Rapina impropria: quando la violenza post-furto consuma il reato
La distinzione tra furto e rapina impropria rappresenta un confine sottile ma fondamentale nel diritto penale. Spesso, chi commette una sottrazione tenta di derubricare il fatto a un reato meno grave, ma la giurisprudenza è chiara: se la violenza serve a fuggire, il reato è consumato.
Rapina impropria e violenza per l’impunità
Il caso analizzato dalla Corte di Cassazione riguarda un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello di Milano. L’imputato lamentava la mancata riqualificazione del fatto in tentato furto o tentata rapina. Tuttavia, i giudici di merito avevano già ampiamente dimostrato la sussistenza degli elementi costitutivi della rapina impropria. La condotta violenta, infatti, non era finalizzata solo alla sottrazione, ma era stata posta in essere subito dopo per garantire al colpevole l’impunità e la fuga.
Elementi costitutivi della rapina impropria
Secondo l’orientamento consolidato, per la perfezione del reato di rapina impropria è sufficiente la mera sottrazione del bene altrui seguita dall’uso della violenza. Non è necessario che il reo riesca a mantenere il possesso definitivo del bene se la violenza è finalizzata a evitare la cattura. In questo caso, la Corte ha ritenuto che la motivazione dei giudici di appello fosse esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sull’inammissibilità dei motivi di ricorso, giudicati aspecifici e reiterativi di doglianze già affrontate in secondo grado. La Corte ha ribadito che la violenza successiva alla sottrazione trasforma il furto in rapina impropria consumata. Inoltre, riguardo alla richiesta di pene sostitutive ex art. 20-bis c.p., i giudici hanno confermato il diniego basato sulla personalità criminale dell’imputato. Quest’ultimo risultava infatti sottoposto a custodia cautelare in altri procedimenti per reati gravi, inclusi quelli legati alle armi e all’associazione di tipo mafioso, rendendo impossibile una valutazione positiva sulla sua condotta futura.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. La sentenza riafferma che la rapina impropria si configura pienamente quando la violenza è lo strumento per assicurarsi la fuga dopo aver sottratto un bene. La gravità dei precedenti penali e la pendenza di altri procedimenti rimangono ostacoli insuperabili per l’accesso a benefici sanzionatori o pene alternative, confermando il rigore necessario nella valutazione della pericolosità sociale del reo.
Quando un furto diventa rapina impropria?
Il reato si configura quando l’autore usa violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione del bene per assicurarsi il possesso o l’impunità.
È possibile ottenere pene sostitutive in caso di precedenti penali gravi?
No, il giudice può negare la sostituzione della pena detentiva se la personalità criminale del reo, desunta da altri procedimenti, suggerisce un alto rischio.
Cosa succede se i motivi del ricorso in Cassazione sono uguali a quelli dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per aspecificità, poiché non contesta direttamente le motivazioni fornite dai giudici di secondo grado.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49832 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49832 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che i primi due motivi di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 56-628 comma secondo e 56-624 cod. pen. conseguente alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di tentato furto ovvero di tentata rapina sono aspecifici in quanto reiterativi di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato consumato di rapina impropria. La Corte di merito, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), ha evidenziato che la condotta violenta è stata posta in essere per garantirsi l’impunità e che -ai fini della perfezione del reato di rapina impropria- è sufficiente la mera sottrazione del bene altrui;
ritenuto che il terzo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente ha lamentato vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle pene sostitutive della pena detentiva ex rt. 20 bis-cod. pen. è generico ed aspecifico. I giudici di appello hanno correttamente rigettato la richiesta di sostituzione in considerazione della personalità criminale desumibile dalle condotte illecite poste in essere dall’imputato, sottoposto alla custodia cautelare in altro procedimento per reati in materia di armi aggravati ex art. 416-bis cod. pen. (vedi pag. 3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 novembre 2023
Il Consg COGNOME Estensore COGNOME
-Il Pr sidenie