Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4344 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4344 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME NOME nato a Torino il 16/07/1992 NOME NOME nato a Torino il 17/11/1984
avverso la sentenza del 10/07/2024 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; udito il difensore, avv. NOME COGNOME per COGNOME Davide e, in sostituzione dell’avv. NOME COGNOME per COGNOME NOMECOGNOME che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10/07/2024 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino in data 13/12/2023, che aveva condannato NOME COGNOME e NOME COGNOME per i reati di rapina e porto in luogo pubblico di strumenti atti ad offendere, assolveva il Sità dalla contravvenzione di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975, rideterminando la pena e confermava la sentenza impugnata con riguardo alla posizione del COGNOME.
NOME COGNOME a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art.
606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione al man riconoscimento della circostanza attenuante introdotta dalla sentenza n. 86 2024 della Corte costituzionale, nonché motivazione carente ed illogica Evidenzia come i criteri utilizzati dalla Corte territoriale per esclud configurabilità del fatto di lieve entità siano generici e come il riferime mezzi ed alle modalità dell’azione sia del tutto privo di specificità, anc considerazione del fatto che non è dato comprendere a quale dei due imputati siano riferite le circostanze di fatto richiamate; che la sentenza non dà con come possano esser messe in correlazione la circostanza per cui la person offesa non abbia riportato alcuna lesione con la gravità delle modalità dell’azi a seguito delle quali solo gli imputati hanno riportato lesioni personali; che la parte della motivazione in cui si affronta il contributo causale forni Mittica all’azione è carente, atteso che nel dubbio in ordine al ruolo da q ricoperto avrebbe dovuto essere applicata la circostanza attenuante invocat che, anche con riferimento alla valutazione del danno cagionato, la motivazion è carente, atteso che non considera che esso è stato praticamente nullo, quanto la persona offesa era tornata in possesso del telefono cellu nell’immediatezza, senza che fosse in alcun modo danneggiato; che, dunque, mutuando la giurisprudenza di legittimità in relazione alla circostanza attenu di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., all’esito della complessiva valutazi pregiudizio arrecato, è possibile riconoscere la speciale tenuità del fatto.
3. NOME COGNOME a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazion
3.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 628 cod. pen., nonché man illogicità della motivazione. Rileva che, con riferimento alla attendi intrinseca delle dichiarazioni della persona offesa, la Corte territoriale u congetture non verificabili, con la conseguenza che non vi è stata quella veri più penetrante e rigorosa dell’attendibilità intrinseca del dichiarante; che, profilo dell’attendibilità estrinseca, la presenza del Sità al momento sottrazione del telefono è altamente dubbia, poiché il ricorrente è identificato solo dalle forze dell’ordine intervenute nei pressi del bar ed riconosciuto dal gestore del bar; che, peraltro, la deposizione di quest’ul lungi dal rappresentare un riscontro alle dichiarazioni dello COGNOME, avvaloran tesi difensiva, secondo cui i tre italiani si erano rifugiati all’interno del b erano inseguiti da un gruppo di senegalesi; che, dunque, appare inverosimile c tre ragazzi italiani abbiano rapinato di un cellulare un senegalese, da so frangente dell’aggressione, dopo averlo malmenato e che poi immediatamente siano stati inseguiti da un gruppo di almeno quattro senegalesi; che, del rest
persona offesa non ha riportato contusioni, a differenza dei due odierni imputa che presentavano contusioni, sbucciature alle mani ed ematomi al viso; che tal circostanze rendono non veritiera la ricostruzione dei fatti effettuata persona offesa, atteso che molto più verosimilmente si è verificata una rissa; a conforto di detto assunto milita anche il rinvenimento delle forbici sulla per del Mittica e non del Sità.
3.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 99 cod. pen., nonché ma illogicità della motivazione. Osserva come nell’applicare la recidiva i giudi siano limitati a richiamare i precedenti penali ed il difetto di resipiscenza, tener conto che le condanne già riportate risalgono a fatti risalenti nel t che, dunque, non è dato comprendere perché il reato commesso sia in concreto sintomatico di una maggiore escalation criminosa e, dunque, di una maggiore pericolosità sociale del ricorrente; che, al contrario, tenuto conto del secondario rivestito dall’imputato nella vicenda che qui occupa, la recid avrebbe dovuto essere esclusa; che in ogni caso il trattamento sanzionator risulta eccessivamente severo, in considerazione della modesta entità del fa (trattasi della sottrazione di un telefono cellulare), del modus operandi e della personalità dell’imputato.
3.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, le e), cod. proc. pen., per manifesta illogicità della motivazione in relazion mancata applicazione della circostanza attenuante del fatto di lieve ent Ritiene, invero, la difesa che il reato per cui si procede, se confrontato con di pari qualificazione giuridica, appare di lieve entità, sol che si consideri c sono state usate armi da fuoco, che il bene sottratto è costituito da un tel cellulare usato, dunque, di non rilevante valore commerciale e che la perso offesa non ha riportato lesioni personali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile, per essere manifestament infondato l’unico motivo cui è affidato.
Va, innanzitutto, premesso che gli indici qualificanti della circosta attenuante introdotta per la rapina dalla sentenza della Corte costituzionale del 2024 vanno individuati – sulla scorta dell’elaborazione giurisprudenzia nell’estemporaneità della condotta, nella modestia dell’offesa personale vittima, nell’esiguità delle somme rapinate e nell’assenza di profili organizz (Sez. 2, n. 9820 del 26/1/2024, COGNOME, Rv. 286092 – 01); che si trat come la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire, di circosta
attenuante che ha natura oggettiva (Sez. 1, n. 28468 del 23/04/201 COGNOME, Rv. 256117 – 01); che la valutazione di levità investe la condo delittuosa nel suo complesso, per cui la stessa deve essere esclusa se il req della lieve entità manchi o in rapporto all’evento di per sé considerato ovve rapporto a natura, specie, mezzi, modalità e circostanze della condotta; ovve ancora, in rapporto all’entità del danno o del pericolo conseguente al re avuto riguardo a tempi, luoghi e modalità del fatto ed all’ammontare del somme rapinate (Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, COGNOME, Rv. 269933 – 01).
Ciò posto, nel caso di specie, la Corte territoriale con motivazione congr ed esaustiva, oltre che immune da vizi logici, ha dato conto delle ragioni pe quali ha escluso la configurabilità della circostanza attenuante del fatto di entità, evidenziando – tra l’altro – la reiterazione delle condotte vi l’utilizzo delle forbici per portare la minaccia e il valore del bene sot valutato «non di minimale entità (ovvero euro 1.000,00-1.200,00)». Trattas all’evidenza di elementi idonei ad escludere la applicazione della circosta attenuante in discorso, attenendo ai mezzi, alle modalità ed alle circostanze d condotta, oltre che all’entità del danno.
2. Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
2.1. Il primo motivo non è consentito, atteso che è costituito da me doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alter delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibi giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per l di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processua quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittim infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si r in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compen probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quel di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai della decisione. In altri termini, eccede dai limiti di cognizione della Co cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, tratta di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto ch controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, e 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell’esposizion ragioni giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenza 0/1
manifesta illogicità dell’esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazi rispetto al fine che ne ha giustificato l’utilizzo e della non emersione di alc predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificam indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la deci insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/1/2023, COGNOME, Rv. 284556 – 01; Sez. 5, n. 26455 del 9/6/2022, COGNOME, Rv. 283370 – 01; Sez. 2, 9106 del 12/2/21, COGNOME, Rv. 280747 – 01).
Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e può, quindi, estendersi all’esame ed alla valutazione degli elementi di f acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.
Dunque, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito ed voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una censura di fatto sul profilo specifico dell’affermazione di responsabi dell’imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazion violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, po che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esausti percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica.
Deve esser evidenziato, inoltre, che detti motivi sono reiterativi di medesi doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del mat probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini prec concludenti dalla Corte territoriale, che ha valorizzato per un verso la circost per cui il Sità sia stato riconosciuto dallo NOME quale uno dei tre sog italiani che lo avevano aggredito per sottrargli il marsupio e per altro ver dichiarazioni di NOME, il barista che ha riferito che, appena giunto ne inseguendo i tre soggetti italiani, lo COGNOME intimava loro di restituirgli il t che gli avevano sottratto, che uno dei tre aveva nel frattempo occult all’interno di un vaso.
Trattasi di motivazione esaustiva che non risulta affetta da vizi logici e conseguentemente non è censurabile in sede di legittimità.
2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Ed invero, la Corte territoriale ha ritenuto la recidiva, evidenziando com plurimi precedenti penali, anche specifici, da cui il Sità risulta gr unitamente all’assenza di segnali di resipiscenza, denotino la mancanza qualsivoglia rivisitazione critica dei trascorsi criminali, rendendo l’ult violazione di legge per cui si procede espressione di una maggior colpevolezza di una più accentuata pericolosità sociale nell’ambito di una progressio
ascendente. Trattasi di motivazione congrua ed esaustiva, in linea con consolidato orientamento sul punto della giurisprudenza di legittimità, oltre scevra da manifesta illogicità, per cui non è censurabile in questa sede.
2.3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo, per il quale si rinv integralmente alle considerazioni svolte al punto 1 del “Considerato in diritto” in relazione alla posizione del coimputato, trattandosi, come sopra evidenziato, circostanza attenuante che ha natura oggettiva.
All’inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibili al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cass delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 15 gennaio 2025.