Rapina in privata dimora: l’androne condominiale è luogo aggravante?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi su due temi di grande rilevanza pratica nel diritto penale: i criteri per la concessione delle circostanze attenuanti e la corretta interpretazione del concetto di rapina in privata dimora. La decisione offre spunti chiari per comprendere quando un reato commesso nelle parti comuni di un edificio possa configurare la specifica aggravante e quali elementi il giudice debba considerare per negare una riduzione di pena.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un uomo condannato per rapina dalla Corte d’Appello. L’imputato contestava la decisione dei giudici di merito sotto due profili principali. In primo luogo, lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. A suo dire, la Corte non aveva adeguatamente valutato gli elementi a suo favore. In secondo luogo, l’imputato contestava l’applicazione della circostanza aggravante prevista per la rapina in privata dimora, sostenendo che il fatto, avvenuto nell’androne del palazzo, non potesse rientrare in tale nozione giuridica.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici di legittimità hanno confermato in toto l’operato della Corte territoriale, ritenendo le motivazioni della sentenza impugnata logiche, coerenti con la legge e allineate con l’orientamento consolidato della giurisprudenza.
Le Motivazioni della Corte
La decisione della Cassazione si fonda su due pilastri argomentativi distinti, uno per ciascun motivo di ricorso.
Sulla Valutazione delle Circostanze Attenuanti
Per quanto riguarda il diniego delle attenuanti, la Corte ha ribadito un principio fondamentale: il giudice di merito non è obbligato a prendere in esame ogni singolo elemento, favorevole o sfavorevole, emerso nel processo. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi negativi ritenuti decisivi. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato la gravità della condotta, caratterizzata da una notevole violenza (gli orecchini erano stati strappati dai lobi della vittima) e dal valore non irrisorio dei beni sottratti. Questi elementi, secondo la Cassazione, sono più che sufficienti a giustificare il mancato riconoscimento di qualsiasi attenuante, rendendo superflua l’analisi di altri aspetti.
Sull’Aggravante della Rapina in Privata Dimora
Il punto centrale della pronuncia riguarda l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 3-bis del codice penale. L’imputato sosteneva che l’androne condominiale non potesse essere considerato ‘privata dimora’. La Cassazione ha respinto categoricamente questa tesi, definendola in ‘palese contrasto’ con l’orientamento giurisprudenziale consolidato. I giudici hanno chiarito che il concetto di privata dimora è ampio e non si limita all’appartamento in cui si vive. Esso include tutti i luoghi pertinenziali, ovvero quegli spazi che, pur essendo accessibili a più persone (come altri condomini), sono funzionalmente collegati all’abitazione e destinati a garantirne la sicurezza e la privacy. L’androne, essendo il luogo di accesso principale alle abitazioni private, rientra a pieno titolo in questa categoria.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida due importanti principi. In primo luogo, conferma che la violenza usata durante una rapina è un fattore determinante che può legittimamente portare all’esclusione delle attenuanti, anche di fronte ad altri potenziali elementi a favore dell’imputato. In secondo luogo, e con ancora maggior forza, ribadisce un’interpretazione estensiva del concetto di ‘privata dimora’, includendovi le pertinenze come l’androne condominiale. Questa decisione ha un’implicazione pratica diretta: chi commette una rapina in un androne, in un cortile o in altre parti comuni di un edificio residenziale, risponderà del reato nella sua forma aggravata, con un conseguente e significativo aumento della pena.
Un giudice deve considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per concedere le attenuanti generiche?
No, secondo la Corte di Cassazione, non è necessario che il giudice analizzi ogni elemento favorevole. È sufficiente che fornisca una motivazione congrua basata sugli elementi negativi ritenuti decisivi, come la violenza del reato, per giustificare il diniego delle attenuanti.
L’androne di un condominio è considerato ‘privata dimora’ ai fini dell’aggravante di rapina?
Sì, la Corte ha confermato il suo orientamento consolidato secondo cui l’androne è un luogo pertinenziale all’abitazione e, pertanto, rientra a pieno titolo nel concetto di ‘privata dimora’. Commettere una rapina in tale luogo fa scattare l’apposita circostanza aggravante.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina la questione nel merito. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei presupposti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38992 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38992 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TRAPANESE NOME NOME NOME PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, p 2);
che la motivazione con cui la Corte territoriale ha respinto la richiesta di riconoscere la circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen. è esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 su valore dei monili sottratti unito alla violenza dell’aggressione perpetrata nei confronti della persona offesa, a cui l’imputato aveva strappato gli orecchini dai lobi);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in ordine alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 628, terzo comma, n. 3-bis cod. pen., è altresì manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità congruamente richiamato nella sentenza impugnata (si vedano, in proposito, pagg. 3 e 4 sulla natura di luogo pertinenziale all’abitazione propria dell’androne, pacificamente rientrante nel concetto di privata dimora);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 24 settembre 2024
sid ente