Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12921 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12921 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 01/05/1999
avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
letto ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce violazione di legge in relazione all’art. 628 cod. pen., con particolare riguardo alla mancata applicazione dell’ipotesi della lieve entità del fatto introdotta dalla sentenza n. 86 del 2024 della Corte Costituzionale, è manifestamente infondato;
premesso
che la Corte di cassazione, ove sia dedotta, con il ricorso, la mancata applicazione dell’attenuante della lieve entità del fatto, estesa al delitto di rapina per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, sopravvenuta alla decisione di appello, può valutare direttamente gli elementi costitutivi di detta diminuente, in applicazione della regola generale di cui all’art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. e in ossequio al principio costituzionale di ragionevole durata del processo, escludendola in base alle circostanze di fatto già accertate o alle statuizioni già adottate dal giudice di merito, senza disporre l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nel caso in cui non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto (cfr., in tal senso Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L. Rv. 287350 – 02);
che, con la sentenza n. 86 del 2024, emessa nel solco di quella n. 120 del 2023, !a Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628 secondo comma, del codice penale “… nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità”; hafflo spiegato che “… la descrizione tipica operata dall’art. 628 cod. pen. evidenzia una latitudine oggettiva e una varietà di condotte materiali non meno ampia di quella del delitto di estorsione, poiché, anche nella rapina, la violenza o minaccia può essere di modesta portata e l’utilità perseguita, ovvero il danno cagionato, di valore nfimo” ritenendo emblematico “… il caso di cui deve giudicare il rimettente, nel quale la sottrazione è stata relativa a pochi generi di consumo, del prezzo di qualche euro appena, e la violenza o minaccia si è esaurita in frasi scarsamente intimidatorie e in una spinta data per divincolarsi” osservando che “… in simili fattispecie, per la rapina come per l’estorsione, il minimo edittale di notevole asprezza, introdotto per contenere fenomeni criminali seriamente lesivi della persona e del patrimonio, eccede lo scopo, determinando l’irrogazione di una pena irragionevole, sproporzionata e quindi inidonea alla rieducazione”;
che la Corte Costituzionale ha precisato che, come era accaduto per l’estorsione, “… gli indici dell’attenuante di lieve entità del fatto – estemporaneit della condotta, scarsità dell’offesa personale alla vittima, esiguità del valore sottratto, assenza di profili organizzativi – garantiscono che la riduzione della pena sia riservata alle ipotesi di lesività davvero minima, per una condotta che pur sempre incide sulla libertà di autodeterminazione della persona” pervenendo, infine, ad estendere la portata della decisione, in via consequenziale, e sulla base delle medesime premesse e delle stesse considerazioni, anche all’ipotesi della rapina propria;
che, tuttavia, la ricostruzione dell’episodio oggetto di valutazione e restituita dalla lettura delle due sentenze di merito non consente in alcun modo, e senza necessità di ulteriori approfondimenti “in fatto”, di ricondurlo nell’ambito della fattispecie attenuata frutto dell’intervento della Corte Costituzionale di cui si è dato conto, trattandosi di una condotta di rapina pluriaggravata sia in quanto posta in atto da “più persone riunite” che in luogo isolato ed in tempo di notte ma, anche, con l’uso di una bottiglia di vetro rotta ovvero usando minaccia con il ricorso ad un’arma impropria (cfr., Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022, Keita, Rv. 282785 02);
che, in definitiva, la fattispecie concreta non può evidentemente essere ricondotta nel paradigma dell’ipotesi “lieve” non soltanto per la natura e la specie ma, anche per i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione (Sez. 2, n. 9820 del 26/01/2024, COGNOME, Rv. 286092 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 marzo 2025.