Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23694 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23694 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Roma il 29/01/1982
avverso l’ordinanza del 18/02/2025 della Corte d’appello di Roma
esaminati gli atti;
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di rideterminazione della pena in executivis per il delitto di rapina per il quale Ł stato condannato all’esito di giudizio definito prima che, con sentenza n. 86 del 2024, la Corte costituzionale dichiarasse illegittimo l’art. 628 cod. pen., nella parte in cui non prevede la possibilità di diminuire la pena in caso di lieve entità del fatto;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso – con il quale si lamenta l’illogicità della motivazione posta dal Giudice dell’esecuzione a fondamento del rigetto – Ł interamente versato in fatto e, comunque, manifestamente infondato;
considerato che, infatti, la Corte di appello ha posto a ragione del diniego la gravità della condotta, valorizzando la circostanza che la sottrazione della borsa Ł avvenuta scaraventando la vittima fuori dall’autovettura sulla quale viaggiava con l’imputato, tanto da cagionare alla donna lesioni, anch’esse oggetto di condanna;
ritenuto che tale motivazione – con le quali il ricorrente omette di confrontarsi – si pone nell’alveo della giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che «L’attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall’art. 311 cod. pen. ed applicabile anche al delitto di rapina a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicchØ non Ł configurabile nel caso in cui la lievità difetti in rapporto all’evento in sØ considerato o in ordine alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all’entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo al valore dei beni sottratti» (Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 05/06/2025 Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
EVA TOSCANI