Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9243 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9243 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Delianuova il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 16/08/2024 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 16 agosto 2024, depositata il 13 settembre 2024, il Tribunale di Reggio Calabria, pronunciando in materia di misure cautelari reali, ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME, in qualità di indagato, socio e legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa “RAGIONE_SOCIALE
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RAGIONE_SOCIALE“, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria, nella parte disposta a fini impeditivi in relazione alle quote sociali e all’intero patrimonio aziendale RAGIONE_SOCIALEa “RAGIONE_SOCIALE“.
A carico di NOME COGNOME è ipotizzato il reato di attività organizzate per traffico illecito di rifiuti ex art. 452-quaterdecies cod. pen., in concorso con una pluralità di persone, commesso mediante un articolato sistema criminoso, coordinato dai fratelli NOME e NOME COGNOME, operante nel settore RAGIONE_SOCIALEa raccolta, gestione, lavorazione e rivendita non autorizzata di carta e cartone. In particolare, NOME COGNOME, quale legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa “RAGIONE_SOCIALE” con condotta perdurante dal 2013, avrebbe provveduto alla raccolta e al trasporto di rifiuti di diversi centri commerciali verso le piattaforme di recupero, agendo per conto RAGIONE_SOCIALEa “RAGIONE_SOCIALE” dei fratelli RAGIONE_SOCIALE, sebbene questa impresa non fosse autorizzata ad effettuare attività di intermediazione di rifiuti ex art. 183 d.lgs. n. 152 del 2006, perché non iscritta nella Categoria 8 RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe NOME COGNOME, quale indagato, socio e legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa “RAGIONE_SOCIALE“., con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, articolando due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 39 d.lgs. n. 231 del 2001, 125, comma 3, 257 e 324 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riguardo alla dichiarazione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza di riesame nell’interesse RAGIONE_SOCIALEa “RAGIONE_SOCIALE“.
Si deduce che illegittimamente l’istanza di riesame nell’interesse RAGIONE_SOCIALEa “RAGIONE_SOCIALE” è stata dichiarata inammissibile per difetto di una valida costituzione di tale ente a norma del d.lgs. n. 231 del 2001.
Si premette che la dichiarazione di inammissibilità è fondata sul fatto che il difensore RAGIONE_SOCIALE‘ente è stato nominato da NOME COGNOME, sebbene questi fosse indagato del reato presupposto RAGIONE_SOCIALE‘illecito amministrativo ascritto alla precisata persona giuridica, e, quindi, in violazione del divieto di cui all’art. 39, comma 1 d.lgs. n. 231 del 2001.
Si evidenzia, in fatto, che: a) la “RAGIONE_SOCIALE” di NOME non destinataria, nell’ordinanza genetica, di contestazioni concernenti la responsabilità amministrativa da reato, a norma del d.lgs. n. 231 del 2001, e non ha mai ricevuto alcuna informazione di garanzia ex art. 57 d.lgs. n. 231 del 2001, né notificazione di atti di cui agli artt. 161, 349, 369 e 369-bis cod. proc. pen.; b) la “RAGIONE_SOCIALE” di NOME, inoltre, non risulta nemmeno indicata come sottoposta
ad indagini nella motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza genetica; c) atti di cui agli artt. 161, 349, 369 e 369-bis cod. proc. pen. sono stati notificati esclusivamente a NOME COGNOME, quale indagato, e a NOME COGNOME, quale terza interessata perché socia accomandante RAGIONE_SOCIALEa “RAGIONE_SOCIALE“.
Si osserva, poi, che il divieto per l’ente di partecipare al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, se questi è indagato per il reato da cui dipende l’illecito amministrativo, non osta al rilascio RAGIONE_SOCIALEa procura al difensore prima RAGIONE_SOCIALEa costituzione in giudizio, perché l’art. 39, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 231 del 2001 richiede semplicemente «l’indicazione RAGIONE_SOCIALEa procura», senza esigere il rilascio RAGIONE_SOCIALEa stessa solo dopo la formale contestazione RAGIONE_SOCIALE‘illecito. S rappresenta, inoltre, che le Sezioni Unite hanno ritenuto ammissibile la richiesta di riesame avverso decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore nominato dal legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE‘ente in assenza di un previo atto di formale costituzione RAGIONE_SOCIALEa persona giuridica ex art. 39 d.lgs. n. 231 del 2001, purché, precedentemente o contestualmente al sequestro, non sia stata notificata l’informazione di garanzia di cui all’art. 57 d.lgs. cit. (Sez. U, n. 33041 del 2015). Si rileva, ancora, che l’incompatibilità fissata dall’art. 39, comma 1, d.lgs. n. 231 del 2001 presuppone la contestazione all’ente di un illecito amministrativo da reato, perché la persona giuridica solo se è posta a conoscenza RAGIONE_SOCIALEa propria qualità di indagata può avere contezza RAGIONE_SOCIALEa necessità di attivare le procedure per sostituire il legale rappresentante. Si aggiunge che questa conclusione è coerente con la previsione per cui il pubblico ministero, anche nel procedimento ex d.lgs. 231 del 2001, sin dal primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere, deve nominare un difensore di ufficio, così da evitare che l’ente rimanga privo di qualunque difesa. Si segnala, infine, che, se si ritenesse sussistente l’incompatibilità prevista dall’art. 39 d.lgs. n. 231 del 2001 per il solo fatto del iscrizione RAGIONE_SOCIALE‘ente nel registro RAGIONE_SOCIALEe notizie di reato, indipendentemente dalla conoscenza di tale circostanza da parte RAGIONE_SOCIALEa persona giuridica, si attribuirebbe alla stessa l’onere di compiere preventive ricerche presso gli uffici di Procura prima di potersi difendere, e che le conclusioni sostenute nel ricorso hanno trovato pieno accoglimento nella più recente giurisprudenza (si cita Sez. 6, n. 34476 del 23/05/2024). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 125 e 324 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riguardo alla dichiarazione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza di riesame in ordine sia al patrimonio aziendale RAGIONE_SOCIALEa “RAGIONE_SOCIALE“, sia alle quote di proprietà RAGIONE_SOCIALE‘indagato medesimo.
2.2.1. Si deduce, in primo luogo, che illegittimamente sono stati esclusi l’interesse e la legittimazione ad agire RAGIONE_SOCIALE‘attuale ricorrente.
Si osserva, in proposito, che l’esclusione RAGIONE_SOCIALE‘interesse e RAGIONE_SOCIALEa legittimazione ad agire è stata fondata sull’erroneo presupposto RAGIONE_SOCIALEa riferibilità RAGIONE_SOCIALEa richiesta di riesame al solo patrimonio aziendale RAGIONE_SOCIALEa “RAGIONE_SOCIALE“, e non anche alle quote sociali di detta società, e di proprietà RAGIONE_SOCIALE‘indagato, pure specificamente sottoposte a vincolo in forza del decreto di sequestro preventivo.
2.2.2. Si deduce, in secondo luogo, che, nell’istanza di riesame e nella memoria difensiva, si erano analiticamente evidenziate le ragioni per escludere la sussistenza del fumus commissi delicti a carico RAGIONE_SOCIALE‘attuale ricorrente in ordine al reato posto a fondamento RAGIONE_SOCIALEa misura.
Si premette che, secondo la contestazione, l’indagato sarebbe concorso nel traffico illecito di rifiuti, perché avrebbe accettato di prelevare e trasportare rifi prelevati presso grossi centri commerciali per conto RAGIONE_SOCIALEa “RAGIONE_SOCIALE“, sebbene questa impresa non fosse autorizzata ad effettuare attività di intermediazione di rifiuti, ex art. 183 d.lgs. n. 152 del 2006, perché non iscritta nella Categoria 8 RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Si osserva, innanzitutto, che l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti, pur delegata o subconferita non necessita, per poter essere ritenuta legittima, RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione del delegante o conferente nella Categoria 8 RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, e poi, che, comunque, non vi sono elementi da cui inferire la consapevolezza RAGIONE_SOCIALE‘attuale ricorrente di partecipare ad una attività illecita.
Si segnala, inoltre, che nell’istanza di riesame si era evidenziato come l’attività svolta dalla “RAGIONE_SOCIALE“: a) sia stata costituita esclusivamente dal trasporto di carta e cartone; b) sia stata occasionale, perché durata per soli nove mesi, dal gennaio 2020 al 15 ottobre 2020; c) abbia avuto ad oggetto rifiuti il cui trasporto e conferimento è stato regolarmente tracciato, stante l’assenza di specifiche contestazioni in ordine a tale profilo.
Si sottolinea, quindi, che nella memoria si era rimarcata l’assenza di indicazioni in ordine all’elemento soggettivo del reato, in particolare perché: a) i rifiuti trasportati corrispondevano a quanto indicato nei F.I.R., e le imprese destinatarie dei conferimenti, “RAGIONE_SOCIALE” e” RAGIONE_SOCIALE“, erano in possesso RAGIONE_SOCIALEe relative autorizzazioni; b) secondo quanto indicato dalla circolare n. 841 del 6 luglio 2011 del RAGIONE_SOCIALE, «l’affidamento a terzi RAGIONE_SOCIALEe sole attività di raccolta e trasporto […] no costituisce attività di intermediazione in quanto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art 183, comma 1, lett. I), d.lgs. 152/06, l’intermediario è l’impresa che “dispone il recupero e lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi e non le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti stessi”»; c) l’indagato non era a conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti trasportati dalla sua ditta, la “RAGIONE_SOCIALE“, svo successivamente, in un momento ben distinto, da parte RAGIONE_SOCIALEa “RAGIONE_SOCIALE
sRAGIONE_SOCIALE“; d) lo svolgimento di identica attività di raccolta e trasporto di rifiuti n stato ritenuto, con riferimento ad altre società, nominativamente indicate, circostanza sufficiente per ritenere le stesse indiziate di concorso nel reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen.; d) del tutto inidonee sono le conversazioni intercettate per ritenere l’attuale ricorrente consapevole o partecipe RAGIONE_SOCIALE‘attività di falsificazione dei F.I.R. da parte dei fratelli COGNOME, promotori e direttori del condotte illecite (il riferimento è alle conversazioni n. 3206 del 7 gennaio 2020 e nn. 3306 e 3318 RAGIONE_SOCIALE‘8 gennaio 2020); e) i pregressi rapporti RAGIONE_SOCIALE‘indagato con i fratelli COGNOME per il trasporto di rifiuti da spazzamento di strada e da manutenzione del verde pubblico del Comune di Rizziconi nel 2017 erano stati improntati a regolarità e correttezza, in quanto eseguiti sulla base di un subappalto autorizzato dall’ente pubblico territoriale, aventi ad oggetto sfalci e potature, ossia cose escluse dal campo di applicazione RAGIONE_SOCIALEa normativa in materia di rifiuti a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 185 d.lgs. n. 152 del 2006, all’epoca dei fatti e fino all’entrata in vigo del d.lgs. n. 116 del 2020, e affidati da una ditta, la “RAGIONE_SOCIALE” di NOME COGNOME, iscritta all’RAGIONE_SOCIALE anche per svolgere attività di pulizia e lavaggio di giardini e parchi e di manutenzione del paesaggio; f) l’episodio del 27 gennaio 2017, relativo a sette buste nere contenenti rifiuti soldi urbani, era consistito in un mero trasbordo resosi necessario per il guasto di un autoveicolo RAGIONE_SOCIALEa “RAGIONE_SOCIALE“, ed era avvenuto senza che ne fosse stato informato l’attuale ricorrente.
2.2.3. Si deduce, in terzo luogo, che, come puntualmente evidenziato nell’istanza di riesame e nella memoria, non sussistono esigenze cautelari e che la misura contrasta con i principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità.
Si osserva che, nell’istanza di riesame e nella memoria, si era sottolineato che: a) le condotte contestate sono occasionali e risalenti, perché comprese tra il gennaio 2020 ed il 15 ottobre 2020; b) le conversazioni intercettate precedono di tre anni e nove mesi l’adozione del provvedimento di sequestro; c) non vi sono atti di indagine sulla cui base poter ritenere la contraffazione dei F.I.R. riferibi all’attuale ricorrente o a suoi dipendenti; d) i rifiuti trasportati erano rifiuti pericolosi, in quanto costituiti da carta e cartone; e) “RAGIONE_SOCIALE” opera d moltissimi anni nel settore RAGIONE_SOCIALEa pulizia per conto di Comuni e non è mai stata coinvolta in indagini penali. Si rileva, poi, che la misura viola i principi adeguatezza, proporzionalità e gradualità, perché, come segnalato nella memoria, a fronte di poche decine di trasporti di carta e cartone, è stata sequestrata una intera azienda con circa sessanta dipendenti.
Nell’interesse di NOME COGNOME, sono stati presentati anche motivi nuovi, con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, articolati in tre punti.
3.1. Con il primo motivo nuovo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 39, 40 e 57 d.lgs. n. 231 del 2001, 178, 179, 321, 324, 365, 369 e 369bis cod. proc. pen., 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riguardo alla dichiarazione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza di riesame nell’interesse RAGIONE_SOCIALEa “RAGIONE_SOCIALE“.
Le censure in esso contenute sviluppano quelle esposte nel primo motivo del ricorso.
3.2. Con il secondo motivo nuovo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 125 e 324 cod. proc. pen., 452-quaterdecies cod. pen., 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riguardo alla dichiarazione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza di riesame relativamente al patrimonio RAGIONE_SOCIALEa “RAGIONE_SOCIALE“.
Si precisa che le quote RAGIONE_SOCIALEa società sono state già restituite, e che permane l’interesse alla restituzione del patrimonio aziendale. Si ripropongono e sviluppano le censure formulate nel secondo motivo del ricorso, nella parte relativa al fumus commissi delicti, e si depositano ulteriori atti a conferma RAGIONE_SOCIALE‘assunto secondo cui l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti, pur se delegata o subconferita, n necessita, per poter essere ritenuta legittima, RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione del delegante o conferente nella Categoria 8 RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
3.3. Con il terzo motivo nuovo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 125, 321 e 324 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza RAGIONE_SOCIALEe esigenze cautelari.
Si ripropongono e sviluppano le censure enunciate nel secondo motivo del ricorso, nella parte relativa al periculum in mora. Si chiede, anzi, in relazione a questo aspetto, l’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, per l’evidente impossibilità di una utilizzazione illecita ulteriore RAGIONE_SOCIALEa “RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei limiti, per le ragioni e con le conseguenze di seguito precisati.
Occorre premettere, per chiarezza, che il ricorso deve essere esaminato solo nella parte in cui contesta la dichiarazione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza di riesame proposta dall’attuale ricorrente quale legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa “RAGIONE_SOCIALE” avverso il decreto di sequestro preventivo a fini impeditivi del patrimonio aziendale RAGIONE_SOCIALEa medesima società.
Invero, non vi è ormai più alcun interesse giuridicamente apprezzabile alla decisione del ricorso nella parte in cui contesta la dichiarazione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza di riesame RAGIONE_SOCIALE‘attuale ricorrente avverso il decreto di sequestro preventivo a fini impeditivi RAGIONE_SOCIALEe quote RAGIONE_SOCIALEa “RAGIONE_SOCIALE” di cui il medesim è titolare, poiché tali quote, per quanto espressamente indicato nei motivi nuovi, sono state restituite allo stesso ricorrente nelle more del presente giudizio.
Fondate sono le censure enunciate nel primo motivo, le quali contestano la dichiarazione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza di riesame presentata da NOME COGNOME nella qualità di legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa “RAGIONE_SOCIALE“.
3.1. La questione da esaminare è se sia ammissibile l’istanza di riesame presentata dal legale rappresentante di un ente avverso un provvedimento di sequestro relativo ai beni di questo secondo soggetto, quando la persona fisica sia indagata per il reato presupposto RAGIONE_SOCIALE‘illecito amministrativo da reato per il quale si è proceduto ad annotazione nei confronti del soggetto immateriale a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 55 d.lgs. n. 231 del 2001, e, però, al momento RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, gli stessi non abbiano alcuna conoscenza RAGIONE_SOCIALEa pendenza del procedimento ex d.lgs. n. 231 del 2001.
Invero, nella specie, è incontestato che il provvedimento di sequestro l’ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria in data 1 luglio 2024, la quale, contestualmente, ha rigettato le richieste di misure cautelari personali e disposto l’applicazione di misure di sequestro preventivo ex art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen., nonché di sequestro preventivo a fini di confisca per equivalente – non indica tra gli indagati, o comunque tra i soggetti sottoposti a procedimento, la “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“.
E anche il verbale di esecuzione del provvedimento di sequestro sui beni RAGIONE_SOCIALEa “RAGIONE_SOCIALE” non fornisce alcuna indicazione in ordine alla pendenza, a carico RAGIONE_SOCIALEa stessa o di altri, di procedimento per illeciti amministrativi da reato ex d.lgs. n. 231 del 2001.
Né risulta che alla “RAGIONE_SOCIALE” sia stata comunicata, al momento RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione del sequestro impugnato, prima di tale momento, o fino alla presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di riesame, alcuna informazione di garanzia a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 57 d.lgs. n. 231 del 2001.
3.2. È doveroso premettere che, come affermato dalle Sezioni Unite, è inammissibile, per difetto di legittimazione rilevabile di ufficio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la richiesta di riesame di decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore RAGIONE_SOCIALE‘ente nominato dal rappresentante che sia imputato o indagato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo (Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, COGNOME, Rv. 264311 – 01; nel medesimo senso, , 71
successivamente, tra le tante, Sez. 3, n. 35387 del 13/05/2022, Capano, Rv. 283551 -01, e Sez. 2, n. 51654 del 13/10/2017, Siclari, Rv. 271360 – 01).
Questo perché, in tema di responsabilità da reato degli enti, il rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa di tale condizione di incompatibilità, alla nomina del difensore RAGIONE_SOCIALE‘ente, per il AVV_NOTAIO e assoluto divieto di rappresentanza posto dall’art. 39 d.lgs. n. 231 del 2001 (Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, COGNOME, Rv. 264310 – 01).
3.3. Tuttavia, il principio appena indicato, ad avviso del Collegio, non trova applicazione quando l’ente ed il suo legale rappresentante non abbiano notizia RAGIONE_SOCIALEa pendenza di un procedimento a carico del soggetto giuridico per l’illecito amministrativo dipendente da reato per il quale sia indagato o imputato il suo legale rappresentante.
Invero, sembra ragionevole ritenere che l’ente al quale nell’ambito di un procedimento penale sia stato sequestrato un bene, se non abbia alcuna notizia RAGIONE_SOCIALEa pendenza di un procedimento a suo carico ex d.lgs. n. 231 del 2001, legittimamente assuma di essere nella posizione del “terzo” di cui agli artt. 322 e 322-bis cod. proc. pen.
Per un verso, infatti, è indiscusso sia che un ente possa essere attinto da un provvedimento di sequestro emesso nell’ambito di un procedimento penale senza essere sottoposto a procedimento per illecito amministrativo dipendente da reato, sia che, in tal caso, lo stesso ente sia legittimato ad agire in persona del suo legale rappresentante quale soggetto («persona») avente diritto alla restituzione dei beni sequestrati, quindi quale “terzo”, secondo la disciplina AVV_NOTAIO di cui agli artt. 322 e 322-bis cod. proc. pen. (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 18419 del 22/03/2024, Grazioli, Rv. 286321 – 01).
Sotto altro profilo, poi, non può ritenersi configurabile un onere RAGIONE_SOCIALE‘ente di informarsi di propria iniziativa RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di pendenze a suo carico ex d.lgs. n. 231 del 2001, prima di attivare rimedi giurisdizionali nell’ambito di un procedimento penale, quando è disposto ed eseguito un sequestro che attinge beni nella sua disponibilità. Non solo è ammissibile, e di certo non irragionevole supporre, che i beni di un ente siano stati sottoposti a sequestro preventivo nell’ambito di un procedimento penale in difetto di annotazioni, e di ipotesi investigative, per illecito amministrativo dipendente da reato. Ma, per di più, l’autorità giudiziaria procedente ha l’obbligo di dare comunicazione all’ente RAGIONE_SOCIALEa pendenza del procedimento ex d.lgs. n. 231 del 2001 quando lo stesso è destinatario di un provvedimento di sequestro, come si desume, in particolare, dal rinvio effettuato alle disposizioni del codice di procedura penale in quanto compatibili (art. 34 d.lgs. cit., da leggere in combinato disposto con l’art. 293 cod. proc. pen.), oltre che, più in AVV_NOTAIO, dalle disposizioni che prevedono, a tutela e
in favore RAGIONE_SOCIALE‘ente, la nomina del difensore di ufficio (art. 40 d.lgs. cit.) e l’i RAGIONE_SOCIALE‘informazione di garanzia (art. 57 d.lgs. cit.).
Ciò posto, va poi rilevato che l’ente, quando agisce quale soggetto avente diritto alla restituzione di beni sequestrati in un procedimento penale senza assumere la posizione di parte, non può dirsi che «partecipa al procedimento penale», condizione questa per l’operatività del divieto per il legale rappresentante imputato del reato presupposto di nominare il difensore di fiducia, oltre che per la configurabilità degli oneri di costituzione di cui all’art. 39 d.lgs. n. 231 del 2001
E appare plausibile concludere che anche l’ente il quale confidi legittimamente di agire quale “terzo” avente diritto alla restituzione di beni sequestrati in u procedimento penale non possa subire l’applicazione del divieto e degli oneri di cui all’art. 39 d.lgs. n. 231 del 2001.
Invero, se in questa ipotesi si ritenessero applicabili il divieto e gli oneri di all’art. 39 d.lgs. cit., l’ente, il quale ha agito a tutela dei propri diritti risp le regole formali da esso ragionevolmente ritenute applicabili, vedrebbe vanificate e rese inefficaci tutte le sue iniziative a causa RAGIONE_SOCIALEa successiva emersione di una circostanza, la pendenza del procedimento a suo carico per un illecito amministrativo dipendente da reato, che, nel momento in cui reagisce al provvedimento di sequestro, gli è ignota non per propria negligenza, ma per la mancata comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria procedente, pur tenuta ad inviargli l’informazione di garanzia. In altri termini, se nell’ipotesi indicata si ritenesse applicabili il divieto e gli oneri di cui all’art. 39 d.lgs. cit., l’ente incorrerebb sanzione RAGIONE_SOCIALEa inammissibilità per cause da esso incolpevolmente non previste, con conseguente irragionevole sacrificio del suo diritto di difesa.
In linea con queste conclusioni, può aggiungersi, risulta essere anche la decisione citata nel ricorso, la quale ha annullato con rinvio un’ordinanza dichiarativa di inammissibilità di istanza di riesame presentata dal difensore di un ente nominato dal legale rappresentante indagato per il reato presupposto RAGIONE_SOCIALE‘illecito ex d.lgs. n. 231 del 2001, osservando che il Tribunale «avrebbe dovuto L.] accertare, al fine di verificare l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa richiesta di riesame, co sia stato effettivamente comunicato all’ente e se l’ente, in concreto, al momento RAGIONE_SOCIALEa proposizione RAGIONE_SOCIALEa richiesta di riesame, fosse consapevole di essere indagato e dunque, fosse consapevole RAGIONE_SOCIALEa incompatibilità assoluta del suo legale rappresentante, indagato a sua volta, in quanto autore RAGIONE_SOCIALE‘reato presupposto» (Sez. 6, n. 34476 del 23/05/2024, RAGIONE_SOCIALE).
3.4. Piuttosto, l’ente che abbia proposto richiesta di riesame avverso un provvedimento di sequestro nella qualità di “terzo”, nel momento in cui ha notizia di essere sottoposto a procedimento per illecito amministrativo dipendente da reato, anche per effetto di notifica effettuata al legale rappresentante indagato del
reato presupposto (cfr. art. 43, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2001), viene gravato, a pena di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa nomina del difensore, RAGIONE_SOCIALE‘onere di costituirsi in giudizio e, quindi, per ottemperare validamente a tale onere, RAGIONE_SOCIALEa necessità di sostituire il legale rappresentante indagato per il reato presupposto.
In proposito, è utile considerare quanto precisato dalle Sezioni Unite in ordine all’ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo nei procedimenti relativi alla responsabilità da reato degli enti in assenza di un atto formale di costituzione ex art. 39, comma 2, d.lgs. cit.
Precisamente, secondo le Sezioni Unite, è ammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo presentata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 324 cod. proc. pen., dal difensore di fiducia nominato dal rappresentante RAGIONE_SOCIALE‘ente secondo il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 cod. proc. pen. ed in assenza di un previo atto formale di costituzione a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 39 d.lgs. n. 231 del 2001, se, precedentemente o contestualmente all’esecuzione del sequestro, non sia stata comunicata l’informazione di garanzia prevista dall’art. 57 del d.lgs. medesimo (Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, COGNOME, Rv. 264309 – 01).
E, però, sempre ad avviso RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite, «la legittimazione di quello stesso difensore è destinata ad essere validata dalla successiva costituzione RAGIONE_SOCIALE‘ente che confermi, nella relativa dichiarazione, la nomina stessa, nuovamente legittimandola anche mediante il conferimento di una procura ad hoc», sicché «il mancato esercizio di tale onere deve essere ritenuto come una precisa opzione processuale che vale a incidere negativamente, travolgendola ex lege, anche sulla legittimazione del difensore di fiducia, i cui poteri restano incapaci di produrre effetti procedimentali, con il conseguente subentro di quelli del – a questo punto indispensabile – difensore di ufficio» (così ancora Sez. U, COGNOME, cit., i motivazione, § 4.3).
In linea con le indicazioni RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite appena riportate, anche la richiesta di riesame presentata dal difensore RAGIONE_SOCIALE‘ente nominato dal legale rappresentante indagato del reato presupposto quando ancora non vi è alcuna conoscenza RAGIONE_SOCIALEa pendenza di procedimento ex art. 231 del 2001, sebbene ammissibile per quanto indicato in precedenza nel § 3.3, deve essere in ogni caso seguita dalla successiva costituzione RAGIONE_SOCIALE‘ente, allorché questo ha notizia di tale procedimento, pena la perdita di efficacia RAGIONE_SOCIALEa nomina, con conseguente subentro di un difensore di ufficio.
Ed è in occasione RAGIONE_SOCIALEa costituzione RAGIONE_SOCIALE‘ente, perché questa sia validamente effettuata, che occorrerà sia indicare un diverso rappresentante legale, il quale non risulti indagato o imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo, e che potrebbe essere anche nominato con lo specifico compito di partecipare al procedimento penale per il soggetto immateriale (cfr., per questa indicazione, Sez.
3, n. 35387 del 13/05/2022, Capano, Rv. 283551 – 01), sia depositare una procura speciale al difensore conferita dal rappresentante legale non incompatibile. Invero, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 39, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2001, la costituzione RAGIONE_SOCIALE‘ente avviene depositando nella cancelleria RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria procedente «a pena di inammissibilità», dichiarazione contenente anche le generalità del legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE‘ente, nonché l’indicazione RAGIONE_SOCIALEa procura al difensore.
4. Una volta precisato che è ammissibile l’istanza di riesame del difensore di un ente nominato da un legale rappresentante indagato del reato presupposto RAGIONE_SOCIALE‘illecito ex d.lgs. n. 231 del 2001, se, al momento RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, l’ente non abbia notizia RAGIONE_SOCIALEa pendenza a suo carico di un procedimento per responsabilità amministrativa dipendente da reato, l’ordinanza impugnata, nella parte in cui ha dichiarato l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza di riesame presentata da NOME COGNOME nella qualità di legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa “RAGIONE_SOCIALE“, deve essere annullata, perché si proceda a nuovo giudizio.
Invero, si è detto in precedenza, al § 3.1, che né il provvedimento di sequestro impugnato con l’istanza di riesame, né il relativo verbale di esecuzione indicano tra gli indagati, o comunque tra i soggetti sottoposti a procedimento, la “RAGIONE_SOCIALE“, e che non risulta neppure che a detta società sia stata comunicata, al momento RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione del sequestro impugnato, prima di tale momento, o fino alla presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di riesame, alcuna informazione di garanzia a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 57 d.lgs. n. 231 del 2001.
L’accoglimento RAGIONE_SOCIALEe censure poste a fondamento del primo motivo è logicamente preliminare ed assorbente rispetto all’esame RAGIONE_SOCIALEe ulteriori censure, formulate nel secondo motivo e nei motivi nuovi, ed attinenti alla sussistenza del fumus commissi delicti e RAGIONE_SOCIALEe esigenze cautelari, nonché al rispetto dei principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità del sequestro. I punti oggetto di queste ulteriori censure, infatti, una volta rilevata l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa dichiarazion inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza di riesame, debbono essere esaminati nel merito dal Tribunale competente a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Il Giudice del rinvio, prima di fissare l’udienza per la trattazione RAGIONE_SOCIALEa richiest di riesame, nominerà un difensore di ufficio alla “RAGIONE_SOCIALE” se questa non si sia correttamente costituita in giudizio a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 39 d.lgs. n. 231 del 2001, e, poi, ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione, esaminerà anche i profili attinenti al fumus commíssi delictí, al periculum in mora e al rispetto dei principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità del sequestro.
Invero, come già affermato in giurisprudenza, in tema di impugnazioni cautelari reali, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene
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sottoposto a sequestro preventivo impeditivo è legittimato a dedurre, in sede di riesame, anche l’insussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora, posto che, se gli si consentisse di far valere unicamente l’effettiva titolarità disponibilità del bene e questa fosse incontroversa o, comunque, irrilevante ai fini del mantenimento del vincolo, si priverebbe di utilità il gravame di merito cautelare, escludendo quella verifica sulla legittimità del sequestro che l’indagato non ha interesse a richiedere, in quanto privo del titolo alla restituzione del bene (così Sez. 3, n. 10242 del 15/02/2024, Comune di Vitulano, Rv. 286039 – 01).
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso il 23/01/2025.