Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2197 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2197 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Romania, il DATA_NASCITA avverso decreto 09.06.2025 del Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell’esecuzione
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso con la richiesta di annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto in epigrafe, il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell’esecuzione ha dichiarato inammissibile l’istanza volta alla rideternninazione della pena irrogata al condannato per il delitto di cui all’art. 628, comma secondo, cod. pen., avanzata a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art 628, commi primo e secondo, cod. pen., nella parte in cui non è previsto che la pena comminata sia diminuita, nel caso in cui il fatto sia di lieve entità, in misura non eccedente un terzo.
Il giudice dell’esecuzione, preso atto dell’incidenza che riveste la declaratoria di illegittimità costituzionale di una disposizione diversa dalla norma incriminatrice – nella specie, afferente al trattamento sanzionatorio -, nel caso in cui la pena non sia stata interamente eseguita, ha dato conto del fatto che, ove ne sussistano i presupposti applicativi, al giudice dell’esecuzione è demandato di rideterminare la pena in favore del condannato, come statuito da Sez. U, n. 42588 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260697-01.
Ciò premesso, il giudice ha tuttavia escluso la sussistenza dei presupposti applicativi della circostanza attenuante, osservando che, alla luce della pregressa valutazione, nella fase di cognizione ed ai fini dell’avvenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, delle caratteristiche della condotta, segnatamente, della natura, della specie, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell’azione, la questione risultava manifestamente infondata e pertanto inammissibile.
Con ricorso della difesa, sintetizzato secondo il disposto di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la difesa lamenta l’erroneità della decisione per violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante in oggetto, alla luce della mancata considerazione della sussistenza di uno spazio di operatività, ulteriore rispetto alle attenuanti generiche già applicate in sede cognitiva, della circostanza della lieve entità del fatto.
Con memoria difensiva il ricorrente – con la quale rappresenta di avere investito, nelle more, il giudice dell’esecuzione della richiesta di correzione della sentenza, laddove, in imputazione, indica, quale importo complessivo della merce sottratta, C 2.014,69, anziché la minore somma di C 204,69, emergente dal compendio processuale – insta affinché la Corte provveda altresì a tale correzione, ventilandone la rilevanza ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui si tratta.
Il Procuratore generale, nella persona del Sostituto NOME COGNOME, ha concluso per l’annullamento con rinvio della decisione impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere conseguentemente disposto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
1.1. Con la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo,
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il fatto risulti di lieve entità. È stata altresì dichiarata, in via consequenziale ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’ar 628, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
1.2. Ciò premesso, sulla base dell’elaborazione progressivamente avvenuta in seno al Massimo Consesso di legittimità, a partire da Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260697-01, è stato affermato, muovendo dal dato normativo di cui all’art. 30, comma quarto, legge n. 87 del 1953 (“Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali”), che «Quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione d’illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e quest’ultimo non è stato interamente eseguito, il giudice dell’esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato pur se il provvedimento “correttivo” da adottare non è a contenuto predeterminato, potendo egli avvalersi di penetranti poteri di accertamento e di valutazione, fermi restando i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali, o comunque derivanti dai principi in materia di successione di leggi penali nel tempo, che inibiscono l’applicazione di norme più favorevoli eventualmente “medio tempore” approvate dal legislatore.».
1.3. Costituisce dunque principio giurisprudenziale consolidato quello relativo alla modificabilità, alle condizioni date, della statuizione contenuta nella sentenza di condanna, laddove, in un momento successivo alla pronuncia della stessa, sia dichiarata la illegittimità costituzionale, anche parziale, della norma incriminatrice e ne conseguano riflessi favorevoli in termini di trattamento sanzionatorio.
Il principio riposa sul rilievo che dalla pronuncia di non conformità a Costituzione di una disposizione – nella specie penale, ancorché diversa da quella incriminatrice ed afferente al trattamento sanzionatorio – ne discende l’originaria ‘>incompatibilità 3:kcIt~ con l’ordinamento e la sua caducazione ex tunc, sicché al giudice dell’esecuzione è demandato di esercitare i propri poteri al fine di rimuoverne gli effetti, rimodulando il trattamento sanzionatorio nei confronti del condannato, con l’unico limite dell’esaurimento del rapporto per intervenuta esecuzione della pena, ostacolo che si pone come ontologicamente non superabile.
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Recentemente, in relazione alla fattispecie, avente caratteristiche sovrapponibili, relativa alla parziale declaratoria di illegittimità costituzionale, c riferimento al trattamento sanzionatorio, dell’art. 629 cod. pen. è stato così affermato il seguente principio, condiviso dal Collegio: «Il condannato per il delitto di estorsione all’esito di giudizio definito prima che, con sentenza n. 120 del 2023, la Corte costituzionale dichiarasse illegittimo l’art. 629 cod. pen., nella parte in cui non prevede la possibilità di diminuire la pena in caso di lieve entità del fatto, può chiedere al giudice dell’esecuzione di riconoscere la circostanza attenuante rideterminando il trattamento sanzionatorio, salvo che si versi in un caso di rapporto esaurito.» (Sez. 1, n. 45891 del 11/09/2024, D., Rv. 287398-01).
Così tratteggiato il quadro, normativo e giurisprudenziale, di riferimento, va osservato che, nel caso di specie, il giudice, investito con incidente di esecuzione, t della richiesta volta ad ottenere il riconoscimento della circostanza attenuante introdotta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, ha dichiarato inammissibile l’istanza, limitandosi ad osservare che « non sussistono le condizioni per la rideterminazione della pena emerge ictu ()cuti che le circostanze che costituiscono il presupposto dell’applicazione di tale attenuante, tali da poter qualificare il fatto come di liev entità, avuto riguardo al fatto nel suo complesso, non solo alla consistenza del danno o del pericolo che conseguì alla commissione del reato, ma alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità o alle circostanze tutte della condotta, sono state già valutate dal Giudice della cognizione per l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche , né emergono altre circostanze valorizzabili ai fini dell’applicazione della richiesta attenuante di cui alla sentenza della Corte cost. n. 86/2024».
2.1. Invero, il giudice dell’esecuzione, il quale, a norma dell’art. 665 cod. proc. pen., è “competente a conoscere dell’esecuzione di un provvedimento”, e deve assolvere il compito di garantire il rispetto dei presupposti e delle condizioni legittimanti l’attuazione del comando esecutivo, tanto che gli sono anche riconosciuti all’art. 666, comma 5, cod. proc. pen., ove ritenuti necessari ai fini della decisione, poteri istruttori da esercitare nel rispetto del contraddittorio principi affermati da Sez. U, n. 18821 del 24 ottobre 2013, COGNOME, Rv. 258649-01 -, avrebbe dovuto esaminare gli indici fattuali dell’illecito, come desumibili dalla ricostruzione recepita in sentenza e, sulla base degli stessi, in disparte l’avvenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, effettuare la valutazione circa la sussistenza o meno della lievità del fatto, impiegando i criteri indicati dalla Corte costituzionale, ciò che, nella specie, non è avvenuto.
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Sulla scorta di quanto elaborato da questa Corte, il Collegio intende ribadire il principio per cui «In tema di rapina, l’attenuante della lieve entità, cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, costituisce uno strumento ulteriore, rispetto a quelli già disponibili, ivi compresa l’attenuante comune prevista dall’art. 62, n. 4), cod. pen., per adeguare la sanzione all’effettiva gravità del fatto, sicché, ove le caratteristiche della condotta sian tali da far ritenere che si versa in un caso di offensività minima, legittimante la concessione di tale attenuante, il già avvenuto riconoscimento della diminuente comune non osta a un nuovo apprezzamento delle stesse, in funzione della concessione dell’ulteriore attenuante.». (Sez. 2, n. 45792 del 04/12/2024, Rv. 287359-01).
Invero, la decisione del Giudice delle leggi legittima la richiesta di rideterminazione della pena in sede esecutiva, occorrendo a tale fine valutare, se il giudice dell’esecuzione, investito di tale richiesta, ha provveduto a prendere in considerazione gli indici relativi alla verifica della sussistenza delle condizioni per riconoscere la lieve entità della condotta, ciò che, nella specie, non risulta avvenuto.
3.1. In proposito, è sufficiente osservare che il giudice, sul rilievo della avvenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha omesso di esaminare gli specifici indici della condotta di reato, limitandosi ad affermare che, alla luce della natura, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze della condotta erano state concesse le circostanze attenuanti generiche, invero riconosciute « trattandosi di rapina impropria posta in essere mediante violenza e minaccia caratterizzate da un contenuto grado di offensività, peraltro finalizzata a garantire l’impunità in ordine alla illecita sottrazione di beni di no grande valore economico», trascurando di considerare il diverso spazio applicativo della circostanza introdotta a seguito della declaratoria di illegittimit costituzionale, anche al fine di escluderne l’applicabilità, all’esito, tuttavia, di u compiuta valutazione, nel merito, della sussistenza di tali indici, non già, come è avvenuto, di una delibazione sommaria, sul rilievo dell’avvenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Tanto premesso, restano assorbiti gli ulteriori profili di doglianza di cui al ricorso e alla memoria.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Firenze.
Così deciso il 21 novembre 2025.