Rateizzazione Pena Pecuniaria: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Rinvio
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui limiti procedurali per richiedere la rateizzazione della pena pecuniaria. Con una decisione netta, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso basato su una questione non sollevata nel precedente grado di giudizio, delineando il corretto percorso legale per avanzare tale istanza. Questo provvedimento sottolinea la rigidità delle regole processuali e l’importanza di presentare tutte le proprie difese nei tempi e nei modi previsti dalla legge.
Il caso: la richiesta di rateizzazione della pena pecuniaria
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza sollevato era il vizio di motivazione in merito al diniego di rateizzazione della pena pecuniaria inflitta. L’imputato sosteneva che la Corte territoriale non avesse adeguatamente considerato la sua richiesta di poter pagare la somma dovuta a rate, a causa delle sue condizioni economiche.
Tuttavia, l’analisi della Suprema Corte si è concentrata su un aspetto puramente procedurale, rivelatosi decisivo per l’esito del ricorso.
I limiti del Giudizio di Rinvio nella Rateizzazione Pena Pecuniaria
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella natura del cosiddetto “giudizio di rinvio”. La vicenda processuale in questione era già passata al vaglio della Suprema Corte una prima volta, la quale aveva annullato la precedente sentenza con rinvio ad un’altra sezione della Corte d’Appello.
La Corte ha rilevato che la questione specifica della rateizzazione della pena non era stata inclusa tra i motivi del ricorso originario. Di conseguenza, tale argomento non poteva essere introdotto per la prima volta nel giudizio di rinvio, il cui perimetro di valutazione è strettamente limitato ai punti per i quali la Cassazione ha ordinato un nuovo esame. Introdurre motivi nuovi in questa fase costituisce un’azione proceduralmente non consentita.
La corretta sede per la richiesta
Nonostante l’inammissibilità del ricorso, la Corte non lascia il ricorrente senza tutela. Gli Ermellini hanno precisato che la porta per ottenere la rateizzazione non è definitivamente chiusa. La richiesta, infatti, può e deve essere presentata in una fase diversa del procedimento: la sede di esecuzione.
Una volta che la condanna è diventata definitiva, l’interessato ha la facoltà di presentare un’istanza al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 660, comma 3, del codice di procedura penale, per ottenere la dilazione del pagamento. Questa indicazione è fondamentale, perché sposta il focus dal merito della richiesta alla corretta procedura da seguire.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la dichiarazione di inammissibilità del ricorso basandosi su un principio fondamentale del diritto processuale. Il giudizio di rinvio non è una riapertura totale del processo, ma una fase circoscritta ai soli aspetti indicati dalla sentenza di annullamento. Poiché la questione della rateizzazione della pena pecuniaria non era stata dedotta nel primo ricorso per cassazione, essa era da considerarsi estranea all’oggetto del giudizio di rinvio. Di conseguenza, il motivo proposto era inammissibile. La Corte ha inoltre precisato che l’ordinamento prevede uno strumento apposito per tale richiesta, ovvero l’istanza al giudice dell’esecuzione, garantendo così che il diritto del condannato possa essere comunque esercitato, ma nella sede processuale corretta.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza riafferma il rigore delle forme processuali, stabilendo che non è possibile ampliare l’oggetto del giudizio di rinvio con questioni non precedentemente sollevate. Per i condannati, la lezione pratica è chiara: la richiesta di rateizzazione di una pena pecuniaria, se non avanzata durante il processo di merito, deve essere formulata in fase esecutiva. La decisione sottolinea come la conoscenza delle corrette procedure sia tanto importante quanto le ragioni di merito per la tutela dei propri diritti. L’esito, con la condanna al pagamento delle spese e di un’ammenda, serve da monito sull’importanza di non intraprendere impugnazioni su motivi proceduralmente infondati.
È possibile chiedere la rateizzazione di una pena pecuniaria per la prima volta in un ricorso per cassazione che segue un annullamento con rinvio?
No. Secondo l’ordinanza, una questione come la rateizzazione della pena pecuniaria, se non è stata dedotta nel precedente ricorso per cassazione, esula dall’oggetto del giudizio di rinvio e rende il nuovo ricorso inammissibile su quel punto.
Se il mio ricorso sulla rateizzazione viene dichiarato inammissibile in questa fase, perdo la possibilità di chiedere di pagare a rate?
No. La Corte chiarisce che la stessa questione può essere oggetto di scrutinio in sede di esecuzione. Il condannato può avanzare un’istanza per la rateizzazione direttamente al giudice dell’esecuzione, come previsto dall’art. 660, comma 3, del codice di procedura penale.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
In base a questa ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22202 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22202 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato in Senegal il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2023 della Corte d’appello di Catania dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE;
rilevato che la questione oggetto dell’unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce il vizio di motivazione in ordine alla richiesta di rateizzazione della somma oggetto della pena pecuniaria, non risulta essere stato dedotto nel precedente ricorso per cassazione, come emerge dalla sentenza di annullamento con rinvio n. 38095 del 01/07/2022;
considerato che, pertanto, tale questione esula dal giudizio di rinvio;
che la stessa questione potrà comunque formare oggetto di scrutinio in sede di esecuzione, nella quale il ricorrente potrà avanzare istanza per la suddetta rateizzazione (art. 660, comma 3, cod. proc. pen.);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23 aprile 2024.