Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9895 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9895 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/02/2025
SENTENZA
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI FIRENZE
sul ricorso proposto da: nel procedimento a carico di: COGNOME nato il 05/06/1996
avverso la sentenza del 20/06/2024 del TRIBUNALE di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle pa mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto dispo dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME con requisitoria scritta insistev l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il giudice per le indagini preliminari di Firenze, decidendo con le forme de abbreviato, condannava NOME COGNOME per i reati allo stesso ascritti e, riqualif
l’azione predatoria descritta al capo a) come tentata rapina impropria, ricon l’attenuante prevista dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 86) del 2024, la continuazione con il reato di lesioni descritto al capo b) ed applicata, diminuzione per il rito, condannava lo stesso alla pena di sedici mesi di reclu quattrocento euro di multa
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il procuratore gene presso la Corte di appello di Firenze che deduceva:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento diminuente prevista dalla Corte costituzionale con sentenza n. 86 del 2024: la motiva del provvedimento impugnato sarebbe contraddittoria e carente in quanto l’imputat era impossessato di più beni contenuti in un borsello (ovvero denaro, documenti e IPhone 14 e ad altri oggetti personali) cercando di sottrarli a due turisti; predatoria avrebbe prodotto un danno grave, in quanto implicava la perdita di personali contenuti sia nella memoria del telefono, che nei documenti; peral smartphone, di ultima generazione, non aveva un valore minimo; a ciò si aggiunge che la condotta era stata agita con destrezza con violenza non lieve e reite confronti di più persone.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
1.1. Il tribunale ha modificato la qualificazione giuridica della condotta, inquadr come rapina “tentata”, piuttosto che “consumata”. Tale intervento avrebbe consenti pubblico ministero di proporre appello ai sensi dell’art. 443, comma 3, cod. proc. nulla rilevando che le doglianze non riguardassero la modifica della qualificazione giu ma solo le valutazioni in ordine al trattamento sanzionatorio.
Il pubblico ministero ha, tuttavia, ritenuto di proporre ricorso per saltum che, come prevede l’art. 569 comma 3 cod. proc. pen., limita l’area delle contestazioni a violazione di legge, salva l’eventuale conversione del ricorso in appello. Con il invero, si contesta il percorso motivazionale posto a fondamento dell’aggravante, in tal modo proponendo doglianze non comprese nel perimetro tracciato dall’art. 569 co proc. pen. e, comunque, invocando una rivalutazione delle prove al fine della eliminaz dell’attenuante “costituzionale” non sostenuta da argomenti che, in ipotesi, avrebbe indurre il Collegio a disporre la conversione del ricorso in appello.
1.2. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 86 del 2024, ha, infatti, di l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, cod. pen., «nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un ter quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovv la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità».
Nel corpo della motivazione è stato affermato che «l’esigenza dell’attenuant questione – in misura non eccedente un terzo, come vuole la regola generale dell’ar primo comma, numero 3), cod. pen. – trova fondamento costituzionale anche nei princ di individualizzazione della pena e di finalità rieducativa della stessa» dato «un trattamento manifestamente sproporzionato rispetto alla gravità oggettiva e soggettiv fatto, e comunque incapace di adeguarsi al suo concreto disvalore, pregiudica il princi di individualizzazione della pena (sentenza n. 244 del 2022); «”l’individualizzazione” pena, in modo da tenere conto dell’effettiva entità e delle specifiche esigenze dei casi, si pone come naturale attuazione e sviluppo di principi costituzionali» così da rendere «quanto più possibile “personale” la responsabilità penale, nella prospettiva s dall’art. 27, primo comma» (sentenza n. 7 del 2022)». I giudici della Consulta hanno affermato che «il principio della finalità rieducativa della pena è ormai da tempo diventato patrimonio della cultura giuridica europea, particolarmente per il suo collegamento “principio di proporzione” fra qualità e quantità della sanzione, da una parte, ed dall’altra (tra molte, sentenze n. 179 del 2017 e n. 313 del 1990)». E che, perta presenza di una fattispecie astratta connotata, come detto, da intrinseca variabili il carattere multiforme degli elementi costitutivi «violenza o minaccia», «cosa sot «possesso», «impunità», e tuttavia assoggettata a un minimo edittale di rilevante entità, il fatto che non sia prevista la possibilità per il giudice di qualificare il fatto re lieve entità in relazione alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità o c dell’azione, ovvero alla particolare tenuità del danno o del pericolo, determina la vio ad un tempo, del primo e del terzo comma dell’art. 27 Cost.» (Corte cost. n. 86 del § 8.3.). Si tratta di un intervento funzionale a consentire la migliore individualizzaz del trattamento sanzionatorio per le condotte di rapina, tenuto conto che per le “minime”, la forbice edittale prevista dal legislatore è stata ritenuta sproporzionata ed irragionevole; dunque, contraria alle indicazioni contenute nell’art. 27 dell Fondamentale. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.3. Nel caso in esame, il pubblico ministero ricorrente, contestando la motiva della sentenza impugnata si è limitato ad asserire, sulla base di una valu “antagonista” rispetto a quella effettuata dal tribunale – delle modalità della condotta / che l’attenuante sarebbe stata concessa illegittimamente.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
P.Q.M. GLYPH
Rigetta il ricorso. Così deciso, il giorno 14 febbraio 2025 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente
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