Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40354 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40354 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2021 della Corte d’appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l’AVV_NOTAIO, in difesa di NOME, la quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 16/09/2021, la Corte d’appello di Firenze, in riforma della sentenza del 26/11/2015 del G.i.p. del Tribunale di Arezzo – che, in esito a giudizio abbreviato, aveva assolto NOME COGNOME dal reato di rapina pluriaggravata (dall’avere commesso la violenza con arma e dall’essere consistita, la stessa violenza, nel porre la vittima in stato d’incapacità di agire) ai danni di NOME COGNOME, ritenendo la sussistenza del reato di lesioni personali aggravate (dall’avere commesso il fatto con arma) ai danni dello stesso COGNOME appellata dal pubblico ministero, condannava, invece, il COGNOME alla pena, già
ridotta per la scelta del rito abbreviato, di tre anni e quattro mesi di reclusione ed C 2.000,00 di multa per il predetto reato di rapina pluriaggravata.
Secondo il capo d’imputazione, tale reato era stato contestato al NOME «poiché, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona, consistita nello spruzzare negli occhi di NOME COGNOME una sostanza irritante che lo rendeva momentaneamente privo della vista, e quindi in stato di incapacità di agire, utilizzando una bomboletta spray marca “sabre sad” contenente liquido urticante, si impossessava, sottraendola al detentore, della somma in contanti di 70.000,00 euro che NOME deteneva sulla propria persona. Con l’aggravante dell’uso dell’arma e del porre la vittima in stato di incapacità di agire. In Arezzo loc. Poggiola il 14 agosto 2015».
Avverso l’indicata sentenza del 16/09/2021 della Corte d’appello di Firenze, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 603, comma 3-bis, dello stesso codice, nonché la carenza e l’erroneità della motivazione, per avere la Corte d’appello di Firenze disposto (il 15 marzo 2021) la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, anche per rinnovare l’esame del testimone persona offesa NOME COGNOME, per poi non procedere a tale esame, perché il COGNOME «non veniva rintracciato, essendo frattanto rientrato nella sua terra di origine» (pag. 3 della sentenza impugnata), senza, tuttavia, né dichiarare l’irreperibilità dello stesso COGNOME né motivare adeguatamente in ordine all’espletamento delle ricerche previste dall’art. 159 cod. proc. pen. e agli altri necessari accertamenti congrui alla peculiare situazione personale del COGNOME, quale risultava dagli atti.
Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello di Firenze, nel decidere di non rinnovare l’esame del COGNOME, non solo non ne avrebbe dichiarato formalmente l’irreperibilità, ma non avrebbe effettuato alcuna valutazione in ordine all’esaustività delle ricerche della persona offesa dal reato che erano state compiute dagli agenti della Squadra mobile della Questura di Arezzo, le quali, comunque, sarebbero state «pacificamente carenti».
A quest’ultimo proposito, il ricorrente rappresenta che tali agenti di polizia giudiziaria si sarebbero limitati a effettuare una ricerca anagrafica nel luogo di residenza, cioè Arezzo, dando conto di un’emigrazione del COGNOME, il 7 marzo 2016, nel Comune di Castiglion Fibocchi (AR), il cui personale avrebbe riferito che lo stesso COGNOME, 1’8 agosto 2017, era «poi emigrato in Francia», e a svolgere una ricerca nell’Archivio generale della Questura di Arezzo e nella banca dati delle Forze di polizia, senza compiere alcuna verifica né presso il Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria (RAGIONE_SOCIALE, per verificare un eventuale stato di restrizione carceraria, né nel luogo di lavoro.
Secondo il ricorrente, tali ricerche sarebbero, come detto, «pacificamente carenti» in quanto il COGNOME, nella propria denuncia-querela del 14 agosto 2015, aveva indicato sia il proprio numero di utenza telefonica mobile sia di essere un imprenditore edile con una propria impresa individuale «sedente in INDIRIZZO», oltre che di essere cittadino italiano dal 2012, sicché la polizia giudiziaria prima e la Corte d’appello di Firenze poi avrebbero dovuto compiere un approfondimento degli accertamenti nel luogo di lavoro del NOME e contattandolo sulla sua utenza telefonica mobile, considerando anche che, diversamente da quanto è stato indicato alla pag. 6 della sentenza impugnata (dove si afferma che il COGNOME era «algerino»), questi era invece cittadino italiano trasferito, eventualmente, in un altro Paese dell’Unione europea (la Francia) e anche intestatario, come risultava dalla nota della Questura di Arezzo del 17 settembre 2015, di un’autovettura con targa francese puntualmente indicata nella stessa nota.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale, l’erroneità e contraddittorietà della motivazione e la carenza della necessaria motivazione rafforzata.
Il ricorrente lamenta anzitutto che la Corte d’appello di Firenze non avrebbe assolto tale obbligo di motivazione rafforzata.
Lo stesso ricorrente rappresenta poi che la Corte d’appello di Firenze avrebbe ritenuto l’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa dal reato sulla base di elementi in parte erronei e in parte privi di rilievo e, comunque, non in grado di fare venir meno ogni ragionevole dubbio in ordine alla propria colpevolezza.
Il COGNOME contesta anzitutto il rilievo attribuito dalla Corte d’appello di Firenze, al fine di ritenere l’attendibilità delle dichiarazioni del COGNOME, agli elementi: a) dell’effettiva disponibilità, da parte della persona offesa, della somma di C 70.000,00, comprovata dal fatto che il COGNOME aveva documentato di avere dichiarato tale somma alla frontiera di ingresso in Italia; b) del rinvenimento, che era emerso all’esito della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, occultata nell’abitazione del NOME, della somma di C 50.000,00. Il ricorrente deduce in proposito che tali elementi sarebbero «neutri» in quanto, anche a seguito della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, sarebbe emerso come non vi sarebbe stata «nessuna corrispondenza dei codici alfanumerici delle banconote rinvenute nella residenza rispetto a quelle presuntivamente trasportate dalla po in Italia, tra l’altro di diverso taglio», nonché in quanto la somma di € 50.000,00 rinvenuta occultata nell’abitazione dell’imputato aveva «una fonte documentata
lecita, in quanto ricavato di una vendita effettuata in Albania di una proprietà appartenente al defunto padre del NOME e oggetto di donazione da parte della madre qualche mese prima dei fatti». A quest’ultimo proposito, il ricorrente rappresenta anche che la Corte d’appello di Firenze avrebbe contraddittoriamente valorizzato le circostanze che la predetta vendita era avvenuta cinque anni prima dei fatti e che la menzionata somma di C 50.000,00 non era stata dichiarata alla frontiera di ingresso in Italia, atteso che, da un lato, l’elemento effettivamente rilevante era che, come era stato dichiarato dalla propria madre NOME, la consegna della stessa somma era avvenuta solo qualche mese prima dei fatti e, dall’altro lato, la mancata dichiarazione della somma alla dogana costituiva una condotta del tutto neutra, solo passibile, eventualmente, di essere sanzionata in via amministrativa.
Secondo il ricorrente, la Corte d’appello di Firenze avrebbe errato anche là dove ha escluso che, contrariamente a quanto era stato ritenui:o dal Tribunale di Arezzo, la mancata costituzione di parte civile da parte del I3ourenane non si dovesse reputare «sospetta» per la ragione che lo stesso COGNOME, «essendo algerino, è verosimile non abbia grande dimestichezza con le norme processuali del nostro Stato», atteso che, come già evidenziato, dalla denuncia-querela che era stata sporta dal COGNOME il 14 agosto 2015 risultava che questi era cittadino italiano dal 2012 ed era pienamente integrato in Italia, dove era titolare di un’impresa edile, che aveva delle sedi anche in Algeria e a Dubai, «a conferma di un alto livello di professionalità».
La motivazione della sentenza impugnata sarebbe infine carente anche in quanto non direbbe nulla «in merito alle condizioni di rinvenimento della somma di E. 50.000,00 nell’abitazione del COGNOME, circostanza questa avvenuta a seguito di una effrazione, oggetto di puntuale denuncia querela per calunnia e simulazione di reato da parte della po , in merito alla quale non veniva effettuato alcun rilievo al fine di individuare gli autori del delitto».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo non è fondato.
Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini dell’utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni rese in sede predibattimentale dal testimone divenuto irreperibile è necessario che il giudice compia tutti gli accertamenti congrui alla peculiare situazione personale dello stesso testimone – quale risultante dagli atti, dalle deduzioni specifiche eventualmente effettuate dalle parti, nonché dall’esito dell’istruttoria svolta nel corso del giudizio – ovvero dia conto, con motivazione non apparente e non manifestamente illogica o contraddittoria, dell’apprezzamento compiuto sulla ragionevole impossibilità di svolgere ulteriori
ed efficaci ricerche del dichiarante (Sez. 6, ri. 16445 del 06/02/2014, C., Rv. 260155-01; Sez. 6, n. 24039 del 24/05/2011, Methnani, Rv. 250109-01).
Nel caso in esame, secondo il ricorrente, le ricerche del 1:estimone persona offesa NOME sarebbero state carenti, in particolare, in quanto la Corte d’appello di Firenze non avrebbe compiuto, tramite la polizia giudiziaria, alcun accertamento né nel luogo di lavoro del COGNOME né tramite l’utenza telefonica mobile dello stesso, come sarebbe stato invece necessario in quanto tale luogo di lavoro («INDIRIZZO») e tale utenza telefonica mobile erano stati indicati dal COGNOME nella propria denuncia-querela del 14 agosto 2015.
A tale proposito, si deve tuttavia osservare che, come risulta dall’annotazione della Squadra mobile della Questura di Arezzo del 30 dicembre 2015 agli atti, la polizia giudiziaria: si era già recata nell’indicata INDIRIZZO, dove i RAGIONE_SOCIALE aveva affermato avere sede la propria impresa individuale, senza reperire la stessa impresa né ottenere notizia alcuna di essa; aveva già ripetutamente provato a contattare il RAGIONE_SOCIALE sull’utenza telefonica mobile, da lui indicata, Lycamobile NUMERO_TELEFONO, senza alcun esito positivo, in quanto, non appena terminato di digitare il numero, entrava in funzione la segreteria.
Alla luce di ciò, e tenuto altresì conto che non vi era alcun elemento che potesse fare reputare che il COGNOME si trovasse ristretto in carcere, si deve ritenere che la Corte d’appello di Firenze, nel prendere atto del fatto che lo stesso COGNOME «non veniva rintracciato», abbia compiuto un apprezzamento non illogico in ordine alla ragionevole impossibilità di svolgere ulteriori ed efficaci ricerche del menzionato dichiarante.
Si deve peraltro rilevare che, ai sensi della nuova formulazione del comma 3bis dell’art. 603 cod. proc. pen., come sostituito (tale comma) dall’art. 34, comma 1, lett. i), n. 1), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l’eventuale annullamento della sentenza impugnata sul punto non comporterebbe l’obbligo dela Corte d’appello di Firenze di risentire il COGNOME, atteso che l’obbligo della rinnovazione istruttoria, nel caso di appello del pubblico rninistero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla prova dichiarativa, è ormai previsto «nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all’esito di integrazione probatoria nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5», il che non è avvenuto nel caso in esame.
Il secondo motivo non è fondato.
2.1. La Corte d’appello di Firenze ha ritenuto la responsabilità del NOME per il reato di rapina pluriaggravata ai danni di NOME sulla base dei seguenti elementi di prova e considerazioni.
Anzitutto, le dichiarazioni della persona offesa NOME COGNOME – il quale aveva riferito che l’imputato, dal quale si era recato per fargli aggiustare la propria automobile, dopo che egli gli aveva detto di essere in possesso della somma di C 70.000,00, che gli servivano per l’acquisto di una macchina edile per la sua impresa, gli aveva spruzzato negli occhi un Iliquido urticante contenuto in una bomboletta spray e si era quindi impossessato del denaro -, in quanto coerenti e confermate dagli elementi che: a) il COGNOME disponeva effettivamente della somma di C 70.000,00, avendo documentato di averla dichiarata alla frontiera di ingresso in Italia; b) il possesso di tale somma, regolarmente dichiarata, rendeva del tutto credibile che egli l’avesse con sé il giorno del fatto e intendesse destinarla all’acquisto (a Milano) di una macchina edile per la propria impresa; c) sul luogo dei fatti era stata effettivamente rinvenuta una bomboletta spray contenente del liquido urticante; d) gli agenti della polizia giudiziaria che erano intervenuti su posto, chiamati dal NOME, avevano riscontrato come questi, oltre a lacrimare vistosamente, presentasse dei vistosi graffi sulle gambe, il che forniva congruenza al racconto della persona offesa secondo cui, dopo che gli fu sottratto il denaro, egli si era posto all’inseguimento del NOME graffiandosi tra i rovi. La Corte d’appello di Firenze, inoltre: a) argomentava come, diversamente da quanto era stato sostenuto dal Tribunale di Arezzo, non si dovesse ritenere «poco credibile» che il COGNOME avesse confidato al NOME di avere con sé l’indicata significativa somma di denaro, atteso che la persona offesa non aveva alcuna ragione di dubitare dell’onestà dell’imputato, che conosceva da tempo; b) sottolineava come l’imputato, subito dopo il fatto, avesse fatto perdere le proprie tracce, costituendosi solo alcuni giorni dopo, su consiglio del difensore.
La Corte d’appello di Firenze riteneva invece non credibile la versione dei fatti che era stata fornita dall’imputato NOME – il quale aveva affermato di non sapere nulla del denaro che il COGNOME aveva con sé e che questi, dopo avergli chiesto di usare la sua autovettura, al suo diniego, si era ugualmente diretto verso la stessa, che aveva le chiavi sul cruscotto, sicché egli aveva preso dall’officina la bomboletta spray e gli aveva spruzzato il liquido urticante per evitare che il COGNOME gli portasse via l’automobile – argomentando al riguardo: a) l’incongruenza del racconto dell’imputato, non essendo dato comprendere per quale ragione il COGNOME, che si era recato dal COGNOME per fargli aggiustare la propria automobile, «come in preda a un raptus», avesse poi deciso di impossessarsi del veicolo dell’imputato; b) che le dichiarazioni dell’imputato secondo cui il COGNOME si sarebbe presentato da lui la settimana precedente i fatti insieme a diversi altri uomini, egli si sarebbe insospettito per la presenza di un doppiofondo nell’autovettura del COGNOME e si sarebbe inizialmente reso
irreperibile per timore di ritorsioni apparivano sostanzialmente dirette a ingenerare il sospetto sulla versione dei fatti che era stata offerta dalla persona offesa.
Infine, la Corte d’appello di Firenze ha valorizzato l’elemento, sopravvenuto rispetto alla sentenza di primo grado, del rinvenimento, occultata nell’abitazione dell’imputato (in un foro che era stato praticato sul muro sopra la porta di ingresso del bagno), della somma di C 50.000,00, la quale si doveva ritenere parte del corpo del reato, atteso anche che: non appariva verosimile che tale somma, come era stato sostenuto dalla difesa dell’imputato, fosse il ricavato della vendita di una proprietà in Albania, atteso che tale vendita, pur documentata, era avvenuta cinque anni prima, di essa l’imputato non aveva mai fatto menzione e il denaro non era mai stato dichiarato alla frontiera di ingresso in Italia; il fatto che il tag delle banconote che erano state rinvenute nell’abitazione del NOME non fosse esattamente quello delle banconote che erano state indicate nella denuncia della persona offesa poteva essere spiegato con la s;pendita, medio tempore, da parte dell’imputato, delle banconote di taglio più piccolo; si doveva ritenere irrilevante che la somma de quo fosse stata rinvenuta dopo che era stata commessa un’effrazione all’interno dell’appartamento in uso all’imputato.
2.2. Ciò evidenziato, il Collegio ritiene anzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte d’appello di Firenze abbia assolto l’obbligo della motivazione rafforzata.
La Corte fiorentina, infatti: da un lato, ha indicato, con una forza persuasiva che appare superiore a quella della sentenza di primo grado, le numerose ragioni per le quali ha ritenuto pienamente credibili le dichiarazioni del COGNOME e, invece, non credibili le dichiarazioni dell’imputato; dall’altro lato, ha basato l propria decisione anche sull’elemento, sopravvenuto rispetto alla sentenza di primo grado, del rinvenimento, occultata nell’abitazione dell’imputato, della somma di € 50.000,00, la quale poteva essere ritenuta parte del corpo del reato.
In secondo luogo, la riassunta motivazione dell’affermazione di responsabilità del COGNOME appare priva di contraddizioni e illogicità manifeste e resiste, in particolare, alle censure del ricorrente, atteso che: a) l’accertata disponibilità, da parte del COGNOME, sulla scorta della dichiarazione doganale, della somma di € 70.000,00 ben può essere considerata un elemento di conferma dell’attendibilità del racconto della persona offesa di avere avuto con sé la stessa somma il giorno del fatto e dell’intento di destinarla all’acquisto di una macchina edile per la propria impresa; b) non risulta manifestamente illogica la valorizzazione, da parte della Corte d’appello di Firenze, del rinvenimento della somma di € 50.000,00 occultata all’interno dell’abitazione dell’imputato, in quanto parte del corpo del reato, atteso che la stessa Corte d’appello ha fornito una spiegazione – anch’essa non manifestamente illogica – sia del fatto che il taglio della banconote che erano state
rinvenute nell’abitazione del COGNOME non fosse esattamente quello delle banconote che erano state indicate nella denuncia della persona offesa sia della ritenuta inverosimiglianza della sostenuta (dalia difesa) provenienza delle stesse banconote dalla vendita di una proprietà in Albania; c) risulta del tutto logico che la Corte d’appello di Firenze non abbia attribuito rilievo, al fine di valutare l’attendibilità delle dichiarazioni del COGNOME, al fatto che questi non si fosse costituito parte civile, atteso che tale dato appare effettivamente “neutro” rispetto al predetto fine e, anzi, caso mai, indicativo del disinteresse della persona offesa, in quanto non portatrice di pretese economiche; d) neppure risulta illogico, infine, che la Corte d’appello di Firenze abbia ritenuto irrilevante che la menzionata somma di C 50.000,00 fosse stata rinvenuta dopo che era stata commessa un’effrazione all’interno dell’appartamento in uso all’imputato.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 22/06/2023.