Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4932 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4932 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
ORDINANZA
avverso la sentenza del 03/03/2025 della Corte d’appello di Caltanissetta
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a MAZZARINO il DATA_NASCITA NOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso di COGNOME, che contesta la correttezza della motivazione in relazione alla configurabilità del concorso nel reato di all’art. 628 cod., non è consentito in sede di legittimità perché fondato su che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in app puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funz di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, contrariamente alle censure difensive, l’effettiva partecipazione ne commissione del reato è stata ampiamente dimostrata dai giudici di seconda istanza attraverso l’analisi dei filmati di videosorveglianza che raffig l’imputato intento a parlare con l’assistente capo pochi secondi prima della ra con il chiaro intento di distrarlo e fornendo dunque un contributo causal notevole importanza (si vedano pagg. 4-5);
N
che, la prova dell’elemento psicologico è stata altresì ricavata dalle concrete modalità dell’azione, programmata e con una precisa definizione dei ruoli tra i correi, nonché dal successivo comportamento del COGNOME, altamente dimostrativo della sua piena partecipazione a tutte le fasi della progressione criminosa (si veda, sul punto pag. 5);
Considerato che il secondo motivo di ricorso di COGNOME, che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui all’art. cod. pen. assumendo invece che si tratti del delitto di cui all’art. 393 cod. pen., è manifestamente infondato, in considerazione dell’orientamento consolidato della giurisprudenza secondo cui «In tema di distinzione tra il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quelli di rapina ed estorsione, fermo restando che la linea di demarcazione è sancita dall’elemento intenzionale, non sono indifferenti, ai fini della qualificazione giuridica del fatto, la gravità d violenza e l’intensità della minaccia che, per essere ricondotte alla fattispecie meno grave, non devono trasmodare in manifestazioni sproporzionate e gratuite, travalicanti il ragionevole intento di far valere un diritto» (Sez. 2, n. 56400 del 22/11/2018, Iannuzzi, Rv. 274256-01);
che, nel caso di specie, l’elemento intenzionale risiede nella volontà dell’imputato di sottrarre mediante violenza le chiavi all’assistente capo della polizia penitenziaria, senza che possa avere rilievo il fine ulteriore che gli imputati intendevano trasversalmente perseguire (si veda anche, Sez. 1 n. 47949 del 27/10/2016, Rv. 268379-01); inoltre, le concrete modalità della condotta, caratterizzata da una brutale aggressione ai danni di un pubblico ufficiale, devono essere altresì valorizzate per giungere all’affermazione di responsabilità per il delitto di rapina;
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso di COGNOME, che contesta violazione di legge per mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, non è consentito in questa sede perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, la Corte di Appello, a pagina 1, ha espressamente negato tale richiesta ritenendola, secondo una valutazione discrezionale, non necessaria, ben potendo decidere allo stato degli atti (sul punto, si veda Sez. 5, n. 6379 del 17/03/1999, COGNOME e altri, Rv. 213403-01, secondo cui «in tema di giudizio di appello, poiché il vigente cod. proc. pen. pone una presunzione di completezza della istruttoria dibattimentale svolta in primo grado, la rinnovazione, anche parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo
qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Pertanto, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell’uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la decisione può essere sorretta anche da motivazione implicita nella stessa struttura argomeritativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione -in senso positivo o negativo- sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento»);
Ritenuto che il quarto motivo di ricorso di COGNOME, che contesta la mancata applicazione della causa di particolare tenuità come riformulata a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 86/2024, non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che la Corte di Appello, nel motivare il diniego, ha correttamente valorizzato le concrete modalità dell’azione – caratterizzate dall’aver agito in più persone, con violenza nei confronti di un pubblico ufficiale, incendiando un materasso e dando vita a una rivolta all’interno del carcere – secondo un giudizio di merito che, quando non scade nell’illogicità, non è censurabile in questa sede;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso di COGNOME NOME, che contesta la mancata riqualificazione del fatto di cui all’art. 628 cod. pen. nell’ipotesi previst dall’art. 337 cod. pen, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che, contrariamente alle censure difensive, risulta indubbio sia lo spossessamento operato con violenza dall’imputato nei confronti del pubblico ufficiale, a nulla rilevando che le chiavi siano state successivamente riconsegnate, sia la prova dell’elemento soggettivo, da ricercarsi nell’intento di procurarsi un vantaggio, consistito appunto nell’ottenere le chiavi per liberare gli altri detenuti dar vita a una rivolta (sul significato di profitto nel reato, si veda nuovamente Sez. U., n. 41570 del 25/05/2023, Gaeta, Rv. 285145 -01);
Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso di COGNOME, che contesta l correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 424 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
Considerato che il terzo motivo di ricorso di COGNOME, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 7);
Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026
Il Presidente
NOME COGNOME
COGNOME
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME