Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36639 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36639 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/05/2025 del TRIBUNALE di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza emessa in data 06 maggio 2025 con cui il Tribunale di Bologna, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto la sua richiesta di rideterminazione della pena a lui inflitta con la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna in data 07 luglio 2016, irrevocabile in data 22 febbraio 2022, mediante applicazione dell’ipotesi di lieve entità al delitto di rapina, divenuta possibile a seguito della declaratoria di incostituzionalità decisa con la sentenza n. 86/2024 della Corte costituzionale, perché ha ritenuto insussistente, nel caso di specie, una ipotesi di lieve offensività del reato commesso, stanti le sue modalità, la violenza usata contro la vittima e la non modesta entità del danno patrimoniale causato;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere l’ordinanza escluso la lieve entità del fatto per essere egli recidivo, mentre tale indice non è presente nell’elenco stilato dalla Corte costituzionale, che prevede solo la natura, specie, mezzi, modalità o circostanze dell’azione, o la tenuità del danno o del pericolo, e senza tenere conto del fatto che egli ha avuto, nella rapina, un ruolo marginale e non ha usato violenza, che il fatto è avvenuto di notte così da non coinvolgere estranei, che la vittima non ha riportato lesioni personali ma ha solo subito minacce, che il danno causato è di poche decine di euro, tanto che la vittima non si è neppure costituita parte civile;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, nonché privo di specificità, in quanto non si confronta con l’ordinanza, che non ha neppure menzioNOME una eventuale recidiva del ricorrente, ed ha negato la sussistenza di una ipotesi di lieve entità perché la rapina è stata commessa da più persone, usando un rilevante grado di violenza, colpendo la vittima con diversi pugni e poi allontanandosi velocemente in auto benché la vittima si stesse aggrappando alla borsa del computer appena sottratto, mentre uno dei rapiNOMEri la stringeva a sé, e infine cagionando un danno ben superiore alle poche decine di euro menzionate nel ricorso, che palesemente descrive una vicenda diversa da quella effettivamente giudicata;
ritenuto, pertanto, che il ricorso sia inammissibile, perché lamenta una carenza e illogicità di motivazione palesemente insussistente, avendo il giudice dell’esecuzione valutato la sussistenza dell’ipotesi di lieve entità applicando correttamente il principio dettato dalla sentenza Corte Cost. n. 86/2024;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
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