Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12396 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12396 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 33398/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME nato a FERRARA il 04/10/1970 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
SENATORE che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 16 aprile 2024, confermava la pronuncia del Tribunale di Ferrara del 6-6-2023 che aveva condannato COGNOME NOME alle pene di legge perchØ ritenuto colpevole del delitto di tentata rapina impropria, per avere usato violenza nei confronti del personale di vigilanza di un supermercato dopo avere tentato di impossessarsi di alcuni beni alimentari.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to COGNOME deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. la sussistenza del fatto lieve di rapina impropria ex pronuncia n.86 del 2024 della Corte costituzionale da applicarsi al caso in esame avuto riguardo alle modalità di consumazione del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Ed invero, va ricordato come la Corte costituzionale con la citata pronuncia n. 86 del 2024 ha dichiarato: « l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata Ł diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità » .
In motivazione la suddetta pronuncia ha osservatoin tema di delitti di cui agli artt. 628 e 629 cod.pen., «…. che essi si prestino ad abbracciare anche condotte di modesto disvalore: non solo con riferimento all’entità del danno patrimoniale cagionato alla vittima, che può anche ammontare
(come nel caso oggetto del giudizio a quo) a pochi euro»; «ma anche con riferimento alle modalità della condotta, che può esaurirsi in forme minimali di violenza» (come, nel caso di .. una lieve spinta), ovvero «nella mera prospettazione verbale di un male ingiusto, senza uso di armi o di altro mezzo di coazione, che tuttavia già integra la modalità alternativa di condotta costituita dalla minaccia». E ancora, ha affermato la Corte di legittimità nella citata sentenza, «anche rispetto a simili fatti, la disciplina vigente impone una pena minima di cinque anni di reclusione: una pena che risulterebbe, però, manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità oggettiva dei fatti medesimi anche in rapporto alle pene previste per la generalità dei reati contro la persona -, se l’ordinamento non prevedesse meccanismi per attenuare la risposta sanzionatoria nei casi meno gravi’.
Ricondotta la fattispecie ai principi di proporzionalità della pena alla gravità del fatto, deve essere segnalato che il caso preso in considerazione dalla Corte costituzionale per giungere a tale affermazione era costituito proprio da un’ipotesi di ‘rapina impropria, aggravata dalla pluralità di autori, relativa a generi alimentari e uno spazzolino da denti, del valore complessivo di pochi euro, prelevati dagli scaffali di un supermercato; reato che sarebbe stato consumato con minacce e una spinta in danno del personale dell’esercizio, tramite le quali i due imputati avrebbero conseguito il possesso dei beni sottratti e l’impunità’.
Ne deriva pertanto affermarsi che il caso in esame risulta perfettamente corrispondente alla ipotesi concreta sulla quale Ł intervenuta la declaratoria di illegittimità costituzionale, posto che, il COGNOME, risulta condannato per una tentata rapina impropria commessa proprio mediante l’impossessamento di beni alimentari, con la conseguenza che deve certamente riconoscersi la sussistenza di tutti gli elementi della nuova attenuante.
Con piø interventi la Corte di legittimità ha preso in considerazione il tema della rilevabilità dinanzi al giudice di legittimità di un regime piø favorevole al reo per effetto di una pronuncia additiva della Corte costituzionale; si Ł così affermato come in tema di ricorso per cassazione, la pubblicazione in epoca successiva alla presentazione del ricorso di una sentenza della Corte costituzionale di accoglimento, con contenuto additivo, consente al ricorrente di giovarsene senza presentare motivi aggiunti, essendo sufficiente anche depositare una semplice memoria difensiva, purchØ con i motivi originari il giudice di legittimità sia stato investito del controllo della motivazione della sentenza di merito sul punto su cui Ł intervenuta la declaratoria di incostituzionalità (Sez. 6, n. 37102 del 19/07/2012, Rv. 253471 – 01).
Per la sua particolare rilevanza va anche rammentata la sentenza Sezioni Unite COGNOME secondo cui nel giudizio di cassazione l’illegalità della pena conseguente a dichiarazione di incostituzionalità di norme riguardanti il trattamento sanzionatorio Ł rilevabile d’ufficio anche in caso di inammissibilità del ricorso, tranne che nel caso di ricorso tardivo (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Rv. 264207 – 01).
2.1 L’applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame deve fare ritenere che intervenuta la pronuncia della Corte costituzionale sul fatto lieve della rapina il ricorso per cassazione che lamenti la mancata applicazione della detta circostanza di nuovo conio Ł certamente ammissibile, potendo l’imputato devolvere la questione per la prima volta solo dinanzi al giudice di legittimità.
E nel caso in esame la concessione dell’attenuante del fatto lieve deve certamente essere riconosciuta trattandosi di fattispecie del tutto analoga a quella presa in considerazione dal giudice delle leggi con valutazione che rende superfluo un nuovo esame da parte del giudice di merito; tuttavia, trattandosi di attenuante che opera nella determinazione della pena nella misura fino ad un terzo, Ł compito del giudice di merito procedere alla diretta applicazione della stessa ed alla concreta determinazione della pena.
P.Q.M.
Riconosciuta la circostanza attenuante della lieve entita’ del fatto, annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna. Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilita’.
Così Ł deciso, 14/03/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME