Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14652 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14652 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; sentite le richieste del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che ha si è
riportato ai motivi di ricorso, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 22 settembre 2022 dal Gup del Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di NOME COGNOME, per i reati di concorso in rapina aggravata, detenzione e porto illegale di armi, detenzione illegale di munizionamento, illecita detenzione di segni distintiv dei Corpi di Polizia e ricettazione.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, formulando quattro mol:ivi di impugnazione, che qui si riassumono, nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo, articolato motivo, si deduce la manifesta illogicità, contraddittorietà e comunque erroneità della motivazione, nonché la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., in relazione alla ribadita affermazione di colpevolezza in ordine ai reati contestati.
Il ricorrente rileva l’assenza di concreti elementi a suo carico sino alle dichiarazioni eteroaccusatorie di COGNOME ;rilasciate solo dopo la condanna in primo grado di quest’ultimo, per evidenti fini utilitaristici, e quindi viziate radice da scarsa attendibilità). Tali dichiarazioni, in ogni caso, risulterebbero intrinsecamente poco credibili, contraddittorie e incoerenti con altre emergenze processuali (le dichiarazioni degli altri coimputati e di diversi dichiaranti, nonché la menomazione alla mano destra e la condizione tricologica, come descritte nella consulenza medica di parte). La Corte di appello avrebbe quindi irritualmente obliterato tutte le allegazioni difensive sul punto, fantasiosamente superando le evidente discrasie ricostruttive.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura l’omessa motivazione in ordine alla recidiva, riconosciuta nonostante la positiva conclusione dell’affidamento in prova ai servizi sociali.
2.3. Il terzo motivo è diretto a contestare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza o equivalenza.
2.4. Con il quarto motivo, la difesa si duole dell’illegalità della pena, da momento che la diminuente del rito sarebbe stata applicata in misura inferiore al terzo di legge.
All’odierna udienza pubblica, le parti hanno concluso come da epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.
Quanto alle censure inerenti i lamentati vizi di motivazione, è opportuno osservare, preliminarmente, come si invochi in concreto, pur nell’alveo formale delineato dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., una radicale rilettura del materiale probatorio. Questa operazione, con ogni evidenza, comporta una valutazione strettamente di merito preclusa alla competenza di questa Corte. Invero, non sono deducibili con ricorso per cassazione censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che contestano la
persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, de credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; cfr. anche Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589-02, secondo cui la manifesta illogicità della motivazione, prevista dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia – al contrario che nel caso di specie – inconfutabile e non rappresenti soltanto un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza).
D’altro canto, nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame non è sempre tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del proprio convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; debbono pertanto considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv 281935),
I giudici di appello, con fluida argomentazione che non palesa alcuna incongruenza o illogicità e in piena condivisione con le considerazioni già espresse dal Tribunale oplontino, danno adeguatamente conto – offrendo completa risposta, esplicita o implicita, a tutte le allegazioni difensive – della attendibilità chiamante in correità NOME COGNOME, la cui collaborazione non deve postulare una palingenesi morale, e della sua complessiva versione dei fatti, particolarmente significativa in quanto derivante dalla personale partecipazione all’intera vicenda delittuosa (pp. 13-18), delle minime e agevolmente giustificabi li discrasie rispetto a particolari marginali riferiti da altri soggetti (l’appuntamento in INDIRIZZO; la presenza di un’incipiente canizie e l’apparente età, p. 18; i movimenti dell’imputato e dei còrrei all’esterno e all’interno della villa, prima e dop l’intervento delle Forze dell’Ordine, pp. 19-20; la possibilità di impugnare comunque la pistola con la mano offesa ovvero con la mano sinistra, p. 19-20; l’acquisto da parte dei rapinatori della strumentazione necessa-ia per l’esecuzione del delitto, pp. 21-22).
La Corte partenopea rileva altresì la natura di riscontro sicuramente individualizzante di taluni pregnanti elementi: in primo luogo, quale stringente argomento di ordine razionale, il ruolo centrale dell’imputato – unico già in
rapporto con ciascuno degli altri – nel mettere in contatto tutti i diversi componenti della batteria criminale (p. 16), nonché l’attività successiva a favore dei complici detenuti e i tentativi di cancellazione delle prove (pp. 20-22). Questa valutazione è conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e che riguardi non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all’imputato, mentre non è richiesto che i riscontr abbiano lo spessore di una prova “autosufficiente” perché, ir caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260607).
Il primo motivo è dunque meramente reiterativo e comunque non consentito.
La sentenza impugnata richiama poi il curriculum criminale del ricorrente, stigmatizzandone il crescendo, quale sequenza recidivante senza dubbio espressiva di una maggiore pericolosità e di una più accentuata colpevolezza (p. 22).
Il ricorso cita l’insegnamento di questa Corte, secondo cui l’estinzione di ogni effetto penale determinata dall’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale comporta l’impossibilità di tenere conto delle relative condanne agli effetti della recidiva (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marciane), Rv. 251688), ma il motivo è nondimeno formulato in termini insuperabilmente generici, in difetto di compiute indicazioni in merito ai tempi e agli esiti della definizione dell suddetta misura alternativa (che, da quanto desumibile dall’atto di impugnazione, parrebbe viceversa essere stata ancora in essere al momento della commissione dei fatti per cui si procede).
La Corte di appello ha congruamente esplicitato la propria conferma di diniego delle attenuanti generiche, richiamando la allarmante pericolosità dell’imputato e la brutalità delle condotte per cui si procede (p. 22). D’altronde, lo stringato motivo di ricorso non suggerisce circostanze diverse dall’essersi l’imputato sottoposto ad esame (il cui contenuto è stato, peraltro, ritenuto dai giudici di merito palesemente mendace e apologetico).
La doglianza è dunque generica e comunque manifestamente infondata.
In ordine all’ultimo motivo di ricorso, giova precisare preliminarmente che, essendo i fatti stati commessi il 9 agosto 202CI, risulta applicabile la pena prevista dall’art. 628, quarto comma, cod. pen., nel testo attualmente vigente, come modificato da ultimo dall’art. 6, comma 1, lett . . c), legge 26 aprile 2019, n. 36.
4.1. Il Tribunale, in ordine al trattamento sanzionatorio, per quanto attiene alla sola reclusione, è partito dalla pena base di dodici anni, sicuramente
ricompresa nella forbice edittale suaccennata. Poi è seguito un «aumento facoltativo entro un terzo per la recidiva ex art. 99 comma 4 c.p. contestata, trattandosi di circostanza aggravante a effetto speciale ai sensi dell’art. 63, comma 4 c.p. e per contestate aggravanti alla pena :li anni diciotto di reclusione», infine diminuita per il rito.
La Corte di appello ha confermato l’entità della pena irrogata in primo grado, specificando, «non avendolo fatto il giudice di prime cure che nell’ultimo aumento da anni sedici ad anni diciotto e prima della riduzione per il rito della pena così determinata, va fatto rientrare anche l’aumento a titolo di continuazione tra tutti i reati contestati e ritenuto in sentenza che può parametrarsi a complessivi anni uno di reclusione da suddividere tra i sette reati posti in continuazione» pro quota.
Il ricorrente evidenzia come la pena complessiva, prima della riduzione ex art. 442 cod. proc. pen., non possa dunque essere quella di diciotto anni, potendo soltanto tenersi ulteriormente conto dell’aumento di un terzo per la recidiva, di modo che, con l’aumento a titolo di continuazione, si dovrebbe pervenire infine, per quanto attiene alla pena detentiva, a diciassette anni di reclusione.
Non risulta devoluta alla cognizione di questa Corte l’integrazione motivazionale dei giudici di appello, laddove ascrivono uno dei due anni di reclusione aggiunti ai sedici già computati agli aumenti ex art. 81, secondo comma, cod. pen., cristallizzando quanto comunque già espresso dal Tribunale nella affermazione della penale responsabilità per tutti i delitti contestati e ne chiaro dictum del dispositivo, che li riconduce poi tutti sotto il vincolo della continuazione.
Per quanto il ricorso non espliciti completamente le ragioni di diritto a fondamento della censura, dolendosi solo dell’anno residuo ulteriormente ricompreso nella dosimetria sopra descritta, occorre nondimeno verificare la correttezza di tale aumento, espressamente relativo alle altre «contestate aggravanti», ultima frazione di pena riconducibile al reato più grave, prima del segmento sanzionatorio finale relativo agli altri reati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso.
4.2. A mente del quarto comma dell’art. 628 cod. pen., «se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma dei presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’art. 51, la pena è dell reclusione da sette a venti anni, e della multa da euro 2.500 euro a euro 4.000».
Il codice, in parziale deroga alla regola dell’art. 63, quarto comma, cod. pen., prevede dunque un’autonoma disciplina per il c:aso in cui sussistano più circostanze aggravanti, delineando due differenti ipotesi:
il concorso di più circostanze aggravanti speciali (quelle di cui ai numeri da 1 a 3-quinquies del precedente terzo comma);
il concorso di una (sola) di tali circostanze aggravanti speciali con una (sola) delle circostanze aggravanti comuni indicate nell’art. 61 cod. pen.
Nel caso di specie, il più grave reato di rapina risulta però aggravato da tre distinte circostanze previste dal terzo comma dell’art. 628 (nn. 1, 2 e 3-bis: minaccia commessa da persone travisate, violenza consistita rei porre la persona offesa in stato di incapacità di agire, fatto perpetrato in un luogo di privata dimora) e dall’aggravante comune della minorata difesa di cui all’art. 61, comma 1, n. 5, cod. pen., nonché dall’avere concorso nel reato più di cinque persone (art. 112, comma 1, n. 1, cod. pen.).
La contestazione per cui si procede non appare, pertanto, integralmente regolata dalla previsione dell’art. 628, quarto comma, cod. pen., da un lato, perché l’imputazione annovera contemporaneamente più aggravanti “interne” (eventualità disciplinata dalla prima ipotesi sopra descritta) con una delle aggravanti comuni ex art. 61 cod. pen. (mentre la seconda ipotesi ha per oggetto il concorso tra due sole circostanze, una speciale e una comune, come già accennato), e, dall’altro, in ragione dell’ulteriore circostanza, comune ma non prevista dall’art. 61 cod. pen., ascritta all’imputato.
4.3. Non risultano precedenti specifici in termini inerenti il testo dell’art. 628 quarto comma, cod. pen., successivamente alla sua modifica già ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103 (cfr. anche Sez. 2, n. 29792 del 09/10/2020, Panaro, Rv. 279817, incentrata sulla diversa questione del concorso di circostanze cosiddette “infranumero”).
A fronte della innegabile simmetria che connota la disposizione in esame rispetto a quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 625 cod. pen. (a fortiori, avuto riguardo anche alla parziale sovrapponibilità degli elementi costitutivi della rapina e del furto), parrebbe venire in rilievo, prima facie, quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui la pena edittale stabilita per il furto pluriaggravato dalla disposizione citata rimane la stessa, tanto se concorrano tutte le aggravanti specifiche previste nel primo comma dello stesso articolo quanto se concorrano una o più delle suddette aggravanti specifiche e una o più delle aggravanti comuni indicate nell’art. 61 cod. pen. In conseguenza di questa opzione esegetica, si esclude che, anche qualora sussistano due o più delle aggravanti specifiche e con queste concorrano altresì aggravanti comuni previste dall’art. 61 cod. pen., la pena debba essere ulteriormente aumentata, secondo il criterio irdicato nell’art. 63, terzo comma, cod. pen. (Sez. 5, n. 37428 del 2023, COGNOME, n.m.; Sez. 5, n. 34806 del 2021, COGNOME, n.m.; Sez. 5, n. 51707 del 2018, COGNOME, n.m.; Sez. 4, n. 36829 del 21/09/2010, COGNOME, Rv. 248403; Sez. 5, n. 12069 del 18/10/1991, COGNOME, Rv. 188681; Sez. 2, n. 200 del 02/02/1970, dep. 1971, COGNOME, Rv. 117002). L’impossibilità di ulteriori modifiche in dete-ius in ragione delle
ulteriori circostanti, pur esondanti rispetto alla stretta previsione di legg fatta discendere dalla specifica finalità del legislatore di attribuire lo stesso pes alle varie «combinazioni di circostanze», in presenza di una disposizione, come quella contenuta nella prima parte della norma in esame, che sancisce la medesima pena per la contemporanea presenza di due o più circostanze ad effetto speciale.
Questo percorso argomentativo, privo di un’effettiva base testuale, trova, tuttavia, un ostacolo non superabile nel preliminare canone ermeneutico sancito dall’art. 12, disp. prel. cod. civ., a mente del quale, nell’applicare la legge non può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione, e, in secondo luogo, dalla intenzione del legislatore (nonché eventualmente nell’impossibilità di applicare le leggi che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi oltre i casi e i tempi in esse considerati, ai sensi del successivo art. 14).
Il tenore testuale della disposizione, oltre che confortato da una non oscura ratio legis, è invero privo di equivocità interpretative o di margini di incertezza tali da lasciare spazio all’esegesi sistematico-funzlonale.
In un’ottica di irrigidimento della risposta penale, mediante l’individuazione di una sanzione ritenuta più efficace, proporzionata e dissuasiva rispetto a gravi fenomeni criminali (non sindacabile in sede giurisdizionale, in quanto rimesso all’ampia discrezionalità del legislatore sul punto, nei soliti limiti imposti dai princ di offensività e ragionevolezza; cfr., ex pluribus, Corte cost., sent. 136 del 20/05/2020, che richiama anche il contrappeso costituito dalla graduabilità in concreto della pena da parte del giudice penale entro la cornice sanzionatoria legale), il nuovo quarto comma dell’art. 628 cod. pen. disciplina autonomamente, in deroga alla norma generale, ogni profilo sanzionatorio relativamente alle varie forme circostanziali ivi espressamente contemplate, e solo a quelle, determinando la misura della pena in modo indipendente dalla previsione ordinaria. La norma, ricavata in base al suo valore semantico secondo l’uso linguistico generale, ha una sua indubitabile logica, laddove individua ben precise «combinazioni di circostanze», tra loro assimilabili quanto a complessivo aumentato disvalore del fatto: più aggravanti speciali (caratterizzate da peculiari ragioni strettamente connesse alle modalità violente di aggressione ai beni protetti, nel quadro del fatto tipico disegnato dalla norma incriminatrice) o una sola aggravante speciale unita ad altra aggravante comune (tale da denotare altre sfumature, oggettive e soggettive, di disvalore e pericolosità sociale, non circoscrivibili al solo delitto rapina).
Sterilizzare questa inequivoca indicazione normativa, sia pure al fine di contenere risposte punitive potenzialmente draconiane introducendo in via
pretoria un criterio moderatore che sommi i casi riconducibili tanto alla prima, quanto alla seconda ipotesi della norma (e in tal modo, equiparando situazioni ontologicamente diverse), finisce per sostituire le valutazioni dell’interprete a quelle del legislatore; il riferimento alla lettera della legge costituisce la pri regola interpretativa e, allo stesso tempo, il limite di ogni altro criterio ermeneutic cui ricorrere solo quando il testo – al contrario del caso di specie – risulti poc chiaro o di significato non univoco (cfr. Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934; Sez. U, n. 47970 del 20/07/2017, Rezmuves, Rv. 270953; Sez. U, n. 36272 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 267238. Conforme anche la posizione delle Sezioni civili di questa Corte regolatrice, secondo cui l’attività interpretativ giudiziale è segnata, anzitutto, dal limite di tolleranza ed elasticità dell’enunciato ossia del significante testuale della disposizione che ha posto il legislatore e dai cui plurimi significati possibili, e non oltre, muove necessariamente la dinamica dell’inveramento della norma nella concretezza dell’ordinamento ad opera della giurisprudenza: cfr. Sez. U civ., 28 gennaio 2021, n. 2061, che riconosce alla funzione assolta dalla giurisprudenza natura dichiarativa del contenuto della norma, «con esclusione formale di un’efficacia direttamente creativa»; Sez. U civ., 18 settembre 2020, n. 19597; Sez. U civ., 31 ottobre 2018, n. 27755; Sez. U civ., 22 giugno 2018, n. 16957). D’altronde, la stessa interpretazione costituzionalmente orientata incontra un limite nel tenore letterale della norma (Corte cost., sentt. n. 202 del 2023, n. 178 del 2023; n. 104 del 2023; n. 59 del 2021; n. 32 del 2021; n. 32 del 2020; n. 221. del 2019; n. 141 del 2019; n. 268 del 2017; n. 83 del 2017; n. 241 del 2016. Cfr. anche Sez. 5, n. 12777 del 16/11/2018, dep. 2019, Albertazzi, Rv. 275996).
L’adeguatezza della pena, d’altronde, ben può trovare la propria giusta misura all’interno delle assai ampie forbici edittali, nonché, se del caso, fruendo dell’analoga elasticità di dosimetria consentita dalla altrettanto modulabile incidenza in concreto delle circostanze.
Le due particolari previsioni sanzionatorie di cui all’art. 628, quarto comma cod. pen. devono dunque essere intese nel suaccennato senso letterale, che risulta lineare e univoco e trova conferma anche nell’approccio logico-sistematico.
4.4. Nella presente vicenda processuale, che prende le mosse da una contestazione di rapina pluriaggravata ex artt. 61, n. 5, 112, n. 1, 628, quarto comma, nn. 1, 2 e 3-bis cod. pen., correttamente dunque i giudici di merito hanno individuato la pena base in relazione alla prima delle due ipotesi tassativamente indicate che prevedono una sanzione specifica, autonomamente individuata (il concorso, cioè, di due o più rectius, tre – circostanze “interne”).
È stato poi applicato l’aumento per l’ulteriore e distinta circostanza aggravante soggettiva ad effetto speciale (recidiva specifica e reiterata, ex art. 99, quarto
comma, cod. pen.), nella massima estensione di un terzo consentita dall’art. 63, quarto comma, cod. pen. Su questo passaggio del compul:o del trattamento sanzionatorio, non vi è stata impugnazione.
È stato poi operato l’ulteriore aumento – ridotto dalla Corte di appello ad un anno – per le ulteriori aggravanti comuni, ex artt. 61, n. 5, e 112, n. 1, cod. pen., ai sensi dell’art. 63, secondo comma, cod. pen. ed entro i limiti di cui all’art. 66 cod. pen., coerentemente con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice, dopo aver individuato la sanzione prevista per l’aggravante ad effetto speciale più grave, nell’esercizio del potere discrezionale conferitogli dall’art. 63, quarto comma, cod. pen., effettua poi gli eventuali aumenti obbligatori per le aggravanti comuni (cfr. Sez. 2, n. 46210 del 03/10/2023, COGNOME, Rv. 285437, in tema di rapina pluriaggravata, commessa anteriormente alla modifica ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103. Cfr. anche Sez. 5, n. 1928 del 21/12/2017, dep. 2018, Boettcher, Rv. 272003).
Il motivo di ricorso è, in conclusione, infondato.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 21 febbraio 2024