Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10202 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10202 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ANCONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurator generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso dell’imputato, con conferma delle statuizioni civile e condanna dell’imputato alle spese del grado;
letta la memoria del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.11 difensore di COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la senten della Corte di appello di Ancona del 22 maggio 2023, nella parte in cui av confermato la condanna di COGNOME per rapina aggravata, dichiarando non dover procedere per i reati di lesioni e minacce di cui al capo a) in quanto esti prescrizione.
1.1 Al riguardo il difensore del ricorrente eccepisce la inammissibilità contestazione delle circostanze aggravanti nuove e diverse rispetto a qu indicate nel decreto di citazione a giudizio in data 5/12/201, seguito da un giudizio abbreviato non condizioNOME e da ordinanza ex art. 521-bis cod. proc. pen.; premette che si era proceduto nei confronti di COGNOME con citazione dir con originaria qualificazione del reato come furto; il Tribunale di Ancona aveva disposto con sentenza parziale-ordinanza, resa a seguito di giudizio abbreviato trasmissione degli atti al Pubblico Ministero ex art. 521-bis cod. proc. pen. sull’unico presupposto di una diversa qualificazione giuridica del reato rapina; con successiva nota di aggiornamento della iscrizione R.G.N.R. e poi c la richiesta di rinvio a giudizio, il Pubblico Ministero aveva invece proced modificare tutti e tre i capi di imputazione originariamente contesat particolare, per le lesioni di cui al capo a) era stata aggiunta la contesta fatto dell’aggravante dei futili motivi, nonché la contestazione dell’aggra teleologica ex art. 61 n.2 cod. pen.; nella contestazione di furto diventata rap aggravata era stato elimiNOME il riferimento alla “finalità di umiliare la vit introdotto quello della “commissione del fatto all’interno dell’abitazione” persona offesa ai fini della relativa aggravante ex art. 628 comma 3 n. 3-bis cod. pen.; nella imputazione di omissione di soccorso era stato inserito il riferi allo stato di incoscienza della persona offesa, già escluso dal giudice per l’u preliminare con la sentenza di assoluzione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il difensore osserva che il Tribunale aveva fatto applicazione analog dell’art. 521-bis cod. proc. pen. al solo fine di assicurare all’imputato la garanzia dell’udienza preliminare, sicchè era precluso al Pubblico Ministero, v l’ammissione a giudizio abbreviato non condizioNOME, modificare il primo decre di citazione a giudizio con nuove contestazioni; la motivazione della Cort appello sull’eccezione sollevata era errata e tautologica, visto che non vi era stata una regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari.
1.2 Il difensore eccepisce la mancanza assoluta della motivazione in punt di conferma delle statuizioni civili di condanna generica al risarcimento del d
per i reati di lesioni e minaccia di cui al capo a); nell’atto di appello si era rile che le lesioni contestate erano unicamente quelle da taglio c:he la parte offesa si era procurata impugnando il coltello, per cui avevano avuto un carattere di eccezionalità idoneo ad interrompere il nesso di causalità; non sussistevano le circostanze aggravanti tardivamente e illegittimamente contestate e tra di loro incompatibili, ne l’aggravante teleologica; la Corte di appello aveva dichiarato i reati estinti per prescrizione, ma ne aveva confermato le corrispondenti statuizioni civili senza alcuna motivazione.
1.3 II difensore lamenta l’erronea qualificazione del fatto come rapina aggravata anziché come furto aggravato ex art. 61 n. 11 cod. pen.: le dichiarazioni della persona offesa erano nel senso che la condotta violenta e minacciosa di COGNOME era riferita in via esclusiva al movente della gelosia, senza che avesse avuto alcuna incidenza nello impossessamento del portafoglio; la motivazione della Corte di appello operava un effettivo travisamento dei contenuti della querela.
1.4 Il difensore lamenta violazione della legge penale per erronea applicazione dell’aggravante ex art. 628 comma 3 n.3-bis anziché di quella ex art. 61 n.11 cod. pen. ed eccepisce l’illegittimità costituzionale dell’art. 628 comma 3 n. 3-bis cod. pen.; la Corte di appello aveva richiamato sul punto alcune massime giurisprudenziali, prescindendo dalle modalità di ingresso, quand’anche consensuali, e dai rapporti personali tra le parti, quand’anche di stretta convivenza o di abituale frequentazione domestica; considerato che secondo altre sentenze di questa Corte nel reato di rapina aggravato ex art. 628 comma 3 n. 3-bis cod. pen. resta assorbito il reato di violazione di domicilio, ove la violazione di domicilio risu mancante, sarebbe irragionevole e contrario al principio di legalità della pena applicare parimenti la pena gravissima del reato complesso così configurato, potendo invece soccorrere in senso contrario il principio di specialità, laddove l’art. 61 n. 11 cod. pen. è da interpretarsi norma speciale a sua volta in concorso apparente con l’art. 628 comma 3 n.3-bis cod. pen., a fronte dell’elemento circostanziale del /ocus commissi delicti comune ad entrambe le aggravanti; in alternativa, l’art. 628 comma 3 n.3-bis cod. pen. violerebbe il principio di eguaglianza e offensività, sanciti dagli artt. 3 e 25 comma secondo Cost., atteso che nel caso di fattispecie significativamente difformi, le risposte sanzioNOMErie devono sempre differenziarsi secondo criteri che non determinino situazioni di manifesta irragionevolezza; sarebbe violato anche il terzo comma dell’art 27 cost., poiché la funzionalità rieducativa della pena esige un rapporto di adeguata proporzione tra il fatto e la pena medesima, e tale rapporto sarebbe squilibrato a fronte delle condotte di rapina in abitazione tra chi le commetta introducendosi
clandestinamente con l’inganno o con violenza nel luogo di privata dimora, e chi vi si trovi per normali relazioni interpersonali domestiche.
1.5 Il difensore lamenta violazione della legge penale per mancata riduzione della pena al minimo edittale ex art. 628 comma 1 cod. pen. per effetto della prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulla ritenuta aggravante ad effetto speciale come allo stato ravvisata; eccepisce l’illegittimità costituzional dell’art. 628, quarto comma cod. pen.: la Corte Costituzionale aveva già avuto occasione di precisare che il legislatore può “schermare” l’ordinario bilanciamento di circostanze del reato secondo i criteri di cui all’art. 69 cod. pen., ma non fin al punto di sanzionare condotte di minore gravità con pene eccessive perché sproporzionate rispetto al canone della necessaria offensività, inteso in caso di fattispecie significativamente difformi; la stessa Corte Costituzionale aveva ravvisato addirittura una progressione crirninosa e una conseguente continuità sanzioNOMEria tra il furto e la rapina in abitazione (sul presupposto della loro omogeneità in punto di violazione di domicilio) richiamando ancora più volte la gravità del fatto e la pericolosità del suo autore che entri non autorizzato nell’abitazione altrui al fine di commettere il reato, senza riferimento alcuno alla diversa ipotesi dell’abuso di relazioni domestiche c:onsensualmente e legittimamente già in essere; andava pertanto ribadita la illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 24, 25 e 27 Cost degli artt. 628 comma 3 n.3-bis e comma 5 cod. pen. nella parte in cui prevedono rispettivamente la medesima qualificazione giuridica aggravata e il medesimo trattamento sanzioNOMErio con divieto di comparazione ex art. 69 cod. peri, per tutte le rapine in abitazione, ivi comprese quelle commesse con “abuso di relazione domestiche” e non con “violazione di domicilio”. CONSIDERATO IN DIRITTO Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.11 ricorso è infondato.
1.1. Relativamente al primo motivo di ricorso, questa Corte intende dare continuità all’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale ‘non è abnorme il provvedimento con il quale il tribunale in composizione monocratica, in sede di giudizio abbreviato, trasmette gli atti al pubblico ministero ai sensi dell’art. bis cod. proc. pen., ravvisando l’erronea qualificazione giuridica del fatto ed inquadrando lo stesso in una fattispecie criminosa in relazione alla quale risulta necessaria la celebrazione dell’udienza preliminare.” (Sez.6, n. 3927 del 24/11/2015, dep. 29/01/2016, COGNOME, Rv. 266540): pertanto, una volta
disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, lo stesso ridiveniva dominus dell’azione penale, con facoltà quindi di contestare ulteriori aggravanti e con l’unica limitazione di non poter esercitare l’azione per il furto.
Quanto al secondo motivo di ricorso relativo alla mancanza della motivazione in punto di conferma delle statuizioni civili di condanna generica al risarcimento del danno per i reati di lesioni e minaccia di cui al capo a), si deve ribadire che “l’obbligo del giudice di appello, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale in primo grado sia intervenuta condanna, di decidere sull’impugnazione agli effetti civili è rispettato anche quando, pur riferendosi alla mancanza di prova dell’innocenza dell’imputato ai sensi dell’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., abbia, nella sostanza, esamiNOME compiutamente i motivi di impugnazione, compiendo un esauriente apprezzamento in ordine alla responsabilità dell’imputato” (Sez. 3, n. 12387 del 21/02;2017, Preziosi, Rv. 270308); nel caso in esame la Corte di appello, una volta dichiarati estinti per prescrizione i reati di lesioni e minacce, ha evidenziato gli elementi in base ai quali si era giunti ad un giudizio di colpevolezza dell’imputato, richiamando il contenuto della querela presentata dalla persona offesa, riscontrata dalla certificazione medica rilasciata, e ricostruendo i fatti a pag.7 della sentenza impugnata; il motivo è, pertanto, infondato.
