Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7776 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7776 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Filottrano il 16/05/1956 avverso l’ordinanza del 18/09/2024 del Tribunale di Macerata udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per l’inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Macerata, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 18 settembre 2024, ha rigettato l’istanza proposta da NOME COGNOME di rideterminare la pena inflitta con la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 28 aprile 1994, irrevocabile il 19 settembre 1995, relativa al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309 del 1990, oggetto della sentenza della Corte cost. n. 40 del 2019 che ha dichiarato l’incostituzionalità della norma nella parte in cuiptfrera prevista una pena edittale minima di otto anni anziché di seie,A v,^ 0.1
Il l giudice di esecuzione ha fondato la decisione sul presupposto che la pena relativa a tale reato era stata interamente scontata e che, pertanto, il rapporto esecutivo si era esaurito.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando
che l’interpretazione seguita e applicata dal giudice dell’esecuzione non sarebbe giusta e condivisibile in quanto comunque resterebbe il fatto che il condannato ha subito una detenzione relativa a una pena successivamente divenuta illegittima. Sotto altro profilo, poi, l’interessato non ricorda di avere mai ricevut la richiesta di pagare la pena pecuniaria e che, pertanto, la pena non sarebbe stata interamente e complessivamente eseguita per cui non si potrebbe ritenere che il rapporto esecutivo si sia esaurito.
In data 13 novembre 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al ritenuto esaurimento del rapporto esecutivo e quanto al fatto che anche in tale caso il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi in ordine alla illegalità della pena subita.
Le GLYPH doglianze, GLYPH formulate GLYPH in GLYPH termini GLYPH aspecifici, GLYPH sono comunque manifestamente infondate.
2.1. Come da ultimo anche ribadito, la pendenza attuale del rapporto esecutivo costituisce il presupposto oggettivo indefettibile di una favorevole delibazione al riguardo e, pertanto, è la condizione necessaria per l’ammissibilità dell’istanza rivolta al giudice dell’esecuzione per la rideterminazione della pena illegale, derivante da dichiarazione d’illegittimità costituzionale di una norma penale incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio (da ultimo Sez. 1, n. 53533 dell’11/7/2023, COGNOME, n.m.; Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260697-01; Sez. 1, n. 32193 del 28/05/2015, Quaresima, Rv. 264257-01)
Nel caso in cui il rapporto esecutivo è stato interamente eseguito e il condannato ha già scontato la pena al momento della pronuncia su tale istanza, infatti, si sono prodotti effetti irreversibili e ciò non consente al giudi dell’esecuzione di intervenire sul punto.
A pena espiata, d’altro canto, l’eventuale sua rideterminazione in linea puramente teorica, funzionale ad una futura richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, è questione che deve essere incidentalmente affrontata dal giudice competente a conoscere di tale richiesta (Sez. 5, n. 15362 del 12/01/2016,
COGNOME, Rv. 266564-01), ove si riconosca che la riparazione possa in tal caso realmente spettare, che è tema che esula dal presente giudizio (così Sez. 1, n. 53533 dell’11/7/2023, COGNOME, n.nn.).
2.2. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione si è conformato ai principi indicati.
Come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, infatti, quando l’istanza è stata presentata la pena era stata interamente eseguita e il rapporto esecutivo si era interamente esaurito (cfr. il certificato del casellario utilizzato dal giudice dell’esecuzione che, al punto 22, indica che con provvedimento di cumulo del 1998 la pena pecuniaria è stata convertita, prima, in libertà controllata e, poi, in pena detentiva).
Ciò anche considerato che la censura della difesa sul punto -limitata alla mera affermazione che il ricorrente non si ricorderebbe di avere pagato la sanzione pecuniaria o di avere mai ricevuto una richiesta in tal senso- difetta totalmente della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591 cod. proc. pen. a pena di inammissibilità dell’impugnazione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.