenere il consolidamento dei risultati raggiunti, risponde nella specie ai canoni, perché – ispirandosi ad una prudenza effettivamente giustificata dal pesante passato criminale del condannato, dalla durata della pena residua da espiare, e dal recente ingresso in carcere, riflette ineccepibilmente la necessità di saggiare, mediante un opportuno supplemento di osservazione, l’effettività del ravvedimento, nel grado proporzionato ad una misura alternativa (in ciò consistendo il requisito di legge).
Né appare manifestamente illogico il rilievo della diversità e peculiarità dei presupposti per la concessione della misura alternativa, rispetto alla condotta serbata dal detenuto in costanza di arresti domiciliari.
Ne consegue che una motivazione quale quella della ordinanza impugnata non presenta, pertanto, aspetti di manifesta illogicità nel significato dell’art. 606, co. 1, lett. e), cod. proc. pen., ed il ricorso deve conseguentemente essere respinto.
Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 13 ottobre 2023.