1.3 Quanto al terzo motivo di ricorso, deve essere richiamata la sentenza resa a Sezioni Unite, n. 41570 del 25/05/2023, C., Rv. 285145 – 01: “Nel delitto di furto, il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato va inteso c qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall’autore”; nel caso in esame, il fatto che COGNOME si sia impossessato del portafoglio della persona offesa per “motivo di gelosia” sarebbe quindi irrilevante, fermo restando che non si vede quale relazione vi possa essere tra il motivo della lite e l’impossessamento del portafoglio mediante violenza; l’essersi allontaNOME l’imputato con il portafoglio della vittima, contenente 400 euro, indica che il motivo dell’impossessamento era proprio quello di trarre un profitto, con conseguente sussistente del dolo proprio del delitto di rapina.
1.4 Non coglie nel segno l’eccezione secondo la quale l’art. 61 n. 11 cod. pen. sarebbe norma speciale rispetto all’art. 628 comma 3 n.3-bis cod. pen.: se è vero che l’elemento circostanziale del /ocus commissi dello -ti risulta comune ad entrambe le aggravanti, è anche vero che l’abuso di coabitazione si identifica con la violazione dell’affidamento che la persona offesa ripone nel colpevole, mentre con l’aggravante di cui all’art. 628 comma 3 n. 3 bis cod.pen. il legislatore ha inteso tutelare maggiormente tutti i fatti commessi all’interno della privata dimora
della parte offesa e ciò indipendentemente dalle modalità di ingresso dell’autore del fatto nei luoghi indicati e dalla relazione possibile tra lo stesso autore, la vitti ed i medesimi luoghi.
Nessun rilievo assumono pertanto le circostanze delle modalità di accesso all’interno dell’abitazione ovvero dei rapporti tra autore e vittima poiché è proprio il riferimento oggettivo ad assumere particolare valenza nella volontà del legislatore di tutelare in maniera rafforzata l’inviolabilità dell’abitazione destina a residenza e di ogni altro luogo di privata dimora; tale conclusione si ricava anche dal tenore letterale della norma.
L’art. 628 comma 3 n.3-bis cod. pen. prevede infatti un aggravamento di pena “se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624-bis…”, mentre l’art 624-bis cod.pen. prevede il fatto di chi commette il fatto “mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destiNOME in tutto o in parte a privata dimora o nel pertinenze di essa”; si noti la differenza terminologica usata, dove nel primo caso ciò che viene in rilievo è la commissione del fatto “nei luoghi”, mentre nel secondo il fatto avviene “mediante introduzione”, il chè sta a signific:are che ciò che si inteso punire con l’aggravante in esame è proprio la particolare odiosità del crimine che la persona offesa subisce nella propria abitazione o altro luogo di privata dimora, luogo dove maggiormente dovrebbe sentirsi tutelatQed al sicuro.
1.5 Quanto all’ultimo motivo di ricorso, la Corte Costituzionale, che già aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 624-bis quarto comma, cod. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. (sentenza n. 117/2021), in quanto “il divieto di bilanciamento è posto a servizio di un bene giuridico di primario valore – l’intimità della persona raccolta nella sua abitazione -, al quale il legislatore ha scelto di assegnare una tutela rafforzata, con opzione discrezionale e non irragionevole”, nella recente sentenza n.217/2023 ha avuto modo di precisare che “si è in proposito osservato che «quando ricorrono particolari esigenze di protezione di beni costituzionalmente tutelati, quale il dirit fondamentale e personalissimo alla vita e all’integrità fisica, ben può il legislatore dare un diverso ordine al gioco delle circostanze richiedendo che vada calcolato prima l’aggravamento di pena di particolari circostanze», dal momento che, «come già evidenziato (sentenza n.251 del 2012), ‘deroghe al bilanciamento sono possibili e rientrano nell’ambito delle scelte del legislatore”» (sentenza n.88 del 2019, punto 13 del Considerato in diritto, con riferimento al meccanismo di computo delle circostanze di cui all’art. 590 -quater cod. pen.; analogamente, sentenza n. 117 del 2021, punto 9.4. del Considerato in diritto, in relazione a quello di cui all’art. 624-bis, quarto comma, cod. pen.).
Decisiva nell’orientare la valutazione della Corte in simili ipotesi è stata la considerazione che il meccanismo di calcolo degli aggravamenti e diminuzioni di pena connessi all’applicazione di circostanze di segno opposto produce sì, nella generalità dei casi, un effetto di inasprimento delle sanzioni applicabili al delitt aggravato, conformemente del resto alle intenzioni del legislatore; ma non esclude affatto che il giudice applichi in concreto la diminuzione cli pena connessa al riconoscimento di attenuanti, sia pure sulla pena già aumentata per effetto del riconoscimento dell’aggravante cosiddetta “blindata”; l’eccezione è pertanto manifestamente infondata.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto, deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento; deve essere inoltre disposta la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese del grado in favore dello Stato, essendo la parte civile ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile NOME COGNOME, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Ancona con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. n. 115/2002, disponendo il pagamento a favore dello Stato.
Così deciso il 13/02/2024