Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36039 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36039 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TERMOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE di APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso ;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza RAGIONE_SOCIALEe parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1bis e seguenti del codice di procedura penale.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’impugNOME provvedimento RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani con cui il 15 luglio 20 22 l’imputato era stato condanNOME alla pena di giustizia per i reati di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale con lesioni.
Con i tre motivi di ricorso si deduce:
la ‘co ntraddittorietà, illogicità, travisamento dei fatti ‘ ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., non essendovi stato esercizio di violenza né per appropriarsi RAGIONE_SOCIALEa res , né per assicurarsi la fuga: risulta dalle deposizioni che
l’imputato ‘ si dimenava per cercare di liberarsi dalla presa ‘ RAGIONE_SOCIALEa persona offesa (che aveva comunque recuperato la refurtiva) prima di essere preso in consegna dalle RAGIONE_SOCIALE ed essere condotto in caserma, ove è seguita la resistenza a pubblico ufficiale e le lesioni, condotte ‘nuove e diverse’ che non possono essere riferite alla precedente sottrazione. La rapina va pertanto derubricata in furto;
la mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.): nel corso del giudizio in primo grado, svolto con il rito abbreviato, era stata richiesta nell’acquisizione RAGIONE_SOCIALEe immagini RAGIONE_SOCIALEe telecamere di sorveglianza, a conferma RAGIONE_SOCIALEa versione difensiva. Nonostante l’autorizzazione giudiziale, le immagini non sono state acquisite agli atti;
in coda al secondo motivo, si deduce contraddittorietà motivazionale (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) poiché l’ammissione RAGIONE_SOCIALE‘imputato di aver restituito il portafoglio rubato viene utilizzata dalla Corte per dimostrare la piena capacità RAGIONE_SOCIALE‘imputato al momento del fatto, pur venendone negata la veridicità, in relazione al reato di rapina.
Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi che risultano generici, in quanto ripetitivi, manifestamente infondati ovvero non consentiti.
3.1. Il primo, che ripropone la tesi, sostenuta fin dal primo grado, RAGIONE_SOCIALEa violenza scollegata rispetto alla sottrazione, è del tutto generico, poiché privo RAGIONE_SOCIALEa specificità prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art. 591, lett. c), cod. proc. pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione RAGIONE_SOCIALEa questione presentata alla Corte d’appello , e dalla Corte affrontata e risolta; in tale ipotesi il motivo risulta aspecifico e, in definitiva, soltanto apparente, giacché omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 259425 – 01).
A ciò si aggiunge la manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALEa tesi difensiva. La Corte, a cavallo tra pg. 3 e 4, ha opportunamente ed adeguatamente evidenziato (i) la ‘ protrazione temporale … tutt’altro che inapprezzabile ‘ RAGIONE_SOCIALEa colluttazione tra derubato ed imputato che tentava di divincolarsi, (ii) la circostanza che il rilascio del portafoglio ‘ fosse stato determiNOME proprio dalla colluttazione fisica occorsa tra i due soggetti ‘ ed infine (iii) l’immediato accompagnamento RAGIONE_SOCIALE‘imputato all’ufficio RAGIONE_SOCIALEa Polizia ferroviaria di Barletta dove, sull’uscio, l’imputato rinnovava la violenza fisica (questa volta ai danni del funzionario di polizia) nel tentativo di guadagnare la fuga e, quindi, l’impunità . Tali argomenti, logici e del tutto adeguati, confutano la tesi difensiva (che mirava ad una inaccettabile parcellizzazione RAGIONE_SOCIALEe
condotte) data la stretta connessione tra le due fasi e l’evidente finalità evasiva RAGIONE_SOCIALEa seconda RAGIONE_SOCIALEe due.
3.2. Quanto al secondo motivo, esso risulta formulato per la prima volta in questa sede: in assenza di contestazione specifica sul punto, non può ora essere ora dedotta (tra le tante: Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270627 – 01). C ostituendo un novum che viola la catena devolutiva, va applicato il disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., la cui ratio risiede nell’evitare che possa essere rilevato un difetto di motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di secondo grado su un punto del ricorso non ‘coperto’ dalla Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, COGNOME, Rv. 256631 – 01).
3.3. Il terzo motivo, espresso in maniera confusa al limite RAGIONE_SOCIALEa comprensibilità, è in ogni caso manifestamente infondato, denunciando una contraddizione non sussistente nell’apparato argomentativo RAGIONE_SOCIALEa sentenza, che dalla ammissione effettuata dall’imputato –RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta restituzione del maltolto non trae alcuna specifica conclusione in ordine alla responsabilità RAGIONE_SOCIALEo stesso per la rapina, risultante già aliunde , cioè dalle dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEa persona offesa e dagli atti di indagine.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità, al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Così deciso il 9 ottobre 2025 Il Consigliere relatore Il Presidente NOME COGNOME