Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9889 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9889 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE), nato in Cile il 01/08/1996 avverso la sentenza del 29/04/2024 della Corte d’appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale NOME COGNOME che ha chiesto la inammissibilità del ricorso.
Con sentenza del 29 aprile 2024 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione del primo giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. e rideterminava in due anni, quattro mesi di reclusione e seicento euro di multa la pena inflitta in primo grado a NOME NOME Javier per i reati di furto aggravato e di tentata rapina impropria, così riqualificato il fatto contestato al capo B) come rapina consumata.
Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza in ragione degli effetti della sopravvenuta sentenza n. 86/2024 della Corte costituzionale con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 628 cod. pen. là dove prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è ammissibile in quanto la suddetta sentenza della Corte costituzionale è intervenuta dopo il concordato in appello e la pronuncia qui impugnata.
L’impugnazione, tuttavia, va rigettata perché proposta con un motivo infondato.
La difesa ha sostenuto che il fatto contestato può essere ritenuto di lieve entità, “considerata la stessa ricostruzione dei fatti”.
Le sentenze di merito, però, hanno evidenziato che l’imputato, dopo essere stato visitato in ospedale da una dottoressa, cui sottrasse il cellulare, si impossessò di un telefono di un altro medico e, una volta scoperto, reagì con violenza, dando calci e pugni a una guardia giurata, colpita anche con una testata, e a un agente di polizia, che riportarono lesioni giudicate guaribili, rispettivamente, in quattro e cinque giorni.
Proprio questa incontestata ricostruzione del fatto non lascia alcuno spazio per una eventuale valutazione dei presupposti per il riconoscimento della circostanza attenuante introdotta nell’ordinamento a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale, avuto riguardo alle modalità dell’azione e alla entità del danno arrecato, considerati sia quello patrimoniale sia quello patito dalle persone che subirono la violenza, attesa la natura plurioffensiva del delitto
Cr
di rapina (sul punto, da ultimo, cfr. Sez. U, n. 41124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 – 02).
Al rigetto dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 07/01/2025.