Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26176 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26176 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MONDRAGONE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto RAGIONE_SOCIALEtore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza in epigrafe, a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla sentenza n. 21376 del 2023 RAGIONE_SOCIALEa Prima Sezione Penale di questa Corte, del provvedimento di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza del ricorrente di ammissione alla detenzione domiciliare ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 16-nonies del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, era nuovamente rigettata la relativa istanza.
Il COGNOME ha impugNOME tale provvedimento, con il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, affidandosi a un unico motivo, con cui ha dedotto violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 627 cod. proc. pen., nonché vizi di motivazione in relazione agli artt. 47-ter I.ord. penit. e 16-nonies dl. n. 8 del 1991, per inosservanza di legge, carenza e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
A fondamento RAGIONE_SOCIALE‘articolata censura, il ricorrente ha posto in rilievo che il provvedimento censurato reitera i medesimi vizi che erano già stati riscontrati dalla sentenza di annullamento di questa Corte.
In particolare, pone a riguardo in rilievo che:
il giudizio attuale di residua pericolosità sociale è fondato su dati generici e trattati nuovamente in modo inadeguato laddove la pronuncia del Tribunale di Sorveglianza fa riferimento ai reati commessi prima di iniziare a collaborare con la giustizia e alle ragioni che hanno indotto lo stesso a tale collaborazione senza vagliare, come era stato richiesto dalla decisione di annullamento con rinvio, la condotta tenuta successivamente all’intrapresa collaborazione;,
a fronte di numerosi procedimenti, indicati nel parere RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nel quale ha avuto il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘attenuante per la collaborazione prestata in virtù RAGIONE_SOCIALE‘attendibilità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni auto ed eter accusatorie fornite, è illogica la valutazione ostativa compiuta dalla stessa pronuncia impugnata correlata alla sola circostanza che egli non aveva ottenuto, nell’ambito di un unico giudizio, la relativa attenuante nella misura massima;
il reiterato riferimento del Tribunale di Sorveglianza al comportamento tenuto il 3 giugno 2016, dopo il rientro da un permesso premio, si pone in contrasto con la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di annullamento con rinvio nella quale era stato evidenziato che non si comprendeva la ragione per la quale, pur essendo stato escluso ogni rilievo disciplinare per tale episodio, questo avrebbe comportato una rilevanza negativa rispetto alla valutazione del grado di adesione del condanNOME al complessivo percorso risocializzante;
e
ancora una volta ponendosi in contrasto con i principi enunciati nella sentenza di annullamento con rinvio, il Tribunale di Sorveglianza aveva ritenuto ostativa l’entità RAGIONE_SOCIALEa pena complessiva e i giudizi pendenti, senza considerare che, una volta rispettato il quantum minimo di pena da scontare per accedere ai benefici di cui all’art. 16-nonies del d.l. n. 8 del 1991, come convertito, non assume rilievo il residuo di pena e, peraltro, la sussistenza di giudizi pendenti non è condizione di ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa misura alternativa, dipendendo dai tempi variabili RAGIONE_SOCIALEa giustizia penale.
Oltre a porsi in contrasto con le indicazioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza di annullamento con rinvio, il provvedimento impugNOME non aveva poi tenuto conto, aggiunge il ricorrente, RAGIONE_SOCIALEe ulteriori relazioni positive RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 17 gennaio 2024 e RAGIONE_SOCIALE‘aggiornamento di sintesi del 16 gennaio 2024 che avevano valorizzato elementi di ulteriore progressione nel percorso di ravvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato, poiché la decisione del Tribunale di Sorveglianza ha sostanzialmente reiterato – peraltro a fronte di elementi positivi ulteriori rivenienti dalla relazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dall’aggiornamento di sintesi del RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, – i medesimi vizi che erano stati riscontrati nel precedente annullamento di cui alla sentenza n. 21376 del 2023 di questa Corte.
In proposito, va ricordato che, nel caso di annullamento con rinvio per vizio di motivazione, il giudice di rinvio – pur restando libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante un’autonoma valutazione RAGIONE_SOCIALEa situazione di fatto concernente il punto annullato – è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando vincolato ad una determinata valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali o al compimento di una determinata indagine, in precedenza omessa, di precipua rilevanza ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione, con il limite di non ripetere i vizi di motivazione rilevati n provvedimento annullato (ex plurimis, Sez. 6, n. 19206 del 10/01/2013, P.M. in proc. Di Benedetto, Rv. 255122 – 01). Invero, la Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull’adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un’autonoma valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema
implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali (cfr., ex ceteris, Sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019, COGNOME, Rv. 277999 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 7567 del 24/09/2012, dep. 2013, Scavetto, Rv. 254830 – 01).
Senonché, la decisione impugnata, in contrasto c:on le indicazioni contenute nella sentenza di annullamento con rinvio, non ha motivato in maniera adeguata sulle ragioni concrete per le quali il COGNOME non dovrebbe essere ammesso al beneficio, di fatto ripercorrendo l’iter argomentativo RAGIONE_SOCIALEa pronuncia già cassata.
Più in particolare, la sentenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma ha continuato a porre in rilievo circostanze anteriori alla collaborazione prestata dal condanNOME e ha valorizzato, nuovamente, il comportamento accertato il 3 giugno 2016, ponendo in rilievo che, trattandosi di un omaggio ad un collaboratore esponente di spicco di una famiglia camorrista, si tratterebbe di un gesto di liberalità eccessivo, “per non dire sospetto, aggravato dall’irregolarità RAGIONE_SOCIALE‘introduzione in carcere di dispositivi elettronici non autorizzati”, senza andare a vagliare in concreto la gravità RAGIONE_SOCIALE‘episodio tenendo conto che il regalo era diretto ad un altro collaboratore di giustizia e considerando il lungo tempo ormai trascorso da quell’isolato episodio.
Vero è che ai fini RAGIONE_SOCIALEa concessione dei benefici penitenziari in favore dei cosiddetti collaboratori di giustizia, il requisito del “ravvedimento” previst dall’art. 16-nonies del D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991 n. 82, come introdotto dall’art. 14 RAGIONE_SOCIALEa legge 1.3 febbraio 2001 n. 45, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta collaborazione e RAGIONE_SOCIALE‘assenza di persistenti collegamenti del condanNOME con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l’effettiva sussistenza (Sez. 1, n. 17831 del 20/04/2021, COGNOME, Rv. 281360 – 01).
Tuttavia facendo riferimento, a fronte di un lungo percorso di collaborazione valutato favorevolmente dagli organi preposti, a circostanze risalenti nel tempo già ritenute ex ante prive di rilevanza rispetto alla valutazione demandata per la concessione del beneficio nel provvedimento di annullamento con rinvio, il Tribunale di Sorveglianza ha, nuovamente, omesso di considerare, avendo riguardo alla situazione del COGNOME, i concreti elementi sintomatici che devono connotare il percorso rieducativo del collaborante avendo riguardo al solo periodo successivo all’intrapresa collaborazione (id sunt, tra gli altri, l’ampiezza RAGIONE_SOCIALE‘arco temporale nel quale si è manifestato il rapporto collaborativo; i rapporti
con i familiari e il personale giudiziario; lo svolgimento di attività lavorativa o studio; lo svolgimento di attività sociali che forniscano la prova RAGIONE_SOCIALE‘aspirazione del detenuto al suo riscatto morale).
– Pertanto l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma.
Così deciso in Roma il 10 giugno 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente