Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13003 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13003 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nata a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA RAGIONE_SOCIALE IN PERSONA COGNOME‘AMMINISTRATORE COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE IN PERSONA COGNOME‘AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO AVV_NOTAIO. NOME COGNOME COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE IN PERSONA COGNOMEA PROCURATRICE ALLE LITI COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE IN PERSONA COGNOME‘AMMINISTRATORE UNICO E L.R. AVV_NOTAIO. NOME COGNOME avverso l’ordinanza del 15/11/2023 del TRIB. LIBERTA’ di RAGIONE_SOCIALE LITI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore di COGNOME NOME, COGNOME NOME e di RAGIONE_SOCIALE in persona dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO il quale ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE in persona dell’AVV_NOTAIO giudiziario, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, il quale ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza del 15 novembre 2023, dichiarava inammissibili le istanze di riesame proposte nell’interesse di COGNOME NOME, in proprio e quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE e da COGNOME NOME in qualità di legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, e rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di COGNOME NOME; il decreto di sequestro aveva disposto: ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen., 240 cod. pen. e 356 cod. pen. il sequestro funzionale alla confisca del profitto nei confronti di COGNOME NOME per una somma di euro 250.000,00; ai sensi degli artt. 53 e 19 D.Lgs.203/2001 in relazione all’art. 24, il sequestro funzionale alla confisca obbligatoria per equivalente del profitto degli enti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE corrispondenti alla somma di euro 250.000,00, ovvero, in caso di inadempienza, a beni mobili e immobili del valore corrispondente; ai sensi dell’art. 321 comma 1 cod. proc. pen., sequestro impeditivo delle aziende (ivi inclusi tutti i beni aziendali) e delle quote societarie della RAGIONE_SOCIALE e dell RAGIONE_SOCIALE
1.1 Avverso l’ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di RAGIONE_SOCIALE in persona di COGNOME NOME, quale procuratrice alle liti, eccependo l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità degli artt. 40 e 57 D.Lgs. n. 231/2011, 365 e 369-bis cod, proc. pen. in relazione agli artt.178 e 179 cod. proc. pen.; la violazione del diritto di difesa; la violazione degli artt.591, 178 lett. c) 179, 369, 369-bis cod. proc. pen., 39, 40 e 57 D.Lgs. n.231/2001 per COGNOME RAGIONE_SOCIALE in relazione al sequestro delle aziende, delle quote sociali ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen. e del profitto per equivalente ai sensi degli artt. 53 e 19 D.LGs. n.321.
Il difensore premette che il tribunale aveva dichiarato l’inammissibilità del riesame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, perché presentato da difensore della società che era stato in precedenza nominato dal suo legale rappresentante, indagato nel medesimo procedimento per i reati presupposti da cui discendeva l’illecito amministrativo, applicando erroneamente i principi richiamati della pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite n. 33041/2015, in cui si precisava che l’ente non era privato del diritto alla difesa tecnica, “assicurato attraverso la nomina del difensore d’ufficio, per cui il Pubblico Ministero, sin dal primo atto a cui il difensore ha diritt di assistere, deve provvedere alla nomina del difensore di ufficio”; tale pronuncia pone quindi due cardini di costituzionalità dell’impossibilità per l’AVV_NOTAIO indagato di nominare difensore dell’ente: a) informazione di garanzia con espressa indicazione della incompatibilità per l’AVV_NOTAIO indagato della rappresentanza dell’ente, ai sensi dell’art. 39 comma 2; b) nomina difensore d’ufficio per la tutela dei diritti dell’ente; nel caso in esame emergeva
documentalmente dagli atti la violazione di ambedue le condizioni richiamate dalla pronuncia delle Sezioni Unite, per cui la società ricorrente per la violazione delle norme di cui agli artt. 40 e 57 del D.Lgs. n.231/2001 e 369-bis cod. proc. pen. era stata privata della difesa di fiducia e di ufficio.
Era quindi evidente la nullità assoluta del provvedimento di perquisizione e sequestro del 26 ottobre 2023 per violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito; la nullità derivata travolgeva la decisione del tribunale e determinava la revoca del sequestro della società e delle quote, essendovi stata non solo l’omissione della informazione di garanzia che aveva impedito la costituzione ed impugnazione dell’ente, ma addirittura l’omissione della nomina del difensore di ufficio, che aveva determinato l’impossibilità di difesa considerata la carenza di potere di tutti i soci ed amministratori degli enti a nominare i difensori, in quanto tutti indagati.
1.2 Il difensore eccepisce la violazione ed erronea applicazione degli artt. 321 e 275 cod. proc. pen.: era pacifico che COGNOME NOME era incensurato e che la società non era mai stata sottoposta a procedimenti di illecito ex lege n.231/2001, né era mai stata condannata ai sensi della predetta legge, ed era quindi priva di precedenti ad ogni effetto del D.Lgs. n.231/2001; che nel periodo settembre 2021marzo 2022 la RAGIONE_SOCIALE aveva effettuato le forniture di tutto il materiale lapideo di cava e scavo previsto nel capitolato speciale di appalto; che la contestazione riguardava una percentuale del 5% di esecuzione del contratto; pertanto, mancava la intrinseca specifica e strutturale strumentalità della società rispetto al reato commesso per la presenza di un nesso di mera occasionalità; era stato inoltre violato il principio di proporzionalità ed adeguatezza del sequestro, visto che il presunto profitto illecito della RAGIONE_SOCIALE era pari al solo 3% del ricavo conseguito; in ogni caso, in conformità della giurisprudenza di legittimità sulla applicabilità agli enti delle misure cautelari previsto dal D.Lgs. n.231/2011 e del criterio di proporzionalità ed adeguatezza, il sequestro andava annullato, dovendosi applicare le sanzioni amministrative cautelari previste dal D.Lgs. n.231/2001 per la società. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il difensore osserva che mancavano ambedue i presupposti del sequestro impeditivo costituiti da: a) pertinenza della cosa con il reato; b) concreto pericolo che la disponibilità della cosa possa agevolare la commissione di altri reati.
Propone ricorso il difensore di RAGIONE_SOCIALE in persona dell’AVV_NOTAIO giudiziario AVV_NOTAIO.
2.1 Il difensore osserva che era pacifico che COGNOME NOME era incensurato e che la società non era mai stata sottoposta a procedimenti di illecito ex lege n.231/2001, né era mai stata condannata ai sensi della predetta legge, ed era quindi priva di precedenti ad ogni effetto del D.Lgs. n.231/2001; che nel periodo
settembre 2021-marzo 2022 la RAGIONE_SOCIALE aveva effettuato le forniture di tutto il materiale lapideo di cava e scavo previsto nel capitolato speciale di appalto; che era evidente che RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, erano due società differenti in relazione ad oggetto e attività svolta; che la contestazione atteneva al 5% del valore del contratto; che per l’illecito amministrativo derivante dai reati contestati era prevista la sola sanzione pecuniaria, non prevedendo la norma neppure sanzione interdittiva e giammai li sequestro preventivo; che mancavano i requisiti di proporzionalità ed adeguatezza del sequestro; che mancava il requisito di concretezza del pericolo di commissione di ulteriori reati, in quanto la società non era intrinseca, specifica e strutturale alla commissione di reati, visto che era indagata per la prima volta per il reato contestato e che le intercettazioni telefoniche avevano accertato l’insussistenza di fatti diversi da quelli oggetto del presente giudizio, sebbene la società avesse in corso nello stesso periodo molteplici ulteriori appalti pubblici.
2.2 II secondo motivo di ricorso è identico a quello proposto dal difensore di RAGIONE_SOCIALE in persona di COGNOME NOME
Propone ricorso il difensore di RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’AVV_NOTAIO giudiziario.
3.1 Il difensore eccepisce la mancanza di pertinenzialità tra sequestro di azienda e reati contestati, mancanza del periculum di commissione di altri reati e la violazione degli artt. 3, 4 e 111 della Costituzione e dei principi costituzionali e comunitari di proporzionalità, congruità e ragionevolezza delle misure cautelari: era pacifico che COGNOME NOME (AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE) e COGNOME NOME (AVV_NOTAIO di fatto) erano incensurati e che la società non era mai stata sottoposta a procedimenti di illecito ex lege n.231/2001, né era mai stata condannata ai sensi della predetta legge, ed era quindi priva di precedenti ad ogni effetto del D.Lgs, n.231/2001; che da marzo 2021 a marzo 2022 il subappalto della RAGIONE_SOCIALE per la realizzazione del porto di Molfetta era stato sospeso poiché in tale arco temporale era stata eseguita esclusivamente la fornitura di materiale oggetto di contratto con la RAGIONE_SOCIALE; che nel periodo da settembre 2021 a marzo 2022 oggetto delle contestazioni, COGNOME NOME non impartiva ordini e disposizioni sulle forniture di materiale lapideo al porto di Molfetta quale AVV_NOTAIO di fatto della RAGIONE_SOCIALE, ma quale AVV_NOTAIO unico della RAGIONE_SOCIALE; che la RAGIONE_SOCIALE , nel suddetto periodo, non aveva eseguito le opere e forniture oggetto del contratto di subappalto, nè aveva avuto alcun rapporto contrattuale con la stazione appaltante; pertanto, l’accertamento della estraneità di RAGIONE_SOCIALE scavi alle condotte contestate determinava l’annullamento del sequestro per insussistenza di indizi a carico dell’ente.
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Il difensore osserva che le contestazioni avevano ad oggetto una percentuale del 3% di esecuzione del contratto e che per l’illecito amministrativo derivante dai reati contestati è prevista la sola sanzione pecuniaria, non prevedendo la norma neppure sanzione interdittiva e giammai il sequestro preventivo con nomina di AVV_NOTAIO; mancava, inoltre, la intrinseca specifica e strutturale strumentalità della società rispetto al reato commesso per la presenza di un nesso di mera occasionalità, non era stato rispettato il principio di proporzionalità (il presunto profitto illecito era del 5% del fatturato) e comunque RAGIONE_SOCIALE non aveva ricevuto alcun profitto illecito, non avendo svolto opere né ricevuto pagamenti nel periodo contestato; mancavano ambedue i presupposti del sequestro impeditivo costituiti da: a) pertinenza della cosa con il reato; b) concreto pericolo che la disponibilità della cosa possa agevolare la commissione di altri reati. 3.2 Il difensore eccepisce l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità dagli artt. 40 e 57 del D.Lgs. n.231/2001, 365, 369 e 369-bis in relazione all’art. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen.; la violazione degli artt. 591 e 178 lett. c) cod. proc. pen. in relazione al sequestro dell’azienda RAGIONE_SOCIALE, delle quote sociali ai sensi dell’art. 321 cod. proc. iDen. e del profitto per equivalente ai sensi dell’art. 53 e 19 D.Lgs. n. 321/2002
Il difensore premette che il tribunale aveva dichiarato l’inammissibilità del riesame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE perché presentato da difensore della società che era stato in precedenza nominato dal suo legale rappresentante, indagato nel medesimo procedimento per i reati presupposti da cui discendeva l’illecito amministrativo, applicando erroneamente i principi richiamati della pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite n. 33041/2015, in cui si precisava che l’ente non era privato del diritto alla difesa tecnica, “assicurato attraverso la nomina del difensore d’ufficio, per cui il Pubblico Ministero, sin dal primo atto a cui il difensore ha diritt di assistere, deve provvedere alla nomina del difensore di ufficio”; tale pronuncia pone quindi due cardini di costituzionalità dell’impossibilità per l’AVV_NOTAIO indagato di nominare difensore dell’ente: a) informazione di garanzia con espressa indicazione della incompatibilità per l’AVV_NOTAIO indagato della rappresentanza dell’ente, ai sensi dell’art. :39 comma 2; b) nomina difensore d’ufficio per la tutela dei diritti dell’ente; nel caso in esame emergeva documentalmente dagli atti la violazione di ambedue le condizioni richiamate dalla pronuncia delle Sezioni Unite, per cui la società ricorrente per la violazione delle norme di cui agli artt. 40 e 57 del D.Lgs. n.231/2001 e 369-bis cod. proc. pen. era stata privata della difesa di fiducia e di ufficio,
I soci della RAGIONE_SOCIALE con istanza depositata al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE avevano eccepito la mancanza della informazione di garanzia e della nomina di difensore e chiesto la nomina di un difensore che
garantisse la difesa dell’ente, ma sia la Procura che il Giuqice per le indagini preliminari avevano negato alla RAGIONE_SOCIALE addirittura la nomina di un difensore di ufficio
Era quindi evidente la nullità assoluta dei provvedimento di perquisizione e sequestro del 26 ottobre 2023 per violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito; la nullità derivata travolgeva la decisione del tribunale e determinava la revoca del sequestro della società e delle quote, essendovi stata non solo l’omissione della informazione di garanzia che aveva impedito la costituzione ed impugnazione dell’ente, ma addirittura l’omissione della nomina del difensore di ufficio, che aveva determinato l’impossibilità di difesa considerata la carenza di potere di tutti i soci ed amministratori degli enti a nominare i difensori, in quanto tutti indagati.
4.Propongono ricorso i difensori di COGNOME NOME, COGNOME NOME e della RAGIONE_SOCIALE in persona dell’AVV_NOTAIO in carica al momento del sequestro COGNOME NOME.
4.1 I difensori eccepiscono la violazione dell diritto di difesa costituzionalmente garantivo dagli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità dagli artt. 40 e 57 del D.Lgs. n.231/2001, 365, 369 e 369-bis in relazione all’art. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen.; violazione degli artt. 591 e 178 lett. c) in relazione al sequestro dell’azienda RAGIONE_SOCIALE, delle quote sociali ai sensi degli artt. 53 e 19 D.Lgs. n. 321/2002.
I difensori premettono che il tribunale aveva dichiarato l’inammissibilità del riesame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE perché presentato da difensore della società che era stato in precedenza nominato dal suo legale rappresentante, indagato nel medesimo procedimento per i reati presupposti da cui discendeva l’illecito amministrativo, applicando erroneamente i principi richiamati della pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite n, 33041/2015, in cui si precisava che l’ente non era privato del diritto alla difesa tecnica, “assicurato attraverso la nomina del difensore d’ufficio, per cui il Pubblico Ministero, sin dal primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere, deve provvedere alla nomina del difensore di ufficio”; tale pronuncia pone quindi due cardini di costituzionalità dell’impossibilità per l’AVV_NOTAIO indagato di nominare difensore dell’ente: a) informazioni di garanzia con espressa indicazione della incompatibilità per l’AVV_NOTAIO indagato della rappresentanza dell’ente, ai sensi dell’art. 39 comma 2; b) nomina difensore d’ufficio per la tutela dei diritti dell’ente; nel caso in esame emergeva documentalmente dagli atti la violazione di ambedue le condizioni richiamate dalla pronuncia delle Sezioni Unite, per cui la società ricorrente per la violazione delle norme di cui agli artt. 40 e 57 del D.Lgs. n.231/2001 e 369-bis cod. proc. pen. era stata privata della difesa di fiducia e di ufficio.
La violazione delle norme processuali aveva determinato che la società non aveva ricevuto difesa tecnica in sede di perquisizione e sequestro e non aveva potuto impugnare il provvedimento di sequestro essendo rimasta totalmente priva del diritto di difesa in conseguenza della omissione, a tutt’oggi perdurante, della nomina del difensore di ufficio, malgrado le istanze in tal senso presentate; aveva potuto impugnare il provvedimento di sequestro solo attraverso il conferimento, da parte dell’AVV_NOTAIO, di procura speciale al difensore; in forza del sequestro delle quote, della posizione di indagato di AVV_NOTAIO e socio, dell’assenza di nomina di difensore di ufficio e di informazione di garanzia, era a tutt’oggi nella assoluta impossibilità di adottare delibere per la costituzione dell’ente e la difesa con nomina del difensore; i soci della RAGIONE_SOCIALE, con istanza depositata al giudice per le indagini preliminari, avevano eccepito che la mancanza della informazione di garanzie e della nomina del difensore di ufficio avevano determinato la violazione degli artt. 3, 24 e 111 del ,a Costituzione per violazione del diritto di difesa, chiedendo che venisse nominato un difensore di ufficio, ma la Procura di RAGIONE_SOCIALE ed il giudice per le indagini preliminari avevano persino negato la nomina del difensore di ufficio.; pertanto, era evidente la nullità assoluta del provvedimento di perquisizione e sequestro del 26 ottobre 2023 e la conseguenziale nullità assoluta del provvedimento del Tribunale del riesame, con revoca del sequestro della società e delle quote.
I difensori osservano che nella vicenda in esame non vi era stata solo la omissione della informazione di garanzia che aveva impedito la costituzione ed impugnazione dell’ente, ma addirittura l’omissione della nomina del difensore di ufficio, che aveva determinato l’impossibilità di difesa, considerata la carenza di potere di soci ed AVV_NOTAIO dell’ente a nominare i difensori in quanto indagati; il ricorso, pertanto, veniva proposto dal difensore nominato dall’AVV_NOTAIO della società, indagato, in quanto non sussistevano diverse possibilità giuridiche di censurare la violazione completa dei diritti di difesa dell’ente impossibilitato ad esercitare qualsivoglia diritto e difesa in forze dell’eclatante e abnorme violazione di tutte le norme processuali di garanzia nei provvedimenti adottati da Procura e Giudice per le indagini preliminari.
4.2 I difensori eccepiscono la violazione degli artt. 591 e 321 e :322 cod. proc.pen. in relazione al sequestro delle quote sociali della RAGIONE_SOCIALE ed alla legittimazione al riesame dei titolari delle quote sequestrate. I difensori premettono che il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE aveva dichiarato inammissibile il riesame di COGNOME NOME e di COGNOME NOME in proprio in relazione al sequestro delle quote sociali della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE: RAGIONE_SOCIALE era di proprietà al 90% di COGNOME NOME ed al 10% di COGNOME NOME, mentre la COGNOME NOME era di proprietà al 100% di
COGNOME NOME; era quindi indiscutibile che COGNOME NOME e COGNOME NOME avevano diritto a proporre riesame in proprio per ottenere la restituzione delle quote sociali sequestrate; il Tribunale del riesame non aveva però fornito motivazione in merito alla inammissibilità pronunciata per COGNOME NOME e COGNOME NOME in merito alla impugnazione del sequestro delle quote sociali; assolutamente inconferente era il richiamo della motivazione sulla circostanza che COGNOME NOME non aveva dedotto ragioni sull’interesse alla restituzione in proprio di beni della società, visto che le quote di una RAGIONE_SOCIALE sono dei titolari delle stesse e non della società.
4.3 I difensori eccepiscono la violazione degli artt. 321 e 275 cod. proc. pen., la mancanza di pertinenzialità tra sequestro azienda e reati contestati, la mancanza del periculum di commissione di altri reati; la violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione e i principi costituzionali e comunitari di proporzionalità, congruità e ragionevolezza; era pacifico che COGNOME NOME e COGNOME NOME erano incensurati e che la RAGIONE_SOCIALE non era mai stata sottoposta a procedimenti di illecito ex lege n.231/2001, né era mai stata condannata ai sensi della legge n.231/2001, per cui la RAGIONE_SOCIALE era priva di precedenti ad ogni effetto del Digs. n. 231/2001, l’analisi decili atti pubblici inerenti l’appalto de Porto di Molfetta dimostrava indiscutibilmente che da marzo 2021 a marzo 2022 il subappalto della RAGIONE_SOCIALE per la realizzazione del Porto di Molfetta era stato sospeso poiché in tale arco temporale era stata eseguita esclusivamente la fornitura di materiale oggetto di contratto con la RAGIONE_SOCIALE; nel periodo da settembre 2021 a marzo 2022 oggetto delle contestazioni, COGNOME NOME non aveva impartito ordini e disposizioni sulle forniture di materiale lapideo al Porto di Molfetta quale AVV_NOTAIO di fatto e direttore tecnico della RAGIONE_SOCIALE, bensì quale AVV_NOTAIO unico della RAGIONE_SOCIALE, per cui RAGIONE_SOCIALE non aveva avuto alcun rapporto contrattuale con la stazione appaltante: l’accertamento della estraneità di RAGIONE_SOCIALE alle condotte di cui ai capi 1 e 5 determinava l’annullamento del sequestro per insussistenza di indizi di reato; inoltre, la contestazione atteneva ad una percentuale del 3% di esecuzione del contratto e per l’illecito amministrativo derivante dai reati contestati (art. 24) era prevista la sola sanzione pecuniaria, non prevedendo la norma neppure sanzione interdittiva e giammai il sequestro preventivo con nomina di AVV_NOTAIO giudiziario di cui all’art. 53 della legge n. 231/2001; mancava la intrinseca specifica e strutturale strumentalità della società rispetto al reato commesso per la presenza di un nesso di mera occasionalità, visto che si era in presenza di una società lecita, occasionalmente utilizzata a fini illeciti, per cui si poteva al limite ricorrere alle misure cautel previste dal D.Lgs. n. 231/2001, non potendo ritenersi sussistente la Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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pertinenzialità dei beni rispetto alla ipotesi di reato ritenuta sussistente; mancavano ambedue i presupposti del sequestro preventivo impeditivo, costituiti da: a) pertinenza della cosa con il reato; b) concreto pericolo che la disponibilità della cosa possa agevolare la commissione di altri reati.
Il Procuratore generale depositava requisitoria scritta con la quale chiedeva dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
AVV_NOTAIO nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE depositava memoria scritta nella quale osserva che la società non aveva potuto impugnare il provvedimento cautelare innanzi al Tribunale del riesame in quanto il termine per l’impugnazione scadeva il 6.11.2023 mentre il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari aveva nominato l’AVV_NOTAIO giudiziario era del 7.11.2023; l’istanza di riesame era stata quindi presentata dall’AVV_NOTAIO, nominato dal legale rappresentante, seppure incompatibile, in quanto rappresentava l’unica ipotesi di tutela giurisdizionale per la società; la società aveva eccepito da nullità nel primo atto utile, nullità che quindi non si poteva a ritenere sanata, come ritenuto dal Procuratore generale; anche l’eccezione del difetto di autorizzazione del giudice per le indagini preliminari in relazione alla procura speciale rilasciata dall’AVV_NOTAIO per il ricorso in Cassazione era completamente infondata.
AVV_NOTAIO, nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE, presentava memoria, nella quale osserva che nel termine di 10 giorni previsto per la proposizione del riesame, la società era priva di difensore e di AVV_NOTAIO, nominato dal giudice per le indagini preliminari solo quando il termine era già scaduto; era quindi evidente la violazione della art. 369-bis cod. proc. pen. ed infondata l’eccezione della mancanza di autorizzazione da parte del giudice per le indagini preliminari in relazione alla procura inerente al ricorso in Cassazione.
AVV_NOTAIO nell’interesse di COGNOME NOME, COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE presentava motivi aggiunti, eccependo:
8.1 Mancanza di motivazione in merito alla conferma del sequestro delle quote sociali della RAGIONE_SOCIALE; rileva che era frutto di mero errore materiale la requisitoria del Procuratore generale nella parte in cui assumeva che le quote delle due società erano state restituite a COGNOME NOME e COGNOME NOME, visto che le quote della RAGIONE_SOCIALE non erano mai state restituite e le quote della RAGIONE_SOCIALE erano state restituite per soli tre mesi.
8.2 Nullità del provvedimento di sequestro per violazione dell’art. 369-bis cod. proc. pen. e del diritto di difesa; osserva che nei termini per proporre il riesame le due società erano rimaste non solo prive di difensore, ma anche di AVV_NOTAIO, nominato dal giudice per le indagini preliminari quando era già scaduto il termine per il riesame era corretta l’affermazione del procuratore generale che
l’informazione di garanzia di cui all’art.369 cod. pen. non è prevista in caso di sequestro ma a pena di nullità avrebbe dovuto essere nominato il difensore di ufficio ai sensi dell’art. 369-bis cod. proc. pen.; poiché la nullità era stata tempestivamente eccepita, si insisteva nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
1.1 L’art. 39 D.Lgs. n. 231/2001 prevede che “l’ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo”.
Ciò premesso, il tema che deve essere affrontato da questa Corte è unicamente la motivazione con la quale il Tribunale ha dichiarato inammissibili i ricorsi delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in quanto proposti da difensori nominati dagli indagati, e quindi incompatibili ai sensi dell’art. 39 sopra citato; tutte le censure relative alla impossibilità per gli amministratori indagati di nominare un difensore sono inammissibili, posto che “In tema di responsabilità da reato degli enti, il legale rappresentante indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa della condizione di incompatibilità in cui versa, alla nomina del difensore dell’ente per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall’art. 39 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. (In applicazione del principio, la Corte ha affermato che il modello organizzativo dell’ente deve prevedere regole cautelari per le possibili situazioni di conflitto di interesse del legale rappresentante indagato per il reato presupposto, valevoli a munire l’ente di un difensore, nominato da soggetto specificamente delegato, che tuteli i suoi interessi)” (Sez.3, n. 35387 del 13/05/2022, Capano, Rv. 283551); non avendo provveduto le società a prevedere meccanismi tali da ovviare alla incompatibilità dei soci, tutte le censure sollevate dalle stesse devono ritenersi infondate, dovendosi comunque ribadire che oggetto del giudizio di questa Corte (per quel che riguarda le società) è soltanto la correttezza o meno della decisione del Tribunale che ha ritenuto i ricorsi inammissibili perché proposti da difensori nominati dai soci indagati nello stesso procedimento promosso a carico delle società. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
A tale proposito, non si può che condividere quanto affermato dalla sentenza resa a Sezioni Unite da questa Corte (n. 33041 del 28/05/2015, COGNOME, Rv. 264312) che, in motivazione, parlando dell’ad. 39 sopra citato, ha precisato che “…la disposizione vieta esplicitamente al rappresentante legale, che sia indagato/imputato del reato presupposto, di rappresentare l’ente, una proibizione che si giustifica perché il rappresentante legale e la persona giuridica si trovano in
una situazione di obiettiva e insanabile conflittualità processuale, dal momento che la persona giuridica potrebbe avere interesse a dimostrare che il suo rappresentante ha agito nel suo esclusivo interesse o nell’interesse di terzi ovvero a provare che il reato è stato posto in essere attraverso una elusione fraudolenta dei modelli organizzativi adottati, in questo modo escludendo la propria responsabilità e facendola così ricadere sul solo rappresentante. Il divieto di rappresentanza stabilito dall’art. 39 è, dunque, assoluto e non ammette deroghe, in quanto funzionale ad assicurare la piena garanzia del diritto di difesa al soggetto collettivo; d’altra parte, tale diritto risulterebbe del tutto compromesso se l’ente partecipasse al procedimento attraverso la rappresentanza di un soggetto portatore di interessi confliggenti da un punto di vista sostanziale e processuale. Per questa ragione l’esistenza del “conflitto” è presunta iuris e t de iure e la sua sussistenza non deve essere accertata in concreto, con l’ulteriore conseguenza che non vi è alcun onere motivazionale sul punto da parte del giudice: il divieto scatta in presenza della situazione contemplata dalla norma, cioè quando il rappresentante legale risulta essere imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo, sicché il giudice deve solo accertare che ricorra tale presupposto, senza che sia richiesta una verifica circa un’effettiva situazione di incompatibilità” (pagg.12 e 13).
Pertanto, avendo il Tribunale applicato correttamente l’art. 39 sopra citato, in conformità della sentenza a Sezioni Unite COGNOME, le censure proposte dalle società sono manifestamente infondate.
1.2 Quanto alle censure proposte dai singoli soci, si deve innanzitutto ribadire che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l’art. 325 cod.proc.pen. consente il sindacato di egittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge (nella cui nozione di “violazione di legge” rientrano, in particolare, gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo a sostegno del provvedimentio del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal Giudice, vedi Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, NOME, Rv. 254893) e che non può, invece, essere dedotta l’illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all’art. 606 cod. proc. pen., lett. e) (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, RAGIONE_SOCIALE in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, COGNOME NOME, Rv. 224611); nel caso in esame, non vi è alcun confronto con la motivazione dell’ordinanza impugnata, in cui vengono evidenziate le ragioni che hanno portato a ravvisare la sussistenza sia del fumus che del periculum,
essendosi limitati i ricorrenti a sostenere cha avrebbero diritto alla restituzione delle quote sociali, ma senza contestare in alcun modo i presupposti in base ai quali è stato disposto il sequestro (si veda l’ampia motivazione contenuta alle pagine 2 e 3 dell’ordinanza impugnata)..
Inoltre, si deve ribadire che “il singolo socio non è legittimato ad impugnare i provvedimenti in materia di sequestro preventivo di beni di proprietà di una società (nella specie, il rigetto dell’istanza di revoca della misura), attesa la carenza di un interesse concreto ed attuale, non vantando egli un diritto alla restituzione della cosa o di parte della somma equivalente al valore delle quote di sua proprietà, quale effetto immediato e diretto del dissequestro” (Sez.2, n. 29663 del 04/04/2019, Tufo, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili; ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/01/2024