Rapina di Lieve Entità: La Cassazione Annulla una Condanna alla Luce della Nuova Sentenza Costituzionale
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha annullato una condanna per rapina, aprendo la strada a una riconsiderazione della pena grazie a un’importante novità normativa. Il caso ruota attorno al concetto di rapina lieve entità, introdotto da una storica decisione della Corte Costituzionale. Questa pronuncia chiarisce come l’ordinamento debba trattare i reati di rapina caratterizzati da un impatto patrimoniale e personale minimo, allineando la risposta sanzionatoria al principio di proporzionalità.
I Fatti del Caso: Una Rapina per un Profumo e una Cover
Il caso ha origine da un episodio di rapina impropria. L’imputato, dopo essersi impossessato di un profumo e di una cover per telefono all’interno di un negozio, aveva esercitato violenza nei confronti del proprietario, colpendolo con un pugno, al fine di assicurarsi il possesso della merce rubata.
Sia in primo grado che in appello, l’uomo era stato condannato per il delitto di rapina impropria. La sua difesa, tuttavia, ha proposto ricorso per cassazione non contestando la dinamica dei fatti, ma lamentando l’eccessività della pena inflitta e invocando l’applicazione di principi giuridici emersi successivamente alla sentenza di appello.
La Svolta per la Rapina Lieve Entità: L’Intervento della Corte Costituzionale
Il punto di svolta del processo è rappresentato dalla sentenza n. 86 del 13 maggio 2024 della Corte Costituzionale. Con questa decisione, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 628 del codice penale (che disciplina la rapina) nella parte in cui non prevedeva una diminuzione di pena per i fatti di rapina lieve entità.
In pratica, la Corte Costituzionale ha esteso al delitto di rapina un principio già affermato per l’estorsione (con la sentenza n. 120/2023), riconoscendo che anche la rapina può manifestarsi con condotte di basso impatto personale e patrimoniale. Quando la natura, i mezzi, le modalità dell’azione e la tenuità del danno o del pericolo lo giustificano, il fatto deve essere considerato di lieve entità e punito con una pena ridotta.
L’Applicazione del Nuovo Principio da Parte della Cassazione
La Corte di Cassazione, trovandosi a giudicare il ricorso dopo l’intervento della Corte Costituzionale, ha dovuto prendere atto di questo novum normativo, ovvero della nuova regola introdotta nell’ordinamento.
Le Motivazioni della Decisione
I giudici della Suprema Corte hanno stabilito che la sentenza d’appello dovesse essere annullata con rinvio. La motivazione è chiara e diretta: il giudice di appello, al momento della sua decisione, non poteva conoscere né applicare il principio della rapina lieve entità, poiché non era ancora stato introdotto. Ora, alla luce della sentenza della Consulta, è necessario un nuovo giudizio per valutare se il caso specifico rientri in questa nuova ipotesi.
La Cassazione ha sottolineato che la nullità della sentenza per la mancata valutazione di una norma più favorevole, sopravvenuta per effetto di una declaratoria di incostituzionalità, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Questo significa che anche se il ricorso avesse avuto altri profili di inammissibilità, la Corte avrebbe comunque dovuto annullare la sentenza sul punto della pena.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
La decisione in esame ha importanti conseguenze pratiche. Innanzitutto, afferma il principio che le sentenze della Corte Costituzionale hanno un’applicazione retroattiva sui processi in corso, garantendo che nessuno venga punito sulla base di una norma dichiarata incostituzionale. In secondo luogo, impone ai giudici di merito di condurre una valutazione attenta e specifica sulla gravità effettiva del fatto di rapina, distinguendo tra episodi di grave allarme sociale e condotte di impatto minimo. Il caso tornerà quindi davanti a un’altra sezione della Corte d’Appello di Torino, che dovrà stabilire se il furto di un profumo e di una cover, seguito da un singolo pugno, possa essere qualificato come fatto di lieve entità, con conseguente e significativa riduzione della pena per l’imputato.
Perché la condanna per rapina è stata annullata pur non essendo contestati i fatti?
La condanna è stata annullata limitatamente alla determinazione della pena perché, dopo la sentenza di appello, è intervenuta una decisione della Corte Costituzionale (n. 86/2024) che ha introdotto l’attenuante della “rapina lieve entità”. La Corte d’Appello dovrà quindi rivalutare il caso per verificare se questa nuova attenuante sia applicabile.
Qual è il significato della sentenza n. 86/2024 della Corte Costituzionale?
Questa sentenza ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’art. 628 del codice penale, stabilendo che la pena per la rapina deve essere diminuita (fino a un terzo) quando il fatto, per le modalità, i mezzi, il danno o il pericolo, risulti di lieve entità. In questo modo, ha allineato la disciplina della rapina a quella dell’estorsione.
Cosa accadrà ora all’imputato?
Il processo è stato rinviato a un’altra Sezione della Corte d’Appello di Torino. Questo nuovo giudice non dovrà riesaminare la responsabilità dell’imputato, ma dovrà unicamente valutare se i fatti commessi possano essere considerati di “lieve entità” alla luce dei nuovi principi. In caso affermativo, la pena originariamente inflitta verrà ridotta.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44706 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44706 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Senegal l’ 1/6/1998 avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino in data 2/5/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente alla statuizione relativa alla circostanza attenuante della lieve entità del fatto; lette le conclusioni scritte dell’avv. NOME NOME COGNOME difensore di NOME COGNOME con le quali ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino con la sentenza indicata in epigrafe ha confermato quella del Tribunale di Torino in data 19/1/2023 che, in esito al giudizio
abbreviato, ritenuta la continuazione con il delitto di lesioni contestato, esclusa la recidiva ed applicate le circostanze attenuanti generiche aveva condannato NOME alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di rapina impropria avendo l’imputato, dopo essersi impossessato di un profumo e di una cover del telefono, esercitato violenza verso il proprietario del negozio, sferrandogli in pugno per assicurarsi il possesso della refurtiva.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato tramite il difensore di fiducia il quale, senza contestare la dinamica dei fatti, si duole della eccessività della pena ed invoca l’applicazione dei principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 13/5/2024, intervenuta successivamente alla sentenza di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Nelle more del giudizio di cassazione è infatti intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 13 maggio 2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, co. 2, c.p., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità e circostanze dell’azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. In v conseguenziale, per gli stessi motivi, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale anche del primo comma dell’art. 628 c.p. per violazione degli artt. 3 e 27 Cost.
Si tratta dell’estensione al delitto di rapina di quanto deciso dalla sentenza n. 120 del 2023 per l’estorsione, delitto caratterizzato anch’esso dall’elevato minimo edittale di reclusione e, nel contempo, dalla possibilità di consumazione tramite condotte di basso impatto personale e patrimoniale.
La sentenza di appello va dunque annullata con rinvio perché il giudice di appello valuti la ricorrenza dell’ipotesi di lieve entità alla luce del novum normativo introdotto dalla Corte cost. con la sentenza n. 86/2024 (Sez. U., n. 13681/2016, Rv. 266594, Sez.3, n. 21474/2015, Rv. 263693; Sez. F., n. 36500/2015, Rv. 264703), dovendosi ribadire che nel giudizio di cassazione è rilevabile di ufficio, anche in caso di inammissibilità del ricorso, la nullità sopravvenuta della sentenza impugnata nel punto relativo alla determinazione della pena in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma attinente alla determinazione della pena (Sez. 6, n. 21982 del 16/05/2013, Rv. 255674; Sez. 3, n. 4595 del 27/6/2017, Rv.271795; Sez. 2, n. 4365 del 15/12/2023, Rv. 285862; Sez. 2, n. 19938 del 15/5/2024, Rv.286432).
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla diminuente della lieve entità del fatto con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.
Roma, 25/10/2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
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NOME COGNOME