Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4956 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4956 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a (ALGERIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/03/2024 della Corte d’appello di Napoli
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui contesta la mancata qualificazione giuridica dei fatti nell’ipotesi di cui all’art. 624 cod. pen. ritenen che il giudice di Appello abbia erroneamente condannato l’imputato per il delitto di rapina impropria, è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura delle due sentenze di merito emerge chiaramente come sia contestato all’imputato il reato di cui all’art. 628, comma 1-3, cod. pen., avendo i giudici correttamente valorizzato la spinta da uno dei due correi ai danni della persona offesa come una condotta strettamente funzionale alla sottrazione del borsello che la vittima teneva a tracolla, integrando così l’elemento della minaccia ai fini della sottrazione della cosa mobile prevista dall’art. 628 cod. pen. (sul punto, si legga pag. 5 della sentenza impugnata);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli
stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, come rilevato dai giudici di merito, il valore del bene sottratto – circa 340 euro in contanti – porta ad escludere che il danno procurato alla persona offesa sia di particolare tenuità, risultando questo un elemento che preclude ex ante l’analisi degli ulteriori indici idonei ad integrare l’ipotesi prevista dall’art. 62 n. 4 cod. pen quali ad esempio le concrete modalità della condotta e la durata dello spossessamento;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026