Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45592 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 45592 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
E. K1 t: N 7 A
sul ricorso proposto da:
NOME RAGIONE_SOCIALE nato a MODENA il 12/04/1995
avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
I
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
‘ trzfittrii, Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo GLYPH N3i GLYPH .fr’I’Y’LL55A;le )) ii(OrS3
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 22 febbraio 2024 confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto NOME responsabile di rapina impropria.
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore dell’imputa osservando che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 2 con la quale era stata dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 628, commi I pen. nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le moda o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pe il fatto risulti di lieve entità, il trattamento sanzionatorio applicato al ric contrario alla legge ed andava quindi rideterminato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Si invoca la valutazione di questa Corte in ordine all’applicabilità diminuente del reato di rapina del fatto di lieve entità introdotta per effet sentenza additiva della Corte costituzionale n. 86 del 2024, sentenza che, ess stata decisa il 16/04/2024 (depositata il 13 maggio 2024), è intervenuta dop sentenza impugnata.
Con la sentenza n. 86 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiar l’illegittimità costituzionale “dell’art. 628, secondo comma, del codice penale parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura no eccedente un terzo quando “per la natura, la specie, i mezzi, le modal circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del per il fatto risulti di lieve entità”
Il Giudice delle leggi è pervenuto a tale esito (come già era avvenuto n sentenza n. 120 del 2023 su analoga questione relativa al reato di estors sulla base del rilievo che gli interventi di inasprimento sanzionatorio che s succeduti nel tempo in relazione alla fattispecie di estorsione non hanno pre una “valvola di sicurezza” che consenta al giudice di moderare la pena, o adeguarla alla gravità concreta del fatto estorsivo», in modo da evi «l’irrogazione di una sanzione non proporzionata ogni qual volta il fatto medes si presenti totalmente immune dai profili di allarme sociale che hanno indot legislatore a stabilire per questo titolo di reato un minimo edittale di n asprezza».
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La sentenza n. 86 del 2024, sul solco della precedente sentenza n. 120 d 2023, ha precisato che “in presenza di una fattispecie astratta connotata, detto, da intrinseca variabilità atteso il carattere multiforme degli el costitutivi «violenza o minaccia», «cosa sottratta», «possesso», «impunità» tuttavia assoggettata a un minimo edittale di rilevante entità, il fatto che prevista la possibilità per il giudice di qualificare il fatto reato come di li in relazione alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità o circo dell’azione, ovvero alla particolare tenuità del danno o del pericolo, determ violazione, ad un tempo, del primo e del terzo comma dell’art. 27 Cost.”
Ciò premesso, appare opportuno confrontare il dispositivo della pronunci citata con il disposto dell’art. 62 n. 4 cod. pen: il primo ha dichiarato “l’ill costituzionale dell’art. 628, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non pre che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’a ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti entità”; il secondo prevede, quale attenuante speciale “avere nei delitti co patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offes dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti deter da motivi di lucro, l’avere agito per conseguire o l’avere comunque conseguito lucro di speciale tenuità, quando anche l’evento dannoso o pericoloso si speciale tenuità”.
E’ interessante notare che nell’ordinanza di rimessione, per come riport in sentenza, il Tribunale di Cuneo aveva anche rilevato che “la sproporzione minimo edittale non potrebbe trovare rimedio nell’applicazione delle attenua generiche e dell’attenuante della speciale tenuità del danno patrimoni circostanze la cui finalità non è correggere l’eccessività della misura astr pena”, questione che non pare essere stata approfondita dalla Consulta.
Ciò premesso, il motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Dall’analisi della sentenza della Consulta e del disposto dell’art. 62 n. pen., si ricava che gli elementi che il giudice deve prendere in considerazione due: “la particolare tenuità del danno o del pericolo” (sentenza) cui corrispon danno particolare tenuità” (art. 62 n.4 cod. pen.), inteso come danno di n esclusivamente patrimoniale, e la lieve entità del fatto derivante dalla “nat specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione” (sentenza) cui corris “l’evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità” (art. 62 n.4 cod. pen. invece si ha riguardo anche alle conseguenze di natura non esclusivament patrimoniale; ne deriva che se la valutazione del giudice che ha conce
3./V ‘
l’attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod. pen. non ha investito tutti e due g sopra evidenziati, ben potrà essere concessa anche la diminuente prevista da sentenza della Corte Costituzionale mentre se si sono valutati entrambi gli asp la diminuente non può essere concessa.
Quest’ultimo è il caso in esame, in cui il giudice di primo grado ha evidenz che l’imputato ” si dirigeva verso le barriere all’altezza della cassa numer dopo aver calciato un cliente anziano…colpendo inoltre la cassiera..”, che pre “…che nel tentativo di fuga l’uomo…le aveva girato un braccio, rompendole a una catenina che portava al collo…Giungeva quindi in aiuto della cassiera anch guardia giurata…che era a sua volta spinta dall’COGNOME verso degli scaf precisando poi, a proposito della ritenuta recidiva, che “il fatto che NOME impossessarsi di beni di modestissimo valore abbia posto in essere atti di vio nei confronti di più persone evidenzia quanto elevata sia la sua pericolosità”
Si deve quindi rilevare che le modalità dell’azione, ritenute particolarm gravi dal giudice di merito, non consentano l’applicazione della diminuente prev dalla citata sentenza della Corte Costituzionale
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc .pen., con il provvedimento che dich inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condan al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di col nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore de cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata i ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29/10/2024
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