Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19938 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19938 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA 1, -)NOME nato il DATA_NASCITA 11- 5 R
avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore NOME COGNOME, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’applicazione della diminuzione di pena per lieve entità del fatto, alla luce de pronuncia della Corte Costituzionale del 13 maggio 2024;
RITENUTO IN FATI -0
La Corte di appello di Bologna, con sentenza dell’8 luglio 2022 confermav la sentenza di primo grado che aveva ritenuto NOME e NOME responsabili del reato di rapina aggravata.
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore degli imputa deducendo che con l’atto di appello si era evidenziato che la responsabilità imputati era stata delineata tenendo conto solo ed unicamente di quanto afferm nell’immediatezza dei fatti dalla persona offesa, senza considerare che la per offesa COGNOME in sede dibattimentale non aveva riconosciuto gli imputati e neppure in sede di riconoscimento fotografico (avvenuto il giorno successivo fatti) era stato in grado di riconoscere con certezza gli autori della rap imputati erano stati identificati come i due soggetti ripresi dalle immagini di sorveglianza (le cui immagini erano sfocate, per cui i volti non erano nitidi scorta di elementi relativi all’abbigliamento (i capi di vestiario erano comuni) invece sulla base della fisionomia, della fisicità e caratteristiche pers individualizzanti degli stessi; inoltre, la Corte di appello aveva omesso di mo sulla eccezione difensiva in ordine al concorso del coimputato COGNOMECOGNOMECOGNOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 motivi di ricorso proposti sono infondati.
1.1 Si deve infatti precisare quale sia la natura stessa del sindac legittimità, riportandosi ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutaz nell’apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamen al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseg inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente i a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Non va infatti dimen che “…sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ri come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa risp a quelli adottati dal giudice del merito” (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la prop valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti grad merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099).
Nel caso in esame non si rinvengono manifeste illogicità nel ragionament esposto dai giudici della Corte d’appello, in quanto esso risponde ai param sopra indicati e risulta, pertanto, tale da sottrarsi al sindacato di questa C Sez. 1, sent. n. 23568 del 4/5/2016, n.m.); la motivazione della sentenza impugnata ha infatti risposto al primo motivo di ricorso evidenziando, con u valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità, che non solo la p offesa COGNOME aveva riconosciuto entrambi gli imputati nell’immediatezza dei fa ma anche il riconoscimento effettuato dagli agenti di polizia giudiziaria; efficacemente spiegato nella sentenza di primo grado, il maresciallo COGNOME aveva fermato ed identificato COGNOME NOME e COGNOME NOME quali autori di un furto e, presa visione delle immagini di video sorveglianza relative alla r di cui al procedimento in esame, i marescialli COGNOME e COGNOME gli autori della rapina ai danni di COGNOME nei due soggetti fermati ed identifi il furto; nessun dubbio può sussistere, pertanto, sulla identificazione imputati.
Quanto alla censura difensiva sulla mancata risposta a quale sarebbe sta il contributo fornito da NOME, sempre la sentenza di primo grado ha evidenzi che la “sua presenza accanto al sodale non può certo essere sminuita ad una me connivenza. La prova in tal senso si ricava proprio dal fatto che subito sopo c COGNOME si era impossessato del cellulare, durante la fuga, lo passava nelle man del NOME che lo analizzava..” (pag.4 sentenza primo grado), concludendo così correttamente che la presenza di NOME aveva rafforzato l’efficacia intimidat della condotta attuata dal correa; a fronte di tale motivazione, il motivo di a era estremamente generico, posto che si limitava a rilevare che “dalla condott supra descritta, non emerge alcun concorso da parte dello stesso, né materia né morale”; pertanto, nessun onere motivazionale sul punto aveva la Corte appello.
2. E’ invece fondato il motivo proposto dal difensore nell’udienza tenut avanti a questa Corte, con cui si invoca la valutazione in ordine all’applic della diminuente del reato di rapina del fatto di lieve entità introdotta per della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 86 del 2024, sentenza essendo stata decisa il 16/04/2024 (depositata il 13 maggio 2024), è interve dopo la sentenza impugnata.
Con la sentenza n. 86 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiar l’illegittimità costituzionale “dell’art. 628, secondo comma, del codice penale, parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura no eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modali
circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del per il fatto risulti di lieve entità”
Il Giudice delle leggi è pervenuto a tale esito (come già era avvenuto n sentenza n. 120 del 2023 relativa ad analoga questione riguardante il rea estorsione) sulla base del rilievo che gli interventi di inasprimento sanzion che si sono succeduti nel tempo in relazione alla fattispecie di estorsion hanno previsto una «”valvola di sicurezza” che consenta al giudice di moderare pena, onde adeguarla alla gravità concreta del fatto estorsivo», in modo da ev «l’irrogazione di una sanzione non proporzionata ogni qual volta il fatto medes si presenti totalmente immune dai profili di allarme sociale che hanno indot legislatore a stabilire per questo titolo di reato un minimo edittale di n asprezza».
La sentenza n. 86 del 2024, sul solco della precedente sentenza n. 120 2023, ha precisato che “in presenza di una fattispecie astratta connotata, detto, da intrinseca variabilità atteso il carattere multiforme degli el costitutivi «violenza o minaccia», «cosa sottratta», «possesso», «impunità tuttavia assoggettata a un minimo edittale di rilevante entità, il fatto che prevista la possibilità per il giudice di qualificare il fatto reato come di li in relazione alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità o circ dell’azione, ovvero alla particolare tenuità del danno o del pericolo, determ violazione, ad un tempo, del primo e del terzo comma dell’art. 27 Cost.”
Si deve aggiungere che, nel giudizio di cassazione, è rilevabile d’uff anche in caso di inammissibilità del ricorso, la nullità sopravvenuta della sen impugnata nel punto relativo alla determinazione del trattamento sanzionatorio conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una no attinente alla determinazione della pena (da ultimo: Sez. 2, n. 4365 15/12/2023, dep. 2024, C., la quale, in applicazione di tale principio, ha annu con rinvio la sentenza impugnata, rimettendo al giudice di merito la quantificazi della pena, proprio in ragione della sopravvenuta dichiarazione di incostituziona dell’art. 629 cod. pen. a opera della sentenza della Corte costituzionale n. 1 2023).
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all statuizione relativa alla circostanza attenuante della lieve entità del fa rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Bologna per un nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata segnata limitatamente alla valutazione della lie entità del fatto con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della di appello di Bologna.
Rigetta nel resto il ricorso e dichiara definitivo l’accertamento di responsabil Così deciso il 15/05/2024