Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18787 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 06/05/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18787 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME
CC – 06/05/2025
R.G.N. 4135/2025
NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI CODICE_FISCALE nata a Roma il 23/02/1996
avverso la sentenza del 07/10/2024 della Corte d’appello di Roma
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza in data 12 marzo 2024 del G.u.p. del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità dell’imputata in relazione al reato di concorso in rapina aggravata e continuata (artt. 81, 110 e 628 commi 1 e 3, n. 1, cod. pen.) commesso in Roma il giorno 8 ottobre 2021.
considerato che avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputata deducendo violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per non avere i Giudici riconosciuto alla Duarte l’attenuante dell’ipotesi di lieve entità introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024.
rilevato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza del diniego del riconoscimento della invocata circostanza attenuante, Ł indeducibile in questa sede perchØ fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che , secondo quanto stabilito dalla Consulta, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità, il giudice deve considerare «la natura, la specie, i mezzi, le modalità o
circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo», e nel caso di specie, emerge come i giudici di appello abbiano posto a base del diniego del riconoscimento di tale attenuante una motivazione esente da vizi censurabili in questa sede, evidenziando i diversi elementi connotanti la vicenda criminosa per cui si procede confliggenti con il ridotto disvalore del fatto riconosciuto nell’ipotesi di lieve entità, secondo quanto affermato della Corte costituzionale (si veda pag. 4 della impugnata sentenza, ove si Ł sottolineato che si tratta di una rapina pluriaggravata posta in essere con modalità particolarmente allarmanti, perchØ caratterizzate dall’uso di un’arma e dalla presenza di piø persone riunite, oltre che da un contegno di particolare umiliazione della persona offesa che veniva costretta ad inginocchiarsi e spogliarsi dei suoi averi);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/05/2025.
Il Presidente NOME COGNOME