Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9748 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9748 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a FENI( BANGLADESH) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 12 ottobre 2023 la Corte di appello di Messina, quale giudice di rinvio, ha confermato la condanna di NOME alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa per i reati di cui agli artt. 474 e 648, comma 2, cod.pen., convertendo la pena detentiva nella pena di euro 13.500 di multa.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale deduce il vizio motivazionale, per avere la sentenza omesso di rispondere in merito alla richiesta di rateizzazione della pena convertita.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Pur risultando che la richiesta di rateizzazione sia stata formulata nei precedenti giudizi di merito, essa non è stata proposta davanti al giudice di rinvio; la precedente sentenza, peraltro, era stata annullata solo per riesaminare la questione della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. GLYPH Il giudizio del giudice di rinvio, pertanto, non era esteso alla valutazione della rateizzazione della pena, qualora convertita, ed egli non poteva decidere su tale questione se non sollecitato dal ricorrente con una specifica richiesta.
L’omessa pronuncia della sentenza sul punto non costituisce, quindi, un vizio della motivazione, dal momento che il giudice dell’impugnazione è chiamato a decidere solo sui capi e punti oggetto dell’impugnazione stessa, stante il limite del principio devolutivo sotteso a tale istituto.
Il ricorso, inoltre, è del tutto generico, perché il ricorrente non allega alcuna ragione che giustifiche la concessione della richiesta rateizzazione.
La mancata concessione della rateizzazione della pena nella fase decisoria del processo, peraltro, non viola i diritti difensivi del ricorrente né pregiudica la sua condizione, potendo egli, con l’inizio dell’esecuzione, chiedere la rateizzazione al magistrato sorveglianza, ai sensi dell’art. 660, comma 3, cod.proc.pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa della ammende.
Così deciso il 08 febbraio 2024
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