Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7535 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7535 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a BIELLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE di APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso; NOME COGNOME, per il ricorrente, che ha concluso chiedendo udito l’Avv. l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 9 aprile 2025 la Corte d’ Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa il 13 settembre 2022 dal Tribunale di Vercelli, per quel che qui interessa dichiarava non doversi procedere nei confron ti dell’imputato COGNOME NOME NOME relazione al reato di sequestro di persona in concorso perché l’azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela e riduceva la pena in relazione al residuo reato di rapina pluriaggravata in concorso.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando tre motivi di doglianza.
Con il primo motivo deduceva contraddittorietà della motivazione in relazione alla omessa valutazione dell’esame della persona offesa COGNOME NOME e del riconoscimento fotografico effettuato in tale sede, prove ammesse dal giudice in accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato condizionato.
Rassegnava che in tale occasione il COGNOME aveva indicato quale autore della rapina non l’odierno ricorrente COGNOME NOME, bensì il di lui fratello COGNOME NOME, persona da lui conosciuta.
Assumeva che tale riconoscimento aveva natura di prova dirimente e che, nonostante ciò, la Corte territoriale non aveva reso alcuna motivazione al riguardo e neppure aveva menzionato tale elemento istruttorio.
Con il secondo motivo deduceva manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, assumendo che nel determinare la pena, e in particolare gli aumenti per la continuazione, il giudice del merito aveva omesso di considerare il limite del cumulo materiale previsto dall’art. 81, comma 3, cod. pen.
Con il terzo motivo deduceva violazione dell’art. 628 cod. pen., per non avere la Corte di merito considerato il nuovo minimo edittale della pena previsto in virtù dell’intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 86 del 2024 .
Assumeva che nel caso di specie il danno per la persona offesa era stato particolarmente tenue, essendo stata sottratta la somma di venti euro ed essendo rimasta dubbia la sottrazione del telefono cellulare della vittima, non rinvenuto nella disponibilità degli aggressori e comunque di esiguo valore economico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è infondato.
Risulta dalla lettura della sentenza di primo grado che nel corso di un primo riconoscimento fotografico, effettuato in data 12 giugno 2020, la persona offesa COGNOME NOME aveva riconosciuto, oltre che altri autori della rapina, fra i quali COGNOME NOME, riconosciuto con certezza, anche l’odierno ricorrente COGNOME NOME, riconosciuto al l’80% .
Nel corso di un secondo riconoscimento, effettuato a distanza di oltre due anni e precisamente il 13 settembre 2023, il COGNOME aveva riconosciuto COGNOME NOME, fratello dell’imputato, e non anche quest’ultimo o altri autori della rapina (v. pag. 9 della sentenza di primo grado).
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello ha fondato l’affermazione di responsabilità dell’imputato ‘ essenzialmente sulle dichiarazioni di COGNOME NOME, chiamante in correità dei complici, non avendo la persona offesa COGNOME NOME reso dichiarazioni di alcuna utilità ai fini dell’identificazione dei soggetti resisi responsabili della rapina e del sequestro di persona commessi ai suoi danni ‘ (v. pag. 7 della sentenza impugnata).
Ciò posto, deve essere escluso il dedotto vizio di contraddittorietà della motivazione in relazione alla omessa valutazione dell’esame della persona offesa e dei riconoscimenti fotografici dalla stessa effettuati, dovendosi considerare che la Corte d’A ppello ha posto a fondamento della conferma della statuizione di responsabilità altra prova, costituita dalla chiamata in correità di COGNOME NOMENOME che ha ritenuto connotata da piena attendibilità, intrinseca ed estrinseca, e ampiamente riscontrata.
Rispetto a tale quadro probatorio il ricorrente ha omesso di effettuare la cd. “prova di resistenza” e cioè di valutare se gli elementi di prova contestati (nella specie le dichiarazioni del COGNOME e i riconoscimenti fotografici dal medesimo effettuati) avessero avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito, mediante il controllo della struttura della motivazione, al fine di stabilire se la scelta di una certa soluzione sarebbe stata la stessa senza l’utilizzazione di quegli elementi, per la presenza di altre prove ritenute sufficienti.
Il motivo è, pertanto, infondato.
Il secondo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Deve essere escluso in vizio di manifesta illogicità della motivazione denunciato in relazione al trattamento sanzionatorio, dovendosi considerare che la Corte d’Appello, in maniera del tutto congrua , ha calcolato la pena tenendo conto del l’esclusione del reato satellite, rispetto al quale è stata emessa declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela, e rideterminando la pena per il reato residuo in anni quattro di reclusione ed euro 1.333,00 di multa, pari alla pena base determinata per il medesimo con la sentenza di primo grado (anni sei di reclusione ed euro 2.000,00 di multa), alla quale è stata applicata la riduzione di un terzo per la scelta del rito.
Non vertendosi in ipotesi di reato continuato risulta esclusa la considerazione del limite del cumulo materiale previsto dall’art. 81, comma 3, cod. pen., richiamato dalla difesa.
È del pari inammissibile, in quanto manifestamente infondato, il terzo motivo, dovendosi considerare che la lieve entità del fatto introdotta con la sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 2024 nel caso di specie resta esclusa in radice per il fatto che trattasi di rapina pluriaggravata e pertanto le caratteristiche della condotta non sono tali da far ritenere che si versi in un caso di offensività minima (v., in tema, Sez. 2, n. 45792 del 04/12/2024, Cizmic, Rv. 287359 -01, che in motivazione ha evidenziato che per ritenere sussistente l’attenuante di matrice costituzionale è necessario valutare «la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità»).
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere rigettato; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 28/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME