Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 45302 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 45302 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TORINO nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME NOME CARMAGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2023 del TRIBUNALE di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del P.G., che ha concluso per l’annullamento con rinvio della
sentenza impugnata
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, :Il Tribunale di Torino ha assolto NOME COGNOME dal reato previsto dall’art.1.86, comma 1 e 2, lett.c), d.lgs. 30/04/1992, n.285.
Il Tribunale ha premesso la ricostruzione del fatto; esponendo che, nella notte dell’11/09/2021, i Carabinieri di Nichelino erano intervenuti dopo un sinistro stradale verificatosi sulla strada che collega La Loggia a Carignano e a seguito del quale un auto si era ribaltata prendendo fuoco mentre il suo conducente, ovvero l’imputato, era sceso illeso dal veicolo; ha esposto che il conducente medesimo era stato trasportato in vicino nosocomio al cui personale sanitario gli operanti avevano inoltrato la richiesta di accertamento del tasso alcolemico, il cui risultato era stato di un valore di etanolo di 1,35 g/I, mentre la successiva verifica aveva dato conto di un valore pari a 1,55 gli.
Il giudice procedente ha quindi rilevato, fondando le proprie argomentazioni sulle conclusioni del consulente della difesa, che l’imputato aveva ingerito l’alcool nella precedente serata ma che – non essendo a stomaco vuoto – al momento dell’incidente doveva ritenersi che lo stesso fosse ancora nella fase di assorbimento, con conseguente impossibilità di affermare con certezza la misura effettiva del tasso alcolemico.
Il Tribunale ha altresì osservato che, nel caso di specie, i predetti accertamenti dovevano comunque ritenersi inutilizzabili, non essendo stati preceduti dall’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, dando luogo a inutilizzabilità, tempestivamente eccepita.
Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto la violazione di legge con riferimento agli artt. 178 e ss., 191, 356 e 1.14, disp.att., cod.proc.pen., in relazione all’art.186 del d.lgs. n.285/1992.
Ha dedotto che non sussisteva la fattispecie di inutilizzabilità dell’accertamento in ordine al tasso alcolemico, non essendo dovuto il previo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia; ciò in quanto il relativo avviso presupponeva la previa sussistenza di indizi di reità, non ravvisabili nel caso di specie attesa la mancanza – di cui aveva dato atto lo stesso giudice procedente – di elementi denotanti un’alterazione conseguente all’assunzione di alcol; ha dedotto che, peraltro, dal verbale risultava che il predetto avviso era comunque stato dato; ha dedotto altresì
che, vertendosi in giudizio derivante da opposizione a dec:reto penale di condanna, la relativa eccezione avrebbe dovuto essere formulata in sede di opposizione medesima conseguendone la relativa tardività.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scril:ta, nella quale ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
4. Il ricorso è inammissibile
L’impugnazione si fonda sulla censura, da parte della Procura Generale ricorrente della parte del percorso argomentativo nella quale il Tribunale ha ritenuto insussistenti gli elementi per una pronuncia di condanna alla luce della ritenuta inutilizzabilità delle risultanze del test alcolimetrico, in quanto non preceduto dall’avviso previsto dall’art.114, disp.att., cod.proc.pen.
Tuttavia, la relativa argomentazione ha formato oggetto di una sole delle rationes decidendi posta alla base della decisione; ricordando sul punto che deve considerarsi inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Sez. 3, Ordinanza n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972; Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep.2018, Bimonte, Rv. 272448).
Nel caso di specie, con ampia motivazione in punto di fatto, il Tribunale ha difatti argomentato, sulla scorta di quanto riferito dal consulente nomiNOME dalla difesa, che, al momento del controllo, l’imputato si trovava presumibilmente in una fase di assorbimento, con conseguente impossibilità di stabilire con certezza l’effettiva misura del tasso alcolemico.
In considerazione di tale pregiudiziale e distinta argomentazione comunque neanche astrattamente esaminabile in questa sede in relazione al disposto dell’art.569 cod.proc.pen. – deve quindi ritenersi che la sentenza impugnata si fondi su un’ulteriore ratio decidendi rispetto a quella oggetto dell’impugnativa proposta dalla Procura generale ricorrente.
Ne consegue quindi la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 26 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